Secondo quanto dice il DG P.Marini qui, qui e qui (prot.659 del 23 Luglio 1999)
Si coglie l'occasione per far presente che il personale pu formulare osservazioni in forma singola od associata; che tali osservazioni saranno raccolte, per motivi di funzionalit, dai dirigenti delle strutture; che la verifica da parte dei dirigenti delle osservazioni provenienti dal personale ha la sola finalit di evitare duplicazioni; che la trasmissione delle osservazioni alla casella di posta elettronica p.marini@dg.cnr.it curata dal dirigente della struttura; che il singolo dipendente, se lo ritiene, pu trasmettere direttamente le proprie osservazioni alla predetta casella di posta elettronica. |
Senza impegno, se qualcuno mi manda suoi commenti, posso tentare di inserirli (ma senza garanzia di aver tempo per farlo)
Il testo in font piccolo su fondo giallo come questo indica testo dei regolamenti estratto alla lettera dal citato http://www.dg.cnr.it/regolamenti/index.html, oppure (in corsivo) interpolato (spero) fedelmente |
Altri font e colori evidenziano i riferimenti a capi, articoli e comma dei regolamenti stessi (la numerazione dei commi e' quella [imperfetta] dei documenti originari) |
che quando sono gia' in grado di presentarli appaiono in questo font e sfondo |
SCHEMA DI REGOLAMENTO SULL'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI DI RICERCA DEL CNR |
Art.1 – Autonomia degli Istituti |
comma 3. Negli Istituti opera, con parità di diritti e doveri, personale scientifico, tecnico e amministrativo dipendente dal CNR e personale associato alle attività degli Istituti proveniente da università, enti di ricerca, nonché altri enti, pubblici e privati. |
[...] dipendente dal CNR e personale aggregato alle attività [...] |
La aggregazione del personale esterno sara' possibile solo in presenza di convenzioni tra il CNR e l'ente di provenienza che garantisca reciprocita' di condizioni ad eventuale personale CNR aggregato all'altro ente. |
Art.3 - Articolazione degli Istituti |
comma 1.L’Istituto può essere articolato in Sezioni, Laboratori e altre strutture di ricerca o di servizio,cui è riconosciuta autonomia scientifica, operativa e di spesa nel quadro della
programmazione delle attività dell’Istituto.
2.Le Sezioni, i Laboratori e le altre strutture di ricerca o di servizio sono costituite con autonoma determinazione del Direttore, previo parere obbligatorio del Comitato di Istituto. 3.La costituzione di Sezioni, Laboratori, altre strutture di ricerca o di servizio territorialmente distinte dalla sede principale dell’Istituto è approvata con decreto del Presidente, previa deliberazione del Consiglio direttivo. 4.Le Sezioni, i Laboratori e le altre strutture di ricerca o di servizio sono centri di responsabilità e unità organizzative ai sensi del regolamento di contabilità. Possono essere individuate altre strutture, anche temporanee, o progetti di ricerca da considerare come centri di responsabilità. |
Art.8 – Nomina | ||
comma
1.Il Direttore è nominato con decreto del Presidente, previa deliberazione del Consiglio
direttivo e sulla base di una selezione pubblica su bando, svolta a livello internazionale.
Art.9 – Durata in carica e disciplina del rapporto
|
comma
1.Il Direttore dura in carica per quattro anni.
| 2.Al termine del primo quadriennio il Direttore può essere confermato nell’incarico per un secondo quadriennio 2.Al Direttore, se ricercatore del CNR, oltre alla indennità di cui al comma 4, è conservato l’intero trattamento economico in godimento. Se ricercatore di altro ente pubblico di ricerca, oltre alla indennità di cui al comma 4, spetta l’intero trattamento economico in godimento corrisposto dal CNR o dall’ente di appartenenza, sulla base di apposita convenzione tra gli enti interessati. Se professore universitario, oltre alla attribuzione dell’indennità di cui al comma 4, si applicano le disposizioni dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382. Il Consiglio direttivo può condizionare la nomina del professore universitario alla preventiva richiesta di aspettativa alla università di appartenenza. 3.La nomina di persona proveniente da enti o amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al comma 5 o dal settore privato è accompagnata dalla stipula di un contratto a tempo determinato, nel quale sono stabiliti l’oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell’incarico e il trattamento economico onnicomprensivo, che comprende la indennità di carica di cui al comma |
Art.10 – Responsabilità |
[...]puo' essere revocato in caso di valutazione negativa |
Capo II – Il Comitato di Istituto |
Art.12 – Composizione e procedure di formazione |
comma 1.Il Comitato di Istituto è composto dai responsabili delle Sezioni, Laboratori, strutture di ricerca o di servizio eventualmente costituiti, da una rappresentanza elettiva dei ricercatori e dei tecnologi dell’Istituto, determinata nell’atto costitutivo, e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo. I rappresentanti eletti durano in carica per due anni |
...rappresentanza elettiva dei ricercatori e dei tecnologi dell'Istituto, determinata nell'atto costitutivo in misura non inferiore a un rappresentante per ogni Sezione, Laboratorio, struttura o servizio... |
Capo III – Il Consiglio scientifico |
Art.14 – Composizione e procedure di formazione |
comma
1.Il Consiglio scientifico è composto da cinque esperti, italiani e stranieri, di alta
qualificazione scientifica nel campo disciplinare e tematico di attività dell’Istituto, nominati
per tre anni dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio direttivo. L’incarico è
rinnovabile per una sola volta.
