Alcune riflessioni pre- e post-ferragostane sulla riforma della ricerca - il CNR


Per un aggiornamento (Nov 99) si veda qui
Le bozze dei nuovi regolamenti del CNR sono disponibili per commenti (dovuti entro il 10 settembre) su http://www.dg.cnr.it/regolamenti/index.html

Secondo quanto dice il DG P.Marini qui, qui e qui (prot.659 del 23 Luglio 1999)
Si coglie l'occasione per far presente che il personale pu formulare osservazioni in forma singola od associata; che tali osservazioni saranno raccolte, per motivi di funzionalit, dai dirigenti delle strutture; che la verifica da parte dei dirigenti delle osservazioni provenienti dal personale ha la sola finalit di evitare duplicazioni; che la trasmissione delle osservazioni alla casella di posta elettronica p.marini@dg.cnr.it curata dal dirigente della struttura; che il singolo dipendente, se lo ritiene, pu trasmettere direttamente le proprie osservazioni alla predetta casella di posta elettronica.
tutti possono inviare commenti. Mi parebbe opportuno che invece di filtrarli attraverso i direttori o i sindacati (si vedano comunque i commenti a posteriori dello SNUR-CGIL e a priori dell'ANPRI), l i si mandi anche come risultato di una discussione collettiva su POL-RIC.
Per questo tento qui di seguito di evidenziare punti di una certa rilevanza

Senza impegno, se qualcuno mi manda suoi commenti, posso tentare di inserirli (ma senza garanzia di aver tempo per farlo)

Il testo in font piccolo su fondo giallo come questo indica testo dei regolamenti estratto alla lettera dal citato http://www.dg.cnr.it/regolamenti/index.html, oppure (in corsivo) interpolato (spero) fedelmente
Altri font e colori evidenziano i riferimenti a capi, articoli e comma dei regolamenti stessi (la numerazione dei commi e' quella [imperfetta] dei documenti originari)
I miei personali commenti sono in nero e sono sottoposti alla attenzione del lettore, ma non necessariamente proposti per essere inviati al CNR che richiede (preferibilmente) degli emendamenti al testo
che quando sono gia' in grado di presentarli appaiono in questo font e sfondo


Per facilitare la lettura si forniscono qui una serie di link a punti di interesse per particolari categorie :
SCHEMA DI REGOLAMENTO SULL'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI DI RICERCA DEL CNR
Art.1 – Autonomia degli Istituti
comma 3. Negli Istituti opera, con parità di diritti e doveri, personale scientifico, tecnico e amministrativo dipendente dal CNR e personale associato alle attività degli Istituti proveniente da università, enti di ricerca, nonché altri enti, pubblici e privati.
  • un punto formale, la dicitura "associato" puo' essere fonte di ambiguita' con i ruolidei professori associati o astronomi associati : si suggerisce pertanto l'emendamento
    [...] dipendente dal CNR e personale aggregato alle attività [...]
  • un punto sostanziale ; mentre tale integrazione tra CNR e "altri" e' positiva, essa lo e' se e' reciproca (anche personale CNR puo' operare altrove a pari condizioni); vedi sotto anche agli art. 15 e 16. Si propone qui o altrove una esplicita aggiunta
    La aggregazione del personale esterno sara' possibile solo in presenza di convenzioni tra il CNR e l'ente di provenienza che garantisca reciprocita' di condizioni ad eventuale personale CNR aggregato all'altro ente.
    Art.3 - Articolazione degli Istituti
    comma 1.L’Istituto può essere articolato in Sezioni, Laboratori e altre strutture di ricerca o di servizio,cui è riconosciuta autonomia scientifica, operativa e di spesa nel quadro della programmazione delle attività dell’Istituto.
    2.Le Sezioni, i Laboratori e le altre strutture di ricerca o di servizio sono costituite con autonoma determinazione del Direttore, previo parere obbligatorio del Comitato di Istituto.
    3.La costituzione di Sezioni, Laboratori, altre strutture di ricerca o di servizio territorialmente distinte dalla sede principale dell’Istituto è approvata con decreto del Presidente, previa deliberazione del Consiglio direttivo.
    4.Le Sezioni, i Laboratori e le altre strutture di ricerca o di servizio sono centri di responsabilità e unità organizzative ai sensi del regolamento di contabilità. Possono essere individuate altre strutture, anche temporanee, o progetti di ricerca da considerare come centri di responsabilità.
    TITOLO IV – ORGANI DEGLI ISTITUTI
    Capo I - Il Direttore
    Art.7 – Compiti
    comma 1c.nomina i responsabili delle Sezioni, dei Laboratori e delle altre strutture di ricerca o di servizio eventualmente costituite, [...]La durata di tali incarichi non può eccedere quella del mandato del Direttore;
    2a. [...]dirige e coordina l’attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
    c.dirige e coordina l’attività dei responsabili delle Sezioni, dei Laboratori e delle altre strutture di ricerca o di servizio eventualmente costituite. Tali responsabili esercitano altresì i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate e provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate alle rispettive strutture;
    d.adotta tutti gli atti amministrativi di competenza dell’Istituto, [...]negli Istituti non articolati in Sezioni[...]
    Art.8 – Nomina
    comma 1.Il Direttore è nominato con decreto del Presidente, previa deliberazione del Consiglio direttivo e sulla base di una selezione pubblica su bando, svolta a livello internazionale.
    Art.9 – Durata in carica e disciplina del rapporto
    comma 1.Il Direttore dura in carica per quattro anni.
    2.Al termine del primo quadriennio il Direttore può essere confermato nell’incarico per un secondo quadriennio
    2.Al Direttore, se ricercatore del CNR, oltre alla indennità di cui al comma 4, è conservato l’intero trattamento economico in godimento. Se ricercatore di altro ente pubblico di ricerca, oltre alla indennità di cui al comma 4, spetta l’intero trattamento economico in godimento corrisposto dal CNR o dall’ente di appartenenza, sulla base di apposita convenzione tra gli enti interessati. Se professore universitario, oltre alla attribuzione dell’indennità di cui al comma 4, si applicano le disposizioni dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382. Il Consiglio direttivo può condizionare la nomina del professore universitario alla preventiva richiesta di aspettativa alla università di appartenenza.
