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Il presente documento si applica al personale ricercatore delle organizzazioni pubbliche che effettuano ricerca scientifica, ed in particolare, come specificato piu' oltre ai Ricercatori e Tecnologi degli Enti di Ricerca ed ai Docenti Universitari.
"La ricerca e' quello che fanno i ricercatori la notte tardi"
Questa definizione, mutuata da quella della fisica di J.Orear, magari senza
le specifiche temporali, e' quella che sono fortemente tentato di usare.
D'altra pare Geymonat dava una definizione simile della filosofia. Comunque...
La ricerca scientifica e' l'attivita' il cui scopo principale e' l'avanzamento della conoscenza umana. Essa si distingue pertanto dalla innovazione industriale. Si possono distinguere :
La ricerca di base ha come scopo esclusivamente l'avanzamento della conoscenza della natura. Essa si svolge tipicamente in istituzioni quali gli enti pubblici di ricerca e le universita'.
La ricerca di base ha come scopo lo sviluppo di nuovi processi tecnologici, o la applicazione dei risultati della ricerca di base a particolari applicazioni, in particolare di pubblico interesse. Essa puo' prescindere (o meno) da motivazioni economiche immediate. Essa si svolge sia in taluni enti pubblici di ricerca (od universita') come pure nell' industria o in altre organizzazioni.
La formazione e' la attivita' di istruzione ed addestramento allo svolgimento di attivita' professionali di particolare qualificazione. Essa puo' venire distinta in:
La formazione alla ricerca e' l'addestramento dei futuri ricercatori. Essa avviene
prevalentemente (a seconda delle discipline) nella
universita'
ma anche negli
enti pubblici di ricerca,
a cura di personale dei medesimi.
Il canale principale (o esclusivo) di formazione e' il
dottorato di ricerca.
La formazione professionale e' l'addestramento allo svolgimento di una particolare
professione (sia essa l'esercizio della libera professione, sia svolta alle dipendenze
di una azienda o ente), diversa dalla attivita' di ricerca.
Essa avviene inizialmente nelle
universita'.
L'innovazione e' la attivita' mirata alla realizzazione di nuovi prodotti (o servizi, o processi) con motivazioni prevalenti di ordine economico (profitto) o di pubblica utilita'. E' una attivita tipica della ricerca industriale anche se non e' da escludere che se ne possano occupare anche alcuni gruppi in universita' o enti pubblici di ricerca.
Oltre all'avanzamento generale delle conoscenze, che costituisce il nucleo della ricerca vi sono altre attivita' culturali in senso lato :
Con la probabile eccezione dell'ultima categoria, le altre attivita' possono essere svolte istituzionalmente (anche) da personale di universita' ed enti pubblici di ricerca.
E' da notare che la ripartizione tra attivita' di ricerca e formazione alla ricerca da una parte, e di formazione professionale e di attivita' libero-professionale dall'altra e' tradizionalmente diversa a seconda del settore disciplinare.
L'elenco di tali enti e' quello che piu' o meno tutti conosciamo, p.es.
riportato nella
Relazione alle Camere
del MURST.
La situazione attuale vede una "eterogeneita' di scala" tra piccoli istituti
unici, enti come gli Osservatori Astronomici (che sono formalmente autonomi svolgendo
attivita' analoghe e che si sono percio' consorziati), enti monodisciplinari articolati
in sezioni come l'INFN e "mostri" multidisciplinari come il CNR.
Essa andrebbe probabilmente
razionalizzata su una scala intermedia (su base disciplinare ?)
Tra i loro compiti primari vi e'
E' da prevedere per il personale di questi ultimi enti una riserva di una frazione di tempo destinata ad attivita' di ricerca (da svolgersi secondo le guidelines qui descritte) e il diritto a pubblicare i risultati di tali attivita' secondo le pratiche correnti della comunita' scientifica.
E' da prevedere una interazione tra questi enti e gli enti pubblici di ricerca in termini di collaborazioni e consulenze specialistiche.