2.I componenti del Consiglio scientifico non possono essere scelti tra dipendenti del CNR dell’Istituto né tra [...] ricercatori associati nei cinque anni antecedenti alla nomina. |
TITOLO V- DIRITTI E DOVERI DEI RICERCATORI OPERANTI PRESSO GLI ISTITUTI DEL CNR |
Capo I – Ricercatori operanti presso gli Istituti del CNR. |
Art.15 – Ricercatori operanti presso gli Istituti del CNR. Definizione. |
comma 1.Per ricercatori operanti presso gli Istituti del CNR, di seguito in questo titolo denominati "ricercatori", si intendono i dipendenti del CNR inquadrati nel profilo di ricercatore, nonché i ricercatori di altri enti di ricerca, i ricercatori e i professori delle università, i ricercatori di strutture di ricerca private, italiane, straniere e internazionali che siano associati |
Art.16 – Diritti e doveri |
[...] compresa la possibilità di essere nominati, per il periodo di associazione, responsabili di Sezioni, Laboratori, altre strutture di ricerca o di servizio degli Istituti nonché il diritto, in relazione alla durata dell’associazione e delle attività da svolgere, a partecipare alla programmazione delle attività di ricerca dell’Istituto, anche attraverso la partecipazione alle procedure di elezione dei rappresentanti dei ricercatori nel Comitato di istituto. |
Art.18 – Diritti morali e patrimoniali |
comma 1.I ricercatori sono titolari dei diritti morali ad essere riconosciuti autori delle ricerche svolte nonché alla pubblicazione e diffusione, a cura del CNR, dei risultati delle ricerche; |
Art.19 – Valutazione periodica delle attività di ricerca dei ricercatori. |
comma 2.Le relazioni di cui al comma 1 possono essere valutate solo ai fini della attribuzioni di incrementi retributivi o di quote di retribuzione accessoria, secondo le disposizioni del contratto collettivo. |
Capo II – Procedure per l’associazione di ricercatori presso gli Istituti |
Art.20 – Convenzioni di disciplina con le università |
comma
1 il CNR stipula, con atto del Presidente, previa deliberazione del
Consiglio direttivo, una convenzione quadro con la Conferenza dei rettori delle università
italiane e, sulla base di questa, convenzioni con le singole università.
2.Nelle convenzioni di cui al comma 1 sono disciplinate le procedure di associazione, che comprendono anche la possibilità di una retribuzione a carico del CNR |
Art.21 – Convenzioni con altri enti |
TITOLO VI – AREE DI RICERCA |
Art. 22 |
comma
1.Il CNR può costituire, con deliberazione del Consiglio direttivo, Aree di ricerca, con lo
scopo di fornire agli Istituti che sono in esse localizzati servizi comuni di supporto logistico,
tecnico, informativo e amministrativo.
3.Gli Istituti localizzati nell’Area possono tra loro concordare l’organizzazione di ulteriori servizi comuni. Tali servizi sono erogati qualora vi aderisca la maggioranza degli Istituti dell’Area. Gli Istituti, in rapporto alla natura delle attività svolte, possono non avvalersi di alcuni dei servizi comuni di cui al presente comma. 5.Gli oneri, finanziari ed eventualmente di personale, relativi alla gestione dei servizi comuni, sono a carico del bilancio degli Istituti localizzati nell’Area. La ripartizione di tali oneri è stabilita in base ad una convenzione, stipulata tra gli Istituti interessati 6.I servizi comuni dell’Area possono essere erogati anche a favore di strutture di ricerca di università e enti di ricerca, pubblici e privati, italiani, stranieri e internazionali, che si localizzino nell’Area. La determinazione del contributo finanziario e di personale è oggetto di distinta convenzione |
al comma 1 sostituire "informativo" con "informatico". |
Art.23 – Organi di gestione dell’Area di ricerca e norme di funzionamento. |
comma
1..Alla gestione dei servizi comuni dell’Area sovraintende un Comitato di gestione, composto
dai Direttori degli Istituti, nonché dai responsabili dei Laboratori e delle Sezioni di altri
Istituti, localizzati nell’Area.