    3.La nomina di persona proveniente da enti o amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al comma 5 o dal settore privato è accompagnata dalla stipula di un contratto a tempo determinato, nel quale sono stabiliti l’oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell’incarico e il trattamento economico onnicomprensivo, che comprende la indennità di carica di cui al comma
    Art.10 – Responsabilità
    [...]puo' essere revocato in caso di valutazione negativa
    Si e' fatta una scelta apparentemente molto coraggiosa (direttori scelti su concorso, anche stranieri, cosa non rara all'estero, perfino nella chauvinistica Francia). Mi domando se esisteranno i requisiti finanziari per attirare dall'estero italiani e stranieri che occupano posizioni ben retribuite.
    Inoltre la cosa non viene necessariamente incontro alle esigenze del personale CNR di alta qualifica (non e' esclusa l'eterodirezione) e non (non vi e' elezione come avviene per Rettori e Presidi).
    Inoltre il direttore ha un grosso potere (tipo direttore di un Max Planck) ma non e' nominato a vita ed e' un esterno : come puo' integrarsi senza forzature con le linee di ricerca esistenti ?
    Capo II – Il Comitato di Istituto
    Art.12 – Composizione e procedure di formazione
    comma 1.Il Comitato di Istituto è composto dai responsabili delle Sezioni, Laboratori, strutture di ricerca o di servizio eventualmente costituiti, da una rappresentanza elettiva dei ricercatori e dei tecnologi dell’Istituto, determinata nell’atto costitutivo, e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo. I rappresentanti eletti durano in carica per due anni
    Questo organo sostituisce il vecchio consiglio scientifico. Preoccupa la preponderanza di membri di nomina direttoriale (capisezione) rispetto a quelli eletti. Andrebbe garantita una proporzione non sfavorevole ai membri eletti e/o una rappresentativita' nella scelta dei capisezione (cfr. sopra
    qui e qui).
    ...rappresentanza elettiva dei ricercatori e dei tecnologi dell'Istituto, determinata nell'atto costitutivo in misura non inferiore a un rappresentante per ogni Sezione, Laboratorio, struttura o servizio...
    Capo III – Il Consiglio scientifico
    Art.14 – Composizione e procedure di formazione
    comma 1.Il Consiglio scientifico è composto da cinque esperti, italiani e stranieri, di alta qualificazione scientifica nel campo disciplinare e tematico di attività dell’Istituto, nominati per tre anni dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio direttivo. L’incarico è rinnovabile per una sola volta.
    2.I componenti del Consiglio scientifico non possono essere scelti tra dipendenti del CNR dell’Istituto né tra [...] ricercatori associati nei cinque anni antecedenti alla nomina.
    questo introduce il Visiting Committee, ed e' sicuramente positivo
    TITOLO V- DIRITTI E DOVERI DEI RICERCATORI OPERANTI PRESSO GLI ISTITUTI DEL CNR
    Capo I – Ricercatori operanti presso gli Istituti del CNR.
    Art.15 – Ricercatori operanti presso gli Istituti del CNR. Definizione.
    comma 1.Per ricercatori operanti presso gli Istituti del CNR, di seguito in questo titolo denominati "ricercatori", si intendono i dipendenti del CNR inquadrati nel profilo di ricercatore, nonché i ricercatori di altri enti di ricerca, i ricercatori e i professori delle università, i ricercatori di strutture di ricerca private, italiane, straniere e internazionali che siano associati
    Art.16 – Diritti e doveri
    [...] compresa la possibilità di essere nominati, per il periodo di associazione, responsabili di Sezioni, Laboratori, altre strutture di ricerca o di servizio degli Istituti nonché il diritto, in relazione alla durata dell’associazione e delle attività da svolgere, a partecipare alla programmazione delle attività di ricerca dell’Istituto, anche attraverso la partecipazione alle procedure di elezione dei rappresentanti dei ricercatori nel Comitato di istituto.
    Solo elettorato passivo o anche attivo per gli esterni aggregati ? E con quali limitazioni ? Si veda il commento di cui sopra sulla reciprocita' di trattamento
    Art.18 – Diritti morali e patrimoniali
    comma 1.I ricercatori sono titolari dei diritti morali ad essere riconosciuti autori delle ricerche svolte nonché alla pubblicazione e diffusione, a cura del CNR, dei risultati delle ricerche;
    Che cosa significa "a cura del CNR" ? Cfr. anche la polemica in occasione del recente contratto di lavoro. La prassi nella comunita' scientifica e' di pubblicare su atti di congressi prima, e su riviste internazionali poi, non su fantomatiche pubblicazioni CNR. Se "a cura di" significa "su fondi della dotazione ordinaria" lo si espliciti. Se non si riferisce al pagamento delle spese di pubblicazione ma a qualcos'altro, lo si elimini.
    Art.19 – Valutazione periodica delle attività di ricerca dei ricercatori.
    comma 2.Le relazioni di cui al comma 1 possono essere valutate solo ai fini della attribuzioni di incrementi retributivi o di quote di retribuzione accessoria, secondo le disposizioni del contratto collettivo.
    questo mi sembra dia uno sbocco positivo (e un esempio da seguire in altri contesti per l'universita' e gli altri enti) per la questione "valutazione e microprogressione di carriera" purche' essa si applichi a tutti (EPR e universita')
    Sarebbe anche desiderabile (ai fini della macroprogressione tra fasce in presenza di uno stato giuridico comune a EPR e universita') un meccanismo simile. Se si assume il modello che separa l'idoneita' dalla chiamata, si potrebbe avere che tutto il personale delle prime due fasce presenta obbligatoriamente curriculum e pubblicazioni ogni tre anni (salvo facolta' di farlo anticipatamente una volta nel triennio) a una commissione nazionale per settori disciplinari inter-ente (non esiste qualcosa di simile in Francia ?).
    La commissione potrebbe rinnovare un terzo dei membri ogni anno.
    Gli idonei alla fascia superiore potrebbero quindi partecipare ai concorsi per specifiche posizioni indette nelle varie sedi, e semplificati in un singolo colloquio, atto a valutare la competenza e affinita' con il profilo di ricerca richiesto.