Sono da prevedere modalita' di interscambio (bidirezionale, su richiesta) del personale, sia in termini di distacchi temporanei, sia di valutazione della attivita' svolta in caso di trasferimento permanente .
Con la eccezione delle attivita' per la diffusione della cultura generale, sarebbe
opportuno prevedere forme di contingentamento (numero chiuso o programmato) per le
altre linee di formazione in modo da evitare di creare illusioni ... e illusi.
Sarebbe opportuno anche eventualmente uniformare ed estendere la durata del corso
legale di laurea in modo da includere la attivita' di tesi e scoraggiare la eccessiva
permanenza fuori corso.
Il corso legale e' riscattabile ai fini previdenziali.
La attivita' didattica relativa ai corsi di laurea e'
La determinazione del numero di posti di dottorato, la selezione dei candidati ed il
conferimento del titolo deve avvenire su base locale (presso le singole sedi di dottorato).
Una sede di dottorato puo' essere una singola universita', o un consorzio tra piu' istituzioni
universitarie affini anche non co-locate, o un consorzio tra istituzioni universitarie ed
enti di ricerca (in genere co-locati nella stessa area urbana).
In particolare i ricercatori degli enti pubblici di ricerca
possono essere advisor di tesi di dottorato e membri degli organi e collegi di dottorato a pari titolo degli universitari, nell'ambito di apposite convenzioni per settori disciplinari.
E' possibile prevedere un divieto di svolgere il dottorato nella stessa sede (o citta')
ove si e' conseguito il diploma di laurea, oppure trovare forme di incentivo alla
mobilita' tra istituzioni diverse in questa fase.
Dovrebbe essere obbligatorio (perlomeno per tutti quei settori disciplinari dove cio'
ha senso) passare almeno meta' della durata del periodo di dottorato presso una istituzione
estera.
La selezione dei candidati avviene con un colloquio in base a un profilo ben specifico. I profili vengono determinati in base alle linee di ricerca in atto nelle istituzioni (inclusi gli enti di ricerca) della area geografica della sede di dottorato, in base a quanto presentato dai ricercatori degli stessi. I profili possono essere anche in eccesso rispetto al numero di posti, ma sono resi noti preventivamente, ed il candidato deve specificare il profilo corrispondente alla sua competenza di ricerca e venire valutato su questa. Sono oggetto della valutazione la tesi di laurea, eventuali altre pubblicazioni ed un colloquio (che puo' opzionalmente includere un tema scritto). Sono selezionati i candidati meglio valutati, anche se cio' comporta che taluni profili restino scoperti.
Nel caso di profili messi a disposizione da un gruppo di un ente di ricerca, finalizzati ad un progetto specifico, e finanziati dallo stesso ente con fondi dedicati a tale progetto (forse si puo' estendere tale norma anche alle universita'), la selezione deve avvenire separatamente e sotto il controllo del gruppo proponente.
La selezione puo' avvenire anche in periodi diversi dell'anno, e vi possono partecipare
sub condicione anche laureandi prossimi al conseguimento della laurea, in modo da minimizzare
il periodo tra l'esame di laurea e l'inizio delle attivita' di dottorato.
Parimenti al termine del periodo di dottorato l'esame finale per il conseguimento del
titolo deve essere immediato, e rilasciare da subito dichiarazioni atte a documentare
il conseguimento del titolo per l'inclusione nel curriculum del futuro ricercatore.
La attivita' di dottorato e' retribuita con una borsa di studio pari al 70% dello
stipendio
del ricercatore a
livello iniziale.
Essa e' riscattabile ai fini previdenziali.
Le assicurazioni sanitaria e antiinfortunistica sono a cura dell'universita' (o dello
ente nel caso di profili su progetti e fondi specifici).
Una eccezione e' possibile per i cittadini stranieri (non comunitari), ai quali (o
al loro governo) puo' essere richiesta una tassa di iscrizione e di avere disponibilita'
di fondi per il sostentamento.