2..Il Comitato è presieduto da un Presidente eletto al suo interno, anche con criteri di rotazione fissati dallo stesso Comitato. 4..Con la convenzione di ripartizione degli oneri di cui all’articolo 22, comma 5, gli Istituti localizzati nell’Area si dotano di una unica struttura di supporto amministrativo-contabile per le spese relative al funzionamento dei servizi comuni. Tale struttura è centro di spesa ai sensi del regolamento di contabilità. 5..Per i servizi comuni gestiti in forma diretta, il personale degli Istituti può essere adibito, anche a tempo parziale, allo svolgimento dei servizi comuni dell’Area con atto del Direttore dell’Istituto di appartenenza. Tale personale resta inquadrato nell’Istituto di appartenenza e dipende funzionalmente, per le attività relative ai servizi comuni, dal Presidente dell’Area. |
TITOLO VII – NORME TRANSITORIE E FINALI |
Art.24 - Procedure straordinarie di revisione della rete degli Istituti |
comma
1.Entro il 31 luglio 2001, il Consiglio direttivo sottopone a revisione straordinaria, ai fini
della conferma, soppressione o accorpamento in nuovi Istituti, tutti i gli Istituti e i Centri di
studio [ora esistenti]
5.Il Consiglio direttivo può disporre la costituzione in via sperimentale di nuovi Istituti, qualora ritenga che la ipotesi di accorpamento sia meritevole di una verifica di funzionamento in tempi più ristretti rispetto alla ordinaria cadenza della revisione. In tal caso in luogo del Direttore viene nominato, con atto del Presidente, previa deliberazione del Consiglio direttivo, un Commissario straordinario, 6.Per gli Istituti non ancora sottoposti alla revisione di cui al comma 1 si provvede al rinnovo degli organi in scadenza, così come previsti dalla disciplina previgente, |
Art.25 – Trasformazione delle Aree di ricerca. |
comma
1.Entro il 31 luglio 2000 le Aree di ricerca operanti sulla base della disciplina
previgente sono sottoposte a revisione
2.In ogni caso le Aree di ricerca operanti sulla base della disciplina previgente decadono alla data del 31 dicembre 2000. |
SCHEMA DI REGOLAMENTO SULL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E SULLA DIRIGENZA DEL CNR |
Art.2 - Dirigenza |
comma 1.Le disposizioni del presente regolamento sulla dirigenza si applicano ai dirigenti degli uffici dirigenziali dell'amministrazione centrale nonché ai Direttori degli Istituti, ai responsabili delle strutture interne agli Istituti con autonomia di gestione e ai Direttori dei Programmi nazionali e internazionali di ricerca del CNR. |
TITOLO V - PROCEDURE DI DETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA DEL CNR |
TITOLO VI - NORME TRANSITORIE |
Art.20 - Decentramento di funzioni agli Istituti e ai Programmi nazionali e internazionali di ricerca. |
comma 1.La riorganizzazione degli uffici prevista dal presente regolamento è operativa a partire dal 1° gennaio 2000. Tale riorganizzazione ha carattere sperimentale per la durata di un anno |
SCHEMA DI REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA CONTABILITA E DELL’ATTIVITA’ CONTRATTUALE DEL CNR |
Art. ? |
comma 4.- Il servizio finanziario si compone della funzione di programmazione e della funzione di ragioneria. [...] La funzione di ragioneria concerne gli adempimenti relativi ai bilanci dei centri di spesa ed è svolta dalla articolazione degli uffici di ragioneria della struttura amministrativa centrale e dalle strutture di supporto amministrativo-contabile degli Istituti [...]. Tra le strutture scientifiche possono essere stipulate convenzioni per lo svolgimento in comune delle funzioni di ragioneria. Per le articolazioni organizzative degli Istituti dislocate fuori della sede centrale, possono essere costituiti uffici distaccati della struttura di supporto amministrativo-contabile |
Art 2 - Articolazione organizzativa |
comma
1.- Ai fini della gestione, l’assetto organizzativo dell’ente si compone dei centri di responsabilità e
dei centri di spesa
2.- I centri di responsabilità costituiscono il riferimento organizzativo per la rilevazione dei costi e dei ricavi e dispongono di un piano di gestione che definisce i risultati da raggiungere e conferisce loro i fattori produttivi da impiegare 3.- I centri di spesa dispongono di autonomia contabile e di bilancio per provvedere alle spese finali dell’ente, in modo da svolgere, a favore di uno o più centri di responsabilità, i relativi procedimenti contabili |
Art 3 - Centri di responsabilità |
comma
1.- L’organizzazione dell’ente per centri di responsabilità si articola su due distinti livelli