    Capo II – Procedure per l’associazione di ricercatori presso gli Istituti
    Art.20 – Convenzioni di disciplina con le università
    comma 1 il CNR stipula, con atto del Presidente, previa deliberazione del Consiglio direttivo, una convenzione quadro con la Conferenza dei rettori delle università italiane e, sulla base di questa, convenzioni con le singole università.
    2.Nelle convenzioni di cui al comma 1 sono disciplinate le procedure di associazione, che comprendono anche la possibilità di una retribuzione a carico del CNR
    Art.21 – Convenzioni con altri enti
    Qui vi e' spazio per l'introduzione delle condizioni di reciprocita' citate sopra
    TITOLO VI – AREE DI RICERCA
    Art. 22
    comma 1.Il CNR può costituire, con deliberazione del Consiglio direttivo, Aree di ricerca, con lo scopo di fornire agli Istituti che sono in esse localizzati servizi comuni di supporto logistico, tecnico, informativo e amministrativo.
    3.Gli Istituti localizzati nell’Area possono tra loro concordare l’organizzazione di ulteriori servizi comuni. Tali servizi sono erogati qualora vi aderisca la maggioranza degli Istituti dell’Area. Gli Istituti, in rapporto alla natura delle attività svolte, possono non avvalersi di alcuni dei servizi comuni di cui al presente comma.
    5.Gli oneri, finanziari ed eventualmente di personale, relativi alla gestione dei servizi comuni, sono a carico del bilancio degli Istituti localizzati nell’Area. La ripartizione di tali oneri è stabilita in base ad una convenzione, stipulata tra gli Istituti interessati
    6.I servizi comuni dell’Area possono essere erogati anche a favore di strutture di ricerca di università e enti di ricerca, pubblici e privati, italiani, stranieri e internazionali, che si localizzino nell’Area. La determinazione del contributo finanziario e di personale è oggetto di distinta convenzione
    Sostanzialmente si propone un regime condominiale. Si puo' provare. Anche la costituzione di campus misti e' da ritenersi positiva. E' possibile "scappare" dal condominio obbligatorio anche per i servizi di cui al comma 1 (p.es. farsi la propria amministrazione ?)
    al comma 1 sostituire "informativo" con "informatico".
    Art.23 – Organi di gestione dell’Area di ricerca e norme di funzionamento.
    comma 1..Alla gestione dei servizi comuni dell’Area sovraintende un Comitato di gestione, composto dai Direttori degli Istituti, nonché dai responsabili dei Laboratori e delle Sezioni di altri Istituti, localizzati nell’Area.
    2..Il Comitato è presieduto da un Presidente eletto al suo interno, anche con criteri di rotazione fissati dallo stesso Comitato.
    4..Con la convenzione di ripartizione degli oneri di cui all’articolo 22, comma 5, gli Istituti localizzati nell’Area si dotano di una unica struttura di supporto amministrativo-contabile per le spese relative al funzionamento dei servizi comuni. Tale struttura è centro di spesa ai sensi del regolamento di contabilità.
    5..Per i servizi comuni gestiti in forma diretta, il personale degli Istituti può essere adibito, anche a tempo parziale, allo svolgimento dei servizi comuni dell’Area con atto del Direttore dell’Istituto di appartenenza. Tale personale resta inquadrato nell’Istituto di appartenenza e dipende funzionalmente, per le attività relative ai servizi comuni, dal Presidente dell’Area.
    Mi pare un sano regolamento condominiale. Qualche perplessita' desta il comma 5 (Arlecchino servitore di due padroni ?)
    TITOLO VII – NORME TRANSITORIE E FINALI
    Art.24 - Procedure straordinarie di revisione della rete degli Istituti
    comma 1.Entro il 31 luglio 2001, il Consiglio direttivo sottopone a revisione straordinaria, ai fini della conferma, soppressione o accorpamento in nuovi Istituti, tutti i gli Istituti e i Centri di studio [ora esistenti]
    5.Il Consiglio direttivo può disporre la costituzione in via sperimentale di nuovi Istituti, qualora ritenga che la ipotesi di accorpamento sia meritevole di una verifica di funzionamento in tempi più ristretti rispetto alla ordinaria cadenza della revisione. In tal caso in luogo del Direttore viene nominato, con atto del Presidente, previa deliberazione del Consiglio direttivo, un Commissario straordinario,
    6.Per gli Istituti non ancora sottoposti alla revisione di cui al comma 1 si provvede al rinnovo degli organi in scadenza, così come previsti dalla disciplina previgente,
    Tanto per sapere di che morte si deve morire. Interessante la prospettiva di accorpamenti provvisori.
    Art.25 – Trasformazione delle Aree di ricerca.
    comma 1.Entro il 31 luglio 2000 le Aree di ricerca operanti sulla base della disciplina previgente sono sottoposte a revisione
    2.In ogni caso le Aree di ricerca operanti sulla base della disciplina previgente decadono alla data del 31 dicembre 2000.
    Desta qualche perplessita' il tempo scala diverso per la riorganizzazione di Aree e Istituti. Cosa succede se "vecchi" istituti devono coesistere con "nuove" aree ?
    SCHEMA DI REGOLAMENTO SULL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E SULLA DIRIGENZA DEL CNR
    Art.2 - Dirigenza
    comma 1.Le disposizioni del presente regolamento sulla dirigenza si applicano ai dirigenti degli uffici dirigenziali dell'amministrazione centrale nonché ai Direttori degli Istituti, ai responsabili delle strutture interne agli Istituti con autonomia di gestione e ai Direttori dei Programmi nazionali e internazionali di ricerca del CNR.
    Che senso ha questo articolo nella "diatriba" se tutti i ricercatori sono dirigenti "o caporali" ? O vuol solo dire che i Direttori e anche i capisezione (giusto !) hanno funzioni di supervisione amministrativa ?
    TITOLO V - PROCEDURE DI DETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA DEL CNR
    non dice nulla di sostanza che ci possa interessare : ossia non parla di aumento degli organici.