La attivita' di dottorato consiste prevalentemente nello svolgimento di normale attivita' di ricerca entro un progetto esistente e si conclude con la presentazione di una tesi riassuntiva (anche in lingua straniera) secondo il modello olandese a cui sono allegate tutte le pubblicazioni del periodo.
La durata della attivita' di dottorato e' stabilita all'atto della selezione in dipendenza dal
particolare progetto, tra un minimo di due e un massimo di quattro anni. E' possibile, su
richiesta dell'ente ospitante il dottorato (che deve provvedere i fondi relativi), e giustificata da particolari motivazioni relative allo svolgimento del progetto, una unica estensione di 6 mesi aggiuntivi.
La articolazione della attivita' non e' soggetta a limiti di orario, periodi di ferie ecc.
in quanto non costituisce formale rapporto di lavoro.
Personalmente sarei favorevole a che la attivita' di dottorato fosse incompatibile con qualsiasi altra attivita' lavorativa retribuita o meno, ed in particolare che fosse vietata l'attivita' didattica, ma potrebbe anche essere percorribile una via di Teaching Assistantships retribuite.
Nella transizione sono ovviamente fatti salvi i migliori trattamenti economici preesistenti, ove applicabili.
Lo stipendio di ogni fascia e' pari al 70% di quello della fascia immediatamente superiore a parita' di anzianita' di carriera.
Requisito minimo per l'accesso alla fascia iniziale e' il possesso di almeno di tre
anni di esperienza di ricerca, ottenute normalmente tramite la partecipazione a
un corso di dottorato in Italia
o ad attivita' equivalente all'estero. Poiche' la esperienza viene valutata in base
alle pubblicazioni che attestano il lavoro svolto, non e' necessaria la presentazione
di un documento formale.
In casi in cui l'esperienza e' stata ottenuta con altre forme di attivita' presso
organizzazioni di ricerca (ed in particolare per tutti coloro che si sono laureati
anteriormente alla istituzione del dottorato in Italia piu' un margine di tre anni)
si prescinde totalmente da tale titolo.
La selezione avviene tramite la valutazione dei titoli ed un colloquio su un profilo di ricerca specifico per ogni singola posizione.
Successivamente alla selezione favorevole, il ricercatore e' inquadrato di norma nel primo gradino della fascia iniziale, ma tale inquadramento puo' avvenire anche nei gradini superiori in base all'eta' e all'esperienza, su raccomandazione della commissione di selezione.
E' possibile prevedere che i primi tre anni di permanenza nella fascia iniziale (postdoc) siano oggetto di un contratto a tempo determinato. Eventuali contratti successivi a tempo determinato devono essere della forma tenure track.
Quanto sopra si applica a posizioni di ricerca generiche. E' possibile avere anche
contratti a tempo determinato legati a un particolare progetto di ricerca
(ed al relativo finanziamento).
Tale finanziamento deve prevedere dall'inizio fondi per una durata tipica di 5 anni e comunque non inferiore ai 3, senza necessita' di pratiche burocratiche per rinnovi
annuali.
E' possibile avere una durata inferiore per esigenze specifiche di un progetto. Cosi' pure
per particolari progetti si puo' prevedere che in caso di terminazione anticipata per
motivi contingenti del progetto (p.es. nel caso di missioni spaziali) i contratti
relativi vengano risolti anticipatamente, comunque con un margine di preavviso di 6 mesi.
I contratti legati a progetti possono prevedere inquadramenti iniziali con anzianita'
superiore a 0 nella fascia iniziale, o anche nelle fasce successive.
In ogni caso il trattamento economico e la progressione di carriera per un contratto a tempo determinato sono identiche a quelle delle posizioni di ruolo di pari livello. Inoltre in caso di ulteriori contratti o di reclutamento in ruolo, va previsto il recupero possibilmente integrale della anzianita' di qualifica, secondo la formula "according to age and experience".