2.- Il primo livello è composto dagli uffici di diretta collaborazione degli organi del CNR, dalla direzione generale, dai dipartimenti, da ciascuna delle strutture scientifiche. I piani di gestione dei centri di responsabilità di primo livello sono definiti dal Presidente e sono rappresentati dal documento dei piani di gestione, alla cui formazione tali strutture partecipano. 3.- Il secondo livello è composto dalla articolazione interna dei dipartimenti, della direzione generale, dalle Aree di ricerca e dalle eventuali articolazioni organizzative, anche distaccate, degli Istituti. I piani di gestione dei centri di secondo livello sono definiti dal responsabile del centro di primo livello a cui afferiscono 4.- I piani di gestione dei centri di primo livello possono determinare la quota parte di risorse da destinare a ciascuno dei centri di secondo livello che vi afferiscono |
Art 28 - Pagamenti in forma diretta |
comma
1.- E’ possibile disporre pagamenti in forma diretta per le seguenti spese, sempre che l’importo
unitario di ciascuna di esse non ecceda i tre milioni di lire: a.spese d’ufficio; b.spese causali; c.spese per riparazioni e manutenzioni ordinarie di immobili; d.spese postali; e.spese per il funzionamento di automezzi; f.spese per l’acquisto di libri, giornali, pubblicazioni periodiche e simili; g.spese per missioni; h.spese di rappresentanza; i.spese urgenti e per le quali non sia utilizzabile altra forma di pagamento. 2.- Per i pagamenti che singolarmente non eccedano le lire 300 mila, quando non sia possibile presentare la documentazione giustificativa, è sufficiente la dichiarazione, sull’oggetto e destinazione della spesa, resa, sotto la propria responsabilità, dal funzionario che ha effettuato il pagamento 3.- I pagamenti in forma diretta sono effettuati in contanti, o per mezzo di carte di credito di cui i centri di spesa possono dotarsi in conformità ad apposito regolamento emanato dal Consiglio direttivo e comunque con addebito al conto intestato al rispettivo centro di spesa presso l'istituto incaricato del servizio di cassa |
Art 30 - Pagamenti per mezzo di carte di credito |
comma
1.- Al fine di quanto disposto dal comma 3 del precedente articolo 28, gli economi curano il
rilascio di carte di credito a favore dei funzionari onorari e dei dipendenti dell’ente, indicati
rispettivamente dal Presidente, dal Direttore generale e dai responsabili dei centri di spesa
2.- Le carte di credito possono essere utilizzate esclusivamente per effettuare pagamenti per i quali sarebbe altrimenti necessario disporre apposite anticipazioni 3.- L’istituto incaricato del servizio di cassa provvede ad imputare al conto del rispettivo centro di spesa le somme addebitate, richiedendo all’ufficio competente del centro di spesa l’emissione dei relativi mandati di pagamento |
Art 70 - Prestazioni di lavoro autonomo |
comma
2.- Tali contratti possono essere utilizzati per lo svolgimento di attività di ricerca, per acquisire
prestazioni di consulenza, di progettazione o di supporto alla ricerca ed ai servizi amministrativi o
tecnici dell’ente,
3.- Alla scelta del contraente si provvede mediante procedure, ristrette o negoziate, senza bando. Qualora si tratti di prestazioni ad alto contenuto di professionalità, che richiedano un rapporto intuitu personae e che non abbiano ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, la scelta del contraente può avvenire mediante procedura negoziata non concorrenziale |
Art.71 – Donazioni, eredità, legati |
comma 1.I centri di spesa provvedono direttamente ad accettare eventuali donazioni, eredità e legati, |
SCHEMA DI REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA RICERCA DEL CNR |
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI. |
Art.1 – Categorie di intervento e principi generali |
[...]individuate le seguenti categorie di intervento: b.promozione di attività di ricerca di rilevante interesse per il sistema nazionale, attraverso: 1.il finanziamento di progetti di ricerca in specifici settori tematici e disciplinari; 2.l’affidamento di particolari imprese scientifiche a singoli ricercatori o gruppi di ricerca; 3.il finanziamento di progetti di ricerca presentati da giovani ricercatori; |
Art.10– Giovani ricercatori. Definizione |
comma
1.Per giovani ricercatori si intendono ricercatori operanti presso le strutture di ricerca del
CNR, di università e di enti pubblici e privati, italiane, straniere e internazionali di età
inferiore ai trentacinque anni.