    TITOLO VI - NORME TRANSITORIE
    Art.20 - Decentramento di funzioni agli Istituti e ai Programmi nazionali e internazionali di ricerca.
    comma 1.La riorganizzazione degli uffici prevista dal presente regolamento è operativa a partire dal 1° gennaio 2000. Tale riorganizzazione ha carattere sperimentale per la durata di un anno
    Tanto per informazione
    SCHEMA DI REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA CONTABILITA E DELL’ATTIVITA’ CONTRATTUALE DEL CNR
    Art. ?
    comma 4.- Il servizio finanziario si compone della funzione di programmazione e della funzione di ragioneria. [...] La funzione di ragioneria concerne gli adempimenti relativi ai bilanci dei centri di spesa ed è svolta dalla articolazione degli uffici di ragioneria della struttura amministrativa centrale e dalle strutture di supporto amministrativo-contabile degli Istituti [...]. Tra le strutture scientifiche possono essere stipulate convenzioni per lo svolgimento in comune delle funzioni di ragioneria. Per le articolazioni organizzative degli Istituti dislocate fuori della sede centrale, possono essere costituiti uffici distaccati della struttura di supporto amministrativo-contabile
    Cioe' spariscono le ragionerie centrali decentrate ? Gli istituti tornano a poter averer il conto in banca ? Anche le sezioni staccate ? Se si evviva !
    Art 2 - Articolazione organizzativa
    comma 1.- Ai fini della gestione, l’assetto organizzativo dell’ente si compone dei centri di responsabilità e dei centri di spesa
    2.- I centri di responsabilità costituiscono il riferimento organizzativo per la rilevazione dei costi e dei ricavi e dispongono di un piano di gestione che definisce i risultati da raggiungere e conferisce loro i fattori produttivi da impiegare
    3.- I centri di spesa dispongono di autonomia contabile e di bilancio per provvedere alle spese finali dell’ente, in modo da svolgere, a favore di uno o più centri di responsabilità, i relativi procedimenti contabili
    Art 3 - Centri di responsabilità
    comma 1.- L’organizzazione dell’ente per centri di responsabilità si articola su due distinti livelli
    2.- Il primo livello è composto dagli uffici di diretta collaborazione degli organi del CNR, dalla direzione generale, dai dipartimenti, da ciascuna delle strutture scientifiche. I piani di gestione dei centri di responsabilità di primo livello sono definiti dal Presidente e sono rappresentati dal documento dei piani di gestione, alla cui formazione tali strutture partecipano.
    3.- Il secondo livello è composto dalla articolazione interna dei dipartimenti, della direzione generale, dalle Aree di ricerca e dalle eventuali articolazioni organizzative, anche distaccate, degli Istituti. I piani di gestione dei centri di secondo livello sono definiti dal responsabile del centro di primo livello a cui afferiscono
    4.- I piani di gestione dei centri di primo livello possono determinare la quota parte di risorse da destinare a ciascuno dei centri di secondo livello che vi afferiscono
    Queste sono definizioni di uso generale (non che io le capisca, ma non tocca a me capirle) : Istituti nazionali sono centri di spesa e responsabilita I. Sezioni staccate sono centri di responsabilita' II. Giusto ? Whatever it means
    Art 28 - Pagamenti in forma diretta
    comma 1.- E’ possibile disporre pagamenti in forma diretta per le seguenti spese, sempre che l’importo unitario di ciascuna di esse non ecceda i tre milioni di lire:
    a.spese d’ufficio;
    b.spese causali;
    c.spese per riparazioni e manutenzioni ordinarie di immobili;
    d.spese postali;
    e.spese per il funzionamento di automezzi;
    f.spese per l’acquisto di libri, giornali, pubblicazioni periodiche e simili;
    g.spese per missioni;
    h.spese di rappresentanza;
    i.spese urgenti e per le quali non sia utilizzabile altra forma di pagamento.

    2.- Per i pagamenti che singolarmente non eccedano le lire 300 mila, quando non sia possibile presentare la documentazione giustificativa, è sufficiente la dichiarazione, sull’oggetto e destinazione della spesa, resa, sotto la propria responsabilità, dal funzionario che ha effettuato il pagamento
    3.- I pagamenti in forma diretta sono effettuati in contanti, o per mezzo di carte di credito di cui i centri di spesa possono dotarsi in conformità ad apposito regolamento emanato dal Consiglio direttivo e comunque con addebito al conto intestato al rispettivo centro di spesa presso l'istituto incaricato del servizio di cassa
    Art 30 - Pagamenti per mezzo di carte di credito
    comma 1.- Al fine di quanto disposto dal comma 3 del precedente articolo 28, gli economi curano il rilascio di carte di credito a favore dei funzionari onorari e dei dipendenti dell’ente, indicati rispettivamente dal Presidente, dal Direttore generale e dai responsabili dei centri di spesa
    2.- Le carte di credito possono essere utilizzate esclusivamente per effettuare pagamenti per i quali sarebbe altrimenti necessario disporre apposite anticipazioni
    3.- L’istituto incaricato del servizio di cassa provvede ad imputare al conto del rispettivo centro di spesa le somme addebitate, richiedendo all’ufficio competente del centro di spesa l’emissione dei relativi mandati di pagamento
    Finalmente gli istituti possono avere la carta di credito ! Anche per pagare la biblioteca i i biglietti a chi va in missione ? E capisco bene che gli istituti tornano ad avere il conto in banca ? E nel caso di sezioni staccate ? Hanno un conto proprio o presso la sede dell'Istituto nazionale ?
    Art 70 - Prestazioni di lavoro autonomo
    comma 2.- Tali contratti possono essere utilizzati per lo svolgimento di attività di ricerca, per acquisire prestazioni di consulenza, di progettazione o di supporto alla ricerca ed ai servizi amministrativi o tecnici dell’ente,
    3.- Alla scelta del contraente si provvede mediante procedure, ristrette o negoziate, senza bando. Qualora si tratti di prestazioni ad alto contenuto di professionalità, che richiedano un rapporto intuitu personae e che non abbiano ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, la scelta del contraente può avvenire mediante procedura negoziata non concorrenziale
    Contratti autonomi anche di ricerca ?. Non vi e' conflitto con le forme di contratto previste piu' sotto
    Art.71 – Donazioni, eredità, legati
    comma 1.I centri di spesa provvedono direttamente ad accettare eventuali donazioni, eredità e legati,
    Qualcuno vuole ricordarsi nel suo testamento della Sezione di Fisica Cosmica dell'erigendo Istituto Nazionale di Astronomia e Astrofisica o whatever it will be ?