Tali organi possono proporre (anche su richiesta dell'interessato ? o solo autonomamente ?) il conferimento di un avanzamento anticipato, in presenza di condizioni di valutazione particolarmente favorevoli, e della disponibilita' finanziaria.
Tali organi possono disporre, in presenza di condizioni di valutazione sfavorevoli, il rinvio dell'avanzamento di un anno per quante volte e con che modalita' di ricorso da parte dell'interessato ?
Essa avviene ordinariamente su base locale, o perlomeno non e' richiesto obbligatoriamente alcun cambio di sede per il passaggio ad una fascia successiva.
Le modalita' esatte dipendono dall'obiettivo della
valutazione
discussa piu' oltre. In uno schema simile all'attuale si puo' pensare che
ogni anno una commissione nazionale (la cui composizione e' aggiornata con una
rotazione periodica) valuti, senza necessita' di domanda da parte degli interessati,
la idoneita' alla fascia superiore, in base a [un elenco di] pubblicazioni e altro
materiale presentato di routine alla organizzazione di ricerca di affiliazione.
Gli idonei potranno poi partecipare su richiesta alle selezioni per la progressione di carriera
in sede o per trasferimento, bandite in funzione della disponibilita' finanziaria.
In ogni caso l'inquadramento avviene di norma nel gradino della nuova fascia corrispondente ai due terzi della anzianita' nella fascia di provienienza. pero' e' possibile negoziare condizioni piu' favorevoli in base all'eta' e all'esperienza.
Uno schema alternativo (o complementare ?) puo' prevedere invece una "job offer"
in una delle fasce superiori alla iniziale legata ad un profilo o attivita' specifica. In
tal caso la valutazione durante la selezione vertera' sulla competenza per tale lavoro
specifico.
Tale schema puo' applicarsi sia a contratti a tempo determinato legati a
progetti,
sia ad attivita' di particolare responsabilita'
a tempo indeterminato. Esso puo' inoltre usufruire
delle facilitazioni alla mobilita' (distacchi a tempo determinato).
Per mobilita' si intendono tutti i meccanismi atti a favorire il passaggio tra tali entita' per un migliore e piu' efficiente svolgimento della attivita' di ricerca e non un inutile e vessatorio obbligo di cambio di sede ai fini della progressione di carriera.
Le unita' di ricerca si costituiscono in modo dinamico come e quando necessario secondo
le esigenze dei vari progetti.
Tipicamente questo riguarda progetti piccoli o linee di ricerca a breve o lungo termine e che
comunque non richiedono investimenti e/o infrastrutture di grandi dimensioni (per cui si veda
piu' oltre)
La affiliazione dei ricercatori viene normalmente riferita a tale organo, indipendentemente dal fatto che esso sia composto formalmente o informalmente da piu' unita' di ricerca.
Normalmente un organo e' costituito con un atto formale a tempo indeterminato, ma e'
possibile prevedere modifiche sul lungo periodo.
Un organo puo' articolarsi anche in modo formale in unita' di ricerca e sedi diverse.
Un progetto puo' coinvolgere una collaborazione tra vari istituti.
Un ricercatore puo' partecipare a un singolo progetto, oppure, secondo le proprie
competenze, a piu' progetti a tempo parziale.
Scopo della mobilita' e' favorire ed incentivare l'accentramento delle attivita' e del
personale di un [sotto]progetto presso una singola sede. Tramite la mobilita' e la
disponibilita' di una quantita' adeguata di manodopera va incentivato anche il fatto
che ogni ricercatore si dedichi per quanto possibile a un singolo progetto.
Un progetto ha almeno un coordinatore, ed eventualmente altri ruoli di responsabilita', scelte informalmente per comune consenso tra i partecipanti. E' possibile prevedere una integrazione retributiva per tali posizioni, a carico del finanziamento del progetto. Cosi' pure un progetto puo' attivare su tali fondi contratti a tempo determinato per acquisire personale aggiuntivo.