2.Le ricerche ammesse a finanziamento del CNR sono quelle svolte individualmente o coordinate da un giovane ricercatore. |
Capo II – Finanziamento di attività di formazione |
Art.14 – Borse di studio, di addestramento alla ricerca e borse di dottorato di ricerca |
comma
1.Il CNR contribuisce allo sviluppo di attività di formazione di cui [...] decreto di riordino, attraverso la concessione di borse di studio e di dottorato
di ricerca.
2.Il finanziamento delle borse [...] spetta agli Istituti di ricerca |
[...] concessione di borse di studio di dottorato di ricerca. |
Art.15 – Gruppi di coordinamento. Definizione e finanziamento |
comma 1.I Gruppi di coordinamento sono organismi collegiali rappresentativi di ricercatori o di unità di ricerca operanti, anche al di fuori del CNR, in specifici settori tematici e disciplinari [...] L’atto costitutivo individua anche l’Istituto del CNR che fornisce al Gruppo, con le risorse a tal fine attribuite al proprio bilancio, il necessario supporto tecnico, amministrativo e informativo. |
Art.18 –Revisione dei Gruppi di coordinamento |
comma 1.Entro il 31 dicembre 2000 il Consiglio direttivo provvede ad una completa revisione dei Gruppi nazionali di coordinamento [ora esistenti] ai fini della loro soppressione o del loro adeguamento |
SCHEMA DI REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI ASSUNZIONE AI DIVERSI LIVELLI DEL PERSONALE RICERCATORE E TECNOLOGO, NONCHE' DI PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO |
TITOLO II - PROCEDURE DI ASSUNZIONE AI DIVERSI LIVELLI DEL PERSONALE DEL PROFILO DI RICERCATORE E DI TECNOLOGO |
Capo I - Norme comuni alle diverse procedure di selezione |
Art. 2 - Concorsi pubblici per settori scientifico-disciplinari e settori tecnologici |
comma
1.Il CNR assume a tempo indeterminato personale ai diversi livelli del profilo di ricercatore
attraverso concorsi pubblici distinti per settori scientifico-disciplinari,
3.Il CNR assume a tempo indeterminato personale ai diversi livelli del profilo di tecnologo, attraverso concorsi pubblici distinti per settori tecnologici 5.Per le procedure di selezione, di cui al presente titolo, è esclusa ogni riserva di posti per personale già in servizio. |
Art.3 - Programmazione delle assunzioni |
comma
2.Le procedure di selezione sono indette con cadenza annuale. I relativi bandi sono approvati
dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio direttivo, entro il 31 marzo di ciascun
anno. A tal fine i Direttori degli Istituti di ricerca, nonché i responsabili dei competenti
uffici dell’amministrazione centrale per assunzioni al profilo di tecnologo, presentano, entro
il 31 dicembre di ciascun anno, le proprie richieste distinte per livello, settore
scientifico-disciplinare o settore tecnologico.
4.Nei limiti di cui al comma 3 [copertura finanziaria], le richieste possono comportare, nel rispetto della dotazione organica complessiva del CNR, la trasformazione di profilo, di livello, di settore scientifico-disciplinare e di settore tecnologico dei posti rispetto a quelli assegnati all’Istituto. |
Art.4Bandi |
comma 3.Per le selezioni per l’assunzione del personale del profilo di ricercatore il bando può determinare preventivamente il numero massimo delle pubblicazioni scientifiche da presentare, a scelta del candidato. |
Art.5 - Svolgimento delle procedure di selezione |
comma 1.Le procedure di selezione sono svolte presso l’Istituto che ha richiesto il bando, che provvede anche alle spese per il funzionamento delle Commissioni di concorso. |
Art.6 - Assunzione e gestione del rapporto di lavoro |
comma
1.L'assunzione avviene mediante stipula del contratto individuale di lavoro tra il vincitore