    SCHEMA DI REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA RICERCA DEL CNR
    TITOLO I – PRINCIPI GENERALI.
    Art.1 – Categorie di intervento e principi generali
    [...]individuate le seguenti categorie di intervento:
    b.promozione di attività di ricerca di rilevante interesse per il sistema nazionale, attraverso:
    1.il finanziamento di progetti di ricerca in specifici settori tematici e disciplinari;
    2.l’affidamento di particolari imprese scientifiche a singoli ricercatori o gruppi di ricerca;
    3.il finanziamento di progetti di ricerca presentati da giovani ricercatori;
    Art.10– Giovani ricercatori. Definizione
    comma 1.Per giovani ricercatori si intendono ricercatori operanti presso le strutture di ricerca del CNR, di università e di enti pubblici e privati, italiane, straniere e internazionali di età inferiore ai trentacinque anni.
    2.Le ricerche ammesse a finanziamento del CNR sono quelle svolte individualmente o coordinate da un giovane ricercatore.
    Beh, giovani ricercatori, fatevi avanti ... io ormai l'eta' l'ho passata.
    Capo II – Finanziamento di attività di formazione
    Art.14 – Borse di studio, di addestramento alla ricerca e borse di dottorato di ricerca
    comma 1.Il CNR contribuisce allo sviluppo di attività di formazione di cui [...] decreto di riordino, attraverso la concessione di borse di studio e di dottorato di ricerca.
    2.Il finanziamento delle borse [...] spetta agli Istituti di ricerca
    Suggerirei di emendare il comma 1 sopprimendo una "e" : si veda meglio sotto
    [...] concessione di borse di studio di dottorato di ricerca.
    Art.15 – Gruppi di coordinamento. Definizione e finanziamento
    comma 1.I Gruppi di coordinamento sono organismi collegiali rappresentativi di ricercatori o di unità di ricerca operanti, anche al di fuori del CNR, in specifici settori tematici e disciplinari [...] L’atto costitutivo individua anche l’Istituto del CNR che fornisce al Gruppo, con le risorse a tal fine attribuite al proprio bilancio, il necessario supporto tecnico, amministrativo e informativo.
    Art.18 –Revisione dei Gruppi di coordinamento
    comma 1.Entro il 31 dicembre 2000 il Consiglio direttivo provvede ad una completa revisione dei Gruppi nazionali di coordinamento [ora esistenti] ai fini della loro soppressione o del loro adeguamento
    Si sta parlando qui di quelle entita' tipo il GIFCO o il GNA nel settore astrocosmico (di prevalente interesse universitario) ? Si intende chiuderle o subordinarle a un istituto ? Se si', sta bene.
    SCHEMA DI REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI ASSUNZIONE AI DIVERSI LIVELLI DEL PERSONALE RICERCATORE E TECNOLOGO, NONCHE' DI PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
    TITOLO II - PROCEDURE DI ASSUNZIONE AI DIVERSI LIVELLI DEL PERSONALE DEL PROFILO DI RICERCATORE E DI TECNOLOGO
    Capo I - Norme comuni alle diverse procedure di selezione
    Art. 2 - Concorsi pubblici per settori scientifico-disciplinari e settori tecnologici
    comma 1.Il CNR assume a tempo indeterminato personale ai diversi livelli del profilo di ricercatore attraverso concorsi pubblici distinti per settori scientifico-disciplinari,
    3.Il CNR assume a tempo indeterminato personale ai diversi livelli del profilo di tecnologo, attraverso concorsi pubblici distinti per settori tecnologici
    5.Per le procedure di selezione, di cui al presente titolo, è esclusa ogni riserva di posti per personale già in servizio.
    Art.3 - Programmazione delle assunzioni
    comma 2.Le procedure di selezione sono indette con cadenza annuale. I relativi bandi sono approvati dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio direttivo, entro il 31 marzo di ciascun anno. A tal fine i Direttori degli Istituti di ricerca, nonché i responsabili dei competenti uffici dell’amministrazione centrale per assunzioni al profilo di tecnologo, presentano, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le proprie richieste distinte per livello, settore scientifico-disciplinare o settore tecnologico.
    4.Nei limiti di cui al comma 3 [copertura finanziaria], le richieste possono comportare, nel rispetto della dotazione organica complessiva del CNR, la trasformazione di profilo, di livello, di settore scientifico-disciplinare e di settore tecnologico dei posti rispetto a quelli assegnati all’Istituto.
    Bene per la cadenza regolare. Cosa vuol dire il comma 4 ? che se un istituto ha ricercatori anziani che aspirano a una primoricercatura, o che fanno i tecnologi, o tecnologi che fanno i ricercatori, che puo' chiedere posti per loro ?
    Art.4Bandi
    comma 3.Per le selezioni per l’assunzione del personale del profilo di ricercatore il bando può determinare preventivamente il numero massimo delle pubblicazioni scientifiche da presentare, a scelta del candidato.
    Cioe' evitare di mandare i "pacchi" ma solo n lavori "significativi" ? Immagino includendo pero' l'intera lista delle pubblicazioni. Si riferisce solo ai ricercatori di fascia iniziale, o a tutti e tre i livelli ? Per i primi (che ne hanno poche) non fa molto senso un limite, per i DR (che sono esaminati per soli titoli) forse nemmeno.
    Art.5 - Svolgimento delle procedure di selezione
    comma 1.Le procedure di selezione sono svolte presso l’Istituto che ha richiesto il bando, che provvede anche alle spese per il funzionamento delle Commissioni di concorso.
    Bene i concorsi decentrati (ma per gli Istituti multi-sezione ?)
    Art.6 - Assunzione e gestione del rapporto di lavoro
    comma 1.L'assunzione avviene mediante stipula del contratto individuale di lavoro tra il vincitore della selezione e il Direttore della struttura scientifica interessata,
    3.La gestione del rapporto di lavoro spetta al Direttore della struttura scientifica o al dirigente dell’ufficio amministrativo, che opera con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.