Un progetto utilizza sia personale ed attrezzature proprie, sia quello messo a disposizione
dal/gli istituto/i partecipanti. Uno degli
istituti o
organizzazioni partecipanti cura la
gestione dei fondi relativi con proprio personale amministrativo anche non dedicato.
Le organizzazioni di ricerca
devono pero' prevedere una pool di personale amministrativo
da mettere a esclusiva disposizione per le attivita' di segreteria di progetto, in ragione di una persona ogni n TBD persone partecipanti al progetto.
Una universita' si articola normalmente a livelli diversi per la didattica e la ricerca. Essa ha organi di autogoverno formali al livello della organizzazione complessiva, ed a taluni dei livelli inferiori.
Gli Osservatori astronomici sono un esempio di enti monodisciplinari in cui il livello dell'organo ha anche personalita' giuridica. Esso puo' poi articolarsi su piu' sedi geograficamente distinte, e queste eventualmente in unita' di ricerca.
Le stesse convenzioni possono essere stipulate tra istituzioni non colocate geograficamente. In tal caso l'istituzione ricevente il servizio corrispondera' al ricercatore il rimborso delle spese di viaggio presso la propria sede.
Nel caso lo scambio di personale tra istituzioni situate nella stessa area urbana richieda il trasferimento permanente per l'intera giornata per un periodo di media durata (fino a 6 TBD mesi), in alternativa al meccanismo di cui sopra, e' possibile prevedere un distacco retribuito, in cui lo stipendio del ricercatore viene pagato, a parita' di inquadramento, dalla istituzione ricevente.
Nel caso di scambio a tempo pieno per periodi fino a 6 TBD mesi tra istituzioni non colocate geograficamente, cio' e' regolato mediante il trattamento di missione a carico di una delle due istituzioni (di norma quella ricevente).
Qualora lo scambio di personale tra unita' di ricerca sia necessario per un periodo piu' lungo (comunque inferiore a 5 TBD anni), in particolare per la costituzione del team di un progetto il meccanismo da utilizzare e' quello del distacco retribuito, in cui lo stipendio del ricercatore viene pagato, a parita' di inquadramento, dalla istituzione ricevente.
E' possibile prevedere anche forme di distacco (comando) all'estero, presso organizzazioni internazionali, istituzione estere e sedi estere di istituzioni italiane. In tal caso il ricercatore rimane nei ruoli dell'istituzione di provenienza, che cessa la corresponsione degli stipendi ma non dei contributi sociali, mentre lo stipendio e' pagato dalla istituzione ricevente. Il ricercatore permane nei ruoli dell'istituzione di provenienza e matura la normale progressione di carriera.
Il trasferimento per distacco o comando hanno luogo o su sollecito di una delle due istituzioni con il consenso del ricercatore e il parere favorevole della altra istituzione, o su richiesta del ricercatore e con il parere favorevole delle due istituzioni.
Il trasferimento permanente ha luogo solo nella seconda modalita'.
In caso di trasferimento su sollecito sono da prevedere incentivi in forma di una
"relocation allowance", spese di viaggio e/o trasloco, e/o agevolazioni fiscali per il cambio
della abitazione.
Una ulteriore forma di mobilita' e' il congedo per motivi di studio, o sabbatico, ossia il
caso in cui il ricercatore si sposta presso una istituzione estera per un periodo superiore
ai 6 TBD mesi ed inferiore ai 5 TBD oppure meno ? anni. Tale congedo
puo' essere finanziato dalla istituzione ospitante o con una
borsa di studio. Il ricercatore deve rendere noto l'ammontare di tale
finanziamento alla istituzione di affiliazione permanente, che puo' disporre di continuare
a corrispondere o di sospendere lo stipendio in ragione di tale cifra e del costo della
vita nei due paesi.
I contributi sociali e la progressione di carriera