della selezione e il Direttore della struttura scientifica interessata,
3.La gestione del rapporto di lavoro spetta al Direttore della struttura scientifica o al dirigente dell’ufficio amministrativo, che opera con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro. |
Capo II - Disposizioni specifiche per le diverse procedure di selezione |
Sez. I - Composizione e formazione delle commissioni di concorso |
Art.7 - Disposizioni generali |
comma 3.I componenti delle commissioni sono nominati dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio direttivo, e sono scelti in un albo [...] Nell’albo, articolato per livelli, settori scientifico-disciplinari o settori tecnologici, sono inseriti i ricercatori e i tecnologi del CNR e degli enti pubblici di ricerca, i ricercatori e professori delle università, nonché esperti stranieri, |
Art. 8 - Dirigenti di ricerca |
comma
1.Le commissioni di concorso per l’assunzione dei dirigenti di ricerca sono composte da
cinque membri: a.un componente [...], scelto tra i membri del Consiglio scientifico dell’Istituto; b.il Direttore della struttura scientifica interessata, se dirigente di ricerca o professore ordinario; c.tre componenti scelti tra i dirigenti di ricerca del CNR o di altro ente pubblico di ricerca, tra i professori universitari ordinari e tra gli esperti stranieri di pari livello [...] in modo tale da garantire [...] che nella commissione i componenti esterni al CNR siano in maggioranza |
Art. 9 - Primi ricercatori |
comma
1.Le commissioni di concorso per l’assunzione dei primi ricercatori sono così composte: a.un componente, [...] scelto tra i membri del Consiglio scientifico dell’Istituto; b.il Direttore della struttura scientifica interessata, se almeno primo ricercatore o professore associato; 2.tre componenti scelti tra i dirigenti di ricerca e i primi ricercatori del CNR o di altro ente pubblico di ricerca, tra i professori universitari ordinari e associati e tra gli esperti stranieri di pari livello [...] in modo tale da garantire [...] che nella commissione siano in maggioranza i componenti esterni al CNR e gli appartenenti alle fasce o ai livelli più elevati |
Art. 10 - Ricercatori |
comma
1.Le commissioni di concorso per l’assunzione dei ricercatori di livello iniziale sono così
composte: a.un componente, [...]scelto tra i membri del Consiglio scientifico dell’Istituto; b.il Direttore della struttura scientifica interessata, se almeno primo ricercatore o professore associato; c.un componente scelto tra i dirigenti di ricerca e i primi ricercatori del CNR o di altro ente pubblico di ricerca, tra i professori universitari ordinari e associati e tra gli esperti stranieri di pari livello scientifico, in modo tale da garantire [...] che nella commissione siano in maggioranza i componenti esterni al CNR. |
Art.11 - Tecnologi |
comma
1.Le commissioni di concorso per l’assunzione dei diversi livelli del profilo di tecnologo sono
così composte: a.il Presidente, che per le assunzioni presso gli Istituti è il Direttore dell’Istituto; b.due componenti, scelti dal Consiglio direttivo su terne predisposte dal Comitato di consulenza scientifica attingendo all’albo di cui all’articolo 7, comma 3, tra i dirigenti di ricerca, dirigenti tecnologi, primi ricercatori o primi tecnologi del CNR o di un ente pubblico di ricerca, di livello almeno pari a quello del posto da ricoprire, ovvero tra professori ordinari o associati, sempre al di fuori della struttura di ricerca |
Sez. II - Requisiti di ammissione e prove |
Art. 12 - Requisiti di ammissione e prove |
comma
1.Per le selezioni per l’assunzione di dirigenti di ricerca la commissione predispone la
graduatoria sulla base dei soli titoli scientifici.