    Che cosa vuol dire tutto cio' in pratica ? E per i gia' assunti ?
    Capo II - Disposizioni specifiche per le diverse procedure di selezione
    Sez. I - Composizione e formazione delle commissioni di concorso
    Art.7 - Disposizioni generali
    comma 3.I componenti delle commissioni sono nominati dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio direttivo, e sono scelti in un albo [...] Nell’albo, articolato per livelli, settori scientifico-disciplinari o settori tecnologici, sono inseriti i ricercatori e i tecnologi del CNR e degli enti pubblici di ricerca, i ricercatori e professori delle università, nonché esperti stranieri,
    Nell'albo ci stanno tutti i ricercatori di tutte le tre fasce o solo alcuni (e nella fattispecie non quelli di fascia iniziale come pare si inferisca all'Art. 10) ? Pero' cio' sarebbe una disparita' se comparissero i ricercatori universitari.
    Art. 8 - Dirigenti di ricerca
    comma 1.Le commissioni di concorso per l’assunzione dei dirigenti di ricerca sono composte da cinque membri:
    a.un componente [...], scelto tra i membri del Consiglio scientifico dell’Istituto;
    b.il Direttore della struttura scientifica interessata, se dirigente di ricerca o professore ordinario;
    c.tre componenti scelti tra i dirigenti di ricerca del CNR o di altro ente pubblico di ricerca, tra i professori universitari ordinari e tra gli esperti stranieri di pari livello [...] in modo tale da garantire [...] che nella commissione i componenti esterni al CNR siano in maggioranza
    Abbastanza fair. Ma non e' eccessiva l'enfasi sulla maggioranza esterna ? Non si potrebbe fissare una proporzione di 3:2 esterni:interni con una deroga per settori disciplinari a prevalenza CNR ?
    Art. 9 - Primi ricercatori
    comma 1.Le commissioni di concorso per l’assunzione dei primi ricercatori sono così composte:
    a.un componente, [...] scelto tra i membri del Consiglio scientifico dell’Istituto;
    b.il Direttore della struttura scientifica interessata, se almeno primo ricercatore o professore associato;
    2.tre componenti scelti tra i dirigenti di ricerca e i primi ricercatori del CNR o di altro ente pubblico di ricerca, tra i professori universitari ordinari e associati e tra gli esperti stranieri di pari livello [...] in modo tale da garantire [...] che nella commissione siano in maggioranza i componenti esterni al CNR e gli appartenenti alle fasce o ai livelli più elevati
    stesso commento di cui sopra.
    Art. 10 - Ricercatori
    comma 1.Le commissioni di concorso per l’assunzione dei ricercatori di livello iniziale sono così composte:
    a.un componente, [...]scelto tra i membri del Consiglio scientifico dell’Istituto; b.il Direttore della struttura scientifica interessata, se almeno primo ricercatore o professore associato; c.un componente scelto tra i dirigenti di ricerca e i primi ricercatori del CNR o di altro ente pubblico di ricerca, tra i professori universitari ordinari e associati e tra gli esperti stranieri di pari livello scientifico, in modo tale da garantire [...] che nella commissione siano in maggioranza i componenti esterni al CNR.
    Non sarebbe il caso di ammettere anche ricercatori di fascia iniziale con una certa anzianita' (in passato vi sono stati casi di membri di commissione) ?
    Art.11 - Tecnologi
    comma 1.Le commissioni di concorso per l’assunzione dei diversi livelli del profilo di tecnologo sono così composte:
    a.il Presidente, che per le assunzioni presso gli Istituti è il Direttore dell’Istituto;
    b.due componenti, scelti dal Consiglio direttivo su terne predisposte dal Comitato di consulenza scientifica attingendo all’albo di cui all’articolo 7, comma 3, tra i dirigenti di ricerca, dirigenti tecnologi, primi ricercatori o primi tecnologi del CNR o di un ente pubblico di ricerca, di livello almeno pari a quello del posto da ricoprire, ovvero tra professori ordinari o associati, sempre al di fuori della struttura di ricerca
    Questa struttura semplificata per i tecnologi rispetto ai ricercatori fa pensare a un loro ruolo subordinato
    Sez. II - Requisiti di ammissione e prove
    Art. 12 - Requisiti di ammissione e prove
    comma 1.Per le selezioni per l’assunzione di dirigenti di ricerca la commissione predispone la graduatoria sulla base dei soli titoli scientifici.
    2.Per le selezioni per l’assunzione dei primi ricercatori la selezione avviene sulla base della valutazione comparativa dei curricula e dei titoli scientifici, integrata da un colloquio.
    3.Per le selezioni per l’assunzione di livello iniziale di ricercatore occorre essere in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente ovvero aver svolto per un triennio attività di ricerca [previa valutazione]
    4.Per le selezioni di cui al comma 3 il bando prevede e disciplina i criteri di valutazione dei titoli scientifici e lo svolgimento di tre prove: due prove scritte, a carattere teorico e a carattere applicativo, e una prova orale.
    5.Per le selezioni ai diversi profili di tecnologo occorre il possesso di un diploma di laurea e la selezione avviene secondo le seguenti modalità:
    a.dirigenti tecnologi e primi tecnologi: valutazione dei titoli tecnico-scientifici e professionali integrata da colloquio;
    b.tecnologi di livello iniziale: valutazione dei titoli tecnico-scientifici e professionali, integrata da una prova scritta a prevalente carattere applicativo e una prova orale.
    TITOLO III - PROCEDURE DI ASSUNZIONE DI PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
    Art.13 - Norme generali
    comma 2.[...] sono razionalizzate le diverse figure di contratto a tempo determinato previste dalla normativa vigente.
    Ben venga la razionalizzazione. Si potrebbe anche spingere oltre la semplificazione come proposto sotto.
    Sez. I - Borse di studio e di dottorato
    Art.14 - Borse di studio
    comma 2.Le borse di studio hanno durata annuale, rinnovabile fino ad un massimo di tre anni
    3.Le borse di studio possono essere assegnate:
    a.a coloro che siano in possesso di diploma di laurea e abbiano un’età non superiore ai 30 anni;
    b.a coloro che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca e abbiano un’età non superiore ai 35 anni.