2.Per le selezioni per l’assunzione dei primi ricercatori la selezione avviene sulla base della valutazione comparativa dei curricula e dei titoli scientifici, integrata da un colloquio. 3.Per le selezioni per l’assunzione di livello iniziale di ricercatore occorre essere in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente ovvero aver svolto per un triennio attività di ricerca [previa valutazione] 4.Per le selezioni di cui al comma 3 il bando prevede e disciplina i criteri di valutazione dei titoli scientifici e lo svolgimento di tre prove: due prove scritte, a carattere teorico e a carattere applicativo, e una prova orale. 5.Per le selezioni ai diversi profili di tecnologo occorre il possesso di un diploma di laurea e la selezione avviene secondo le seguenti modalità: a.dirigenti tecnologi e primi tecnologi: valutazione dei titoli tecnico-scientifici e professionali integrata da colloquio; b.tecnologi di livello iniziale: valutazione dei titoli tecnico-scientifici e professionali, integrata da una prova scritta a prevalente carattere applicativo e una prova orale. |
TITOLO III - PROCEDURE DI ASSUNZIONE DI PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO |
Art.13 - Norme generali |
comma 2.[...] sono razionalizzate le diverse figure di contratto a tempo determinato previste dalla normativa vigente. |
Sez. I - Borse di studio e di dottorato |
Art.14 - Borse di studio |
comma
2.Le borse di studio hanno durata annuale, rinnovabile fino ad un massimo di tre anni
3.Le borse di studio possono essere assegnate: a.a coloro che siano in possesso di diploma di laurea e abbiano un’età non superiore ai 30 anni; b.a coloro che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca e abbiano un’età non superiore ai 35 anni. 4.Le risorse necessarie all’assegnazione delle borse di studio sono di norma attribuite alle strutture scientifiche, che provvedono ad indire, con adeguata pubblicità, bandi che definiscono altresì le prove da sostenere. Le procedure di valutazione comparativa per l’assegnazione di tali borse sono svolte presso le strutture scientifiche, 5.Le commissioni di selezione sono formate con atto del Direttore della struttura scientifica interessata e sono composte da tre esperti, di cui almeno uno esterno 7.Per le borse di studio assegnate al di fuori delle strutture scientifiche le procedure di valutazione comparativa si svolgono presso la sede centrale del CNR, |
Non possono essere assegnate borse di studio presso le strutture del CNR, al di fuori delle
borse di dottorato di cui all.Art. 15, ne' per laureati, ne' per post-doc (per entrambi
possono invece essere usati i contratti di cui al Capo II). Possono essere assegnate borse di studio presso strutture di ricerca estere. Ad esse possono accedere laureati e post-doc senza altra posizione contrattuale (usufruendone in misura piena) e ricercatori del CNR, dell'universita' e di altri enti (usufruendone in misura ridotta e godendo del congedo con assegni) |
Art. 15 - Borse di dottorato di ricerca |
comma
1.Il CNR contribuisce, con proprie borse, allo svolgimento di corsi di dottorato di ricerca
istituiti dalle università italiane
2.Ai fini di cui al comma 1 le strutture scientifiche interessate stipulano apposite convenzioni con le università che attivano corsi di dottorato, nelle quali viene prevista: a.la partecipazione di ricercatori operanti presso strutture scientifiche del CNR ai collegi di dottorato; b.la partecipazione degli stessi ricercatori alle commissioni di accesso ai corsi e di valutazione finale, ai fini del conseguimento del titolo di dottore di ricerca; c.lo svolgimento, presso le strutture di ricerca del CNR, di attività di ricerca finalizzate alla formazione dei dottori di ricerca. 3.Le convezioni di cui al comma 2 possono essere precedute da convenzioni quadro stipulate dal Presidente |
Capo II - Contratti triennali per attività di ricerca scientifica e tecnologica |
Art. 16 - Unificazione dei contratti per attività di ricerca |
comma
1.Il CNR stipula contratti di lavoro per attività di ricerca scientifica e tecnologica di durata
triennale,
2.I contratti di cui al comma 1, sono da considerarsi l’unico strumento contrattuale a tempo determinato per l’assunzione dei giovani ricercatori in formazione in possesso di diploma di laurea o di titolo di dottore di ricerca. |
Art. 17 - Requisiti di accesso e procedure di selezione |
comma
1.I contratti di cui all’articolo 16 possono essere stipulati con giovani di età non superiore ai 30
anni, in possesso del diploma di laurea. In questo caso il contratto, di durata triennale, può
essere rinnovato per un secondo triennio, previa una valutazione positiva delle commissioni
previste dall’articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto di riordino.
2.I contratti di cui all’articolo 16 possono essere stipulati anche con giovani di età non superiore ai 33 anni, già in possesso del titolo di dottore di ricerca. In questo caso il contratto ha durata triennale e non può essere rinnovato. 3.Le attività svolte nel quadro dei contratti non danno luogo ad alcuna preferenza ai fini delle valutazioni comparative per le selezioni per l’assunzione al profilo di ricercatore del CNR. 4.Le risorse necessarie per i contratti triennali sono attribuite alle strutture scientifiche, che provvedono ad indire, con adeguata pubblicità, bandi che definiscono altresì le prove da sostenere. Le procedure di valutazione comparativa sono svolte presso le strutture scientifiche, 5.Le commissioni di selezione sono formate con atto del Presidente, su proposta del Direttore della struttura scientifica interessata, e sono composte da tre esperti di livello almeno pari a primo ricercatore del CNR o a professore universitario associato, di cui almeno uno esterno 6.La valutazione comparativa si svolge sulla base delle prove, di cui una scritta, a prevalente carattere teorico, e una orale. |
Capo III - Contratti a termine per esigenze temporanee connesse ad attività programmata |
Art. 18 - Unificazione degli strumenti previsti dalla normativa vigente |
comma
1.Il CNR stipula, per chiamata nominativa o previa selezione pubblica, contratti di lavoro a
termine per esigenze temporanee connesse ad attività programmate
2.I contratti di cui al comma 1 assorbono ogni precedente strumento di assunzione a tempo determinato di personale di ricerca o tecnologo in vigore alla data di entrata in vigore |
Art. 19 - Durata, condizioni di ammissibilità e procedure di selezione |
comma
1.I contratti di cui al presente Capo sono stipulati esclusivamente per far fronte alle esigenze
di realizzazione dei Programmi nazionali e internazionali di ricerca del CNR, di cui al
Titolo II del regolamento di disciplina delle attività di promozione e sostegno della ricerca, o
di programmi di ricerca affidati agli Istituti di ricerca, su convenzione, da parte di soggetti
esterni, pubblici o privati.