    4.Le risorse necessarie all’assegnazione delle borse di studio sono di norma attribuite alle strutture scientifiche, che provvedono ad indire, con adeguata pubblicità, bandi che definiscono altresì le prove da sostenere. Le procedure di valutazione comparativa per l’assegnazione di tali borse sono svolte presso le strutture scientifiche,
    5.Le commissioni di selezione sono formate con atto del Direttore della struttura scientifica interessata e sono composte da tre esperti, di cui almeno uno esterno
    7.Per le borse di studio assegnate al di fuori delle strutture scientifiche le procedure di valutazione comparativa si svolgono presso la sede centrale del CNR,
    Di fatto esistono tre tipi di borse includendo quelle di cui all'Art. 15 : le borse per laureati, le borse per post-doc e le borse per dottorandi. Si potrebbe semplificare ulteriormente, abolendo entrambe le categorie di cui all'Art. 14. Le borse per laureati sarebbero coperte da quelle per dottorandi, le borse per post-doc dai contratti a termine di cui al Capo II, Art. 16 ss.
    Oppure in seconda istanza lasciando le borse solo per l'addestramento di laureati in parallelo a quelle per dottorandi (solo ove non esista un corso di dottorato appropriato ?), dato che sono valutate allo stesso modo ai fini dell'assunzione.
    Oppure lasciando, per post-doc ed anche ricercatori CNR e no, solo le borse per l'estero con modalita' simili all'attuale (ammontare pieno per chi non ha un posto altrove, ammontare ridotto per chi va in congedo con assegni).
    Non possono essere assegnate borse di studio presso le strutture del CNR, al di fuori delle borse di dottorato di cui all.Art. 15, ne' per laureati, ne' per post-doc (per entrambi possono invece essere usati i contratti di cui al Capo II).
    Possono essere assegnate borse di studio presso strutture di ricerca estere. Ad esse possono accedere laureati e post-doc senza altra posizione contrattuale (usufruendone in misura piena) e ricercatori del CNR, dell'universita' e di altri enti (usufruendone in misura ridotta e godendo del congedo con assegni)
    E' inoltre curioso che post-doc possano essere borsisti fino a 35 anni e contrattisti solo fino a 33 !
    Art. 15 - Borse di dottorato di ricerca
    comma 1.Il CNR contribuisce, con proprie borse, allo svolgimento di corsi di dottorato di ricerca istituiti dalle università italiane
    2.Ai fini di cui al comma 1 le strutture scientifiche interessate stipulano apposite convenzioni con le università che attivano corsi di dottorato, nelle quali viene prevista:
    a.la partecipazione di ricercatori operanti presso strutture scientifiche del CNR ai collegi di dottorato;
    b.la partecipazione degli stessi ricercatori alle commissioni di accesso ai corsi e di valutazione finale, ai fini del conseguimento del titolo di dottore di ricerca;
    c.lo svolgimento, presso le strutture di ricerca del CNR, di attività di ricerca finalizzate alla formazione dei dottori di ricerca.
    3.Le convezioni di cui al comma 2 possono essere precedute da convenzioni quadro stipulate dal Presidente
    Positivo. Purche' la selezione sia autonoma dai "concorsi-calderone" universitari, ed invece "mirata" su uno specifico profilo.
    Capo II - Contratti triennali per attività di ricerca scientifica e tecnologica
    Art. 16 - Unificazione dei contratti per attività di ricerca
    comma 1.Il CNR stipula contratti di lavoro per attività di ricerca scientifica e tecnologica di durata triennale,
    2.I contratti di cui al comma 1, sono da considerarsi l’unico strumento contrattuale a tempo determinato per l’assunzione dei giovani ricercatori in formazione in possesso di diploma di laurea o di titolo di dottore di ricerca.
    Bene. Ma per essere coerenti occorre abolire le borse per post-doc di cui all'Art. 14
    Art. 17 - Requisiti di accesso e procedure di selezione
    comma 1.I contratti di cui all’articolo 16 possono essere stipulati con giovani di età non superiore ai 30 anni, in possesso del diploma di laurea. In questo caso il contratto, di durata triennale, può essere rinnovato per un secondo triennio, previa una valutazione positiva delle commissioni previste dall’articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto di riordino.
    2.I contratti di cui all’articolo 16 possono essere stipulati anche con giovani di età non superiore ai 33 anni, già in possesso del titolo di dottore di ricerca. In questo caso il contratto ha durata triennale e non può essere rinnovato.
    3.Le attività svolte nel quadro dei contratti non danno luogo ad alcuna preferenza ai fini delle valutazioni comparative per le selezioni per l’assunzione al profilo di ricercatore del CNR.
    4.Le risorse necessarie per i contratti triennali sono attribuite alle strutture scientifiche, che provvedono ad indire, con adeguata pubblicità, bandi che definiscono altresì le prove da sostenere. Le procedure di valutazione comparativa sono svolte presso le strutture scientifiche,
    5.Le commissioni di selezione sono formate con atto del Presidente, su proposta del Direttore della struttura scientifica interessata, e sono composte da tre esperti di livello almeno pari a primo ricercatore del CNR o a professore universitario associato, di cui almeno uno esterno
    6.La valutazione comparativa si svolge sulla base delle prove, di cui una scritta, a prevalente carattere teorico, e una orale.
    Se capisco bene questi sostanzialmente sostituiscono gli Art. 36 e 23 "interni" e tutte le forme piu' recenti di posizioni a tempo, corretto ?
    In ogni caso e' positivo che la selezione avvenga per colloquio.
    Capo III - Contratti a termine per esigenze temporanee connesse ad attività programmata
    Art. 18 - Unificazione degli strumenti previsti dalla normativa vigente
    comma 1.Il CNR stipula, per chiamata nominativa o previa selezione pubblica, contratti di lavoro a termine per esigenze temporanee connesse ad attività programmate
    2.I contratti di cui al comma 1 assorbono ogni precedente strumento di assunzione a tempo determinato di personale di ricerca o tecnologo in vigore alla data di entrata in vigore
    Art. 19 - Durata, condizioni di ammissibilità e procedure di selezione
    comma 1.I contratti di cui al presente Capo sono stipulati esclusivamente per far fronte alle esigenze di realizzazione dei Programmi nazionali e internazionali di ricerca del CNR, di cui al Titolo II del regolamento di disciplina delle attività di promozione e sostegno della ricerca, o di programmi di ricerca affidati agli Istituti di ricerca, su convenzione, da parte di soggetti esterni, pubblici o privati.
    2.E’ esclusa la stipula dei contratti di cui al presente capo per le esigenze delle ricerche comprese nella programmazione ordinaria degli Istituti di ricerca.
    3.I contratti hanno una durata pari a quella strettamente necessaria per il soddisfacimento delle esigenze preventivamente definite dai Direttori delle strutture scientifiche interessate e non possono essere rinnovati alla scadenza.
    4.In caso di stipula dei contratti previa selezione pubblica, [...]
    Se capisco bene questi sostanzialmente sostituiscono gli Art. 23 "su fondi esterni" e gli Art. 36 "finalizzati", corretto ?
    Che cosa significa la clausola iniziale al comma 4 ? Che possono anche essere senza concorso ? Sarebbe preferibile avere sempre un colloquio con valutazione dei titoli (senza prova scritta in caso di ricerca di personale non di fascia iniziale) e una discrezionalita' della commissione nel proporre l'inquadramento in un range di livelli prefissati.
    TITOLO IV - NORME TRANSITORIE
    Art.20 - Concorsi di assunzione ai diversi livelli del profilo di ricercatore e di tecnologo.
    comma 1.Le disposizioni del presente regolamento sull’assunzione ai diversi livelli del personale del profilo di ricercatore e di tecnologo sono pienamente applicate a partire dalla tornata di concorsi da bandirsi per l’anno 2001, limitatamente agli Istituti costituiti in seguito alla revisione
    2.Per le assunzioni di personale del profilo di ricercatore e di tecnologo per gli anni 1999 e 2000 e, oltre tale termine, per gli Istituti che non siano stati ancora oggetto di revisione, si applicano le procedure previste dalle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 2, lettera e), del decreto di riordino.
    Accettabile. Tuttavia sarebbe preferibile accelerare i tempi al comma 1 e congelare la situazione per i "vecchi" istituti (abolire il comma 2).
    Sarebbe anche desiderabile trovare un modo di sanare le situazioni degli Art. 36 e 23 "di lunga data" in servizio attualmente.
    Art.21 - Contratti a tempo determinato
    comma 1.La prevista unificazione dei contratti per attività di ricerca di cui all’articolo 16 è efficace a partire dal 1 gennaio 2000.
    2.La prevista unificazione dei contratti a termine per esigenze temporanee di cui all’articolo 18 è efficace a partire dal 1 gennaio 2000.
    3.Le assunzioni a termine in atto alla data del 1 gennaio 2000 sono efficaci fino alla scadenza del contratto. Sono esclusi rinnovi o proroghe in qualunque forma disposti.
    Interpreto correttamente che questo si applica sia ai nuovi Istituti nazionali che a quelli vecchio stile ? E che quindi si auspica di sostituire i vecchi Art. 23/36 con nuovi contratti reistruendo una nuova pratica di selezione ?
    SCHEMA DI REGOLAMENTO SULL’ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI GOVERNO E SULLA FORMAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL CNR
    Contiene solo norme transitorie e sulla elezione del Comitato di consulenza
    TITOLO I - ORGANI DI GOVERNO
    Capo I - Il Presidente
    Capo II - Il Consiglio direttivo
    Art.3 - Modalità di costituzione. Durata in carica. Norma transitoria
    comma 1.I membri del Consiglio direttivo eletti dall’Assemblea dei comitati nazionali di consulenza del CNR ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera e), del decreto di riordino decadono all’atto della nomina dei membri designati dall’Assemblea della scienza e della tecnica,
    Capo III - Il Comitato di consulenza scientifica
    Art. 5 - Modalità di costituzione. Durata in carica. Norma transitoria
    comma 1.Il Consiglio direttivo disciplina le modalità di elezione dei dieci membri di cui all’articolo 4, comma 4 del decreto di riordino, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
    a.sono costituiti collegi separati per l’elezione dei ricercatori e dei tecnologi;
    b.i membri da eleggere sono così distribuiti, in rapporto al peso rispettivo delle due componenti sul complesso del personale dei due profili in servizio: nove membri sono assegnati al profilo di ricercatore e uno al profilo di tecnologo;
    c.ciascun ricercatore vota nell’ambito di grandi aree scientifiche determinate dal Consiglio direttivo; l’afferenza dei ricercatori a tali grandi aree scientifiche è determinata in rapporto all’appartenenza ai settori scientifico-disciplinari, così come determinati ai sensi del regolamento concorsi;
    d.ciascun elettore dispone di una preferenza;
    f.per l’elezione dei ricercatori viene formata una unica graduatoria nella quale sono inseriti i ricercatori votati, in ordine decrescente in rapporto ai voti riportati; sono dichiarati eletti i ricercatori che abbiano riportato più voti; per ciascuna delle aree scientifiche deve essere eletto almeno un ricercatore; deve essere assicurata l’elezione di cinque dirigenti di ricerca, tre primi ricercatori e un ricercatore di livello iniziale;
    g.per l’elezione del tecnologo è dichiarato eletti colui che abbia riportato il maggior numero di voti;
    Pare sensato, anche se non sono in grado di dire se l'algoritmo descritto al punto f sia in grado di dare sempre una soluzione consistente col punto c, e se venga mantenuta una garanzia di rappresentanza (almeno un membro per ogni area scientifica). I tecnologi votano in un unico collegio separato, o in collegi separati per area scientifica ? Non sarebbe piu' semplice, fermo il rapporto al punto b, che si votasse tutti insieme ?

    sax.iasf-milano.inaf.it/~lucio/WWW/Opinions/riforma-cnr.html :: original creation 2002 set 04 13:24:03 CEST :: last edit 2002 Sep 04 13:24:03 CEST