2.E’ esclusa la stipula dei contratti di cui al presente capo per le esigenze delle ricerche comprese nella programmazione ordinaria degli Istituti di ricerca. 3.I contratti hanno una durata pari a quella strettamente necessaria per il soddisfacimento delle esigenze preventivamente definite dai Direttori delle strutture scientifiche interessate e non possono essere rinnovati alla scadenza. 4.In caso di stipula dei contratti previa selezione pubblica, [...] |
TITOLO IV - NORME TRANSITORIE |
Art.20 - Concorsi di assunzione ai diversi livelli del profilo di ricercatore e di tecnologo. |
comma
1.Le disposizioni del presente regolamento sull’assunzione ai diversi livelli del personale del
profilo di ricercatore e di tecnologo sono pienamente applicate a partire dalla tornata di
concorsi da bandirsi per l’anno 2001, limitatamente agli Istituti costituiti in seguito alla
revisione
2.Per le assunzioni di personale del profilo di ricercatore e di tecnologo per gli anni 1999 e 2000 e, oltre tale termine, per gli Istituti che non siano stati ancora oggetto di revisione, si applicano le procedure previste dalle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 2, lettera e), del decreto di riordino. |
Art.21 - Contratti a tempo determinato |
comma
1.La prevista unificazione dei contratti per attività di ricerca di cui all’articolo 16 è efficace a
partire dal 1 gennaio 2000.
2.La prevista unificazione dei contratti a termine per esigenze temporanee di cui all’articolo 18 è efficace a partire dal 1 gennaio 2000. 3.Le assunzioni a termine in atto alla data del 1 gennaio 2000 sono efficaci fino alla scadenza del contratto. Sono esclusi rinnovi o proroghe in qualunque forma disposti. |
SCHEMA DI REGOLAMENTO SULL’ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI GOVERNO E SULLA FORMAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL CNR |
TITOLO I - ORGANI DI GOVERNO |
Capo I - Il Presidente |
Capo II - Il Consiglio direttivo |
Art.3 - Modalità di costituzione. Durata in carica. Norma transitoria |
comma 1.I membri del Consiglio direttivo eletti dall’Assemblea dei comitati nazionali di consulenza del CNR ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera e), del decreto di riordino decadono all’atto della nomina dei membri designati dall’Assemblea della scienza e della tecnica, |
Capo III - Il Comitato di consulenza scientifica |
Art. 5 - Modalità di costituzione. Durata in carica. Norma transitoria |
comma
1.Il Consiglio direttivo disciplina le modalità di elezione dei dieci membri di cui all’articolo
4, comma 4 del decreto di riordino, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi: a.sono costituiti collegi separati per l’elezione dei ricercatori e dei tecnologi; b.i membri da eleggere sono così distribuiti, in rapporto al peso rispettivo delle due componenti sul complesso del personale dei due profili in servizio: nove membri sono assegnati al profilo di ricercatore e uno al profilo di tecnologo; c.ciascun ricercatore vota nell’ambito di grandi aree scientifiche determinate dal Consiglio direttivo; l’afferenza dei ricercatori a tali grandi aree scientifiche è determinata in rapporto all’appartenenza ai settori scientifico-disciplinari, così come determinati ai sensi del regolamento concorsi; d.ciascun elettore dispone di una preferenza; f.per l’elezione dei ricercatori viene formata una unica graduatoria nella quale sono inseriti i ricercatori votati, in ordine decrescente in rapporto ai voti riportati; sono dichiarati eletti i ricercatori che abbiano riportato più voti; per ciascuna delle aree scientifiche deve essere eletto almeno un ricercatore; deve essere assicurata l’elezione di cinque dirigenti di ricerca, tre primi ricercatori e un ricercatore di livello iniziale; g.per l’elezione del tecnologo è dichiarato eletti colui che abbia riportato il maggior numero di voti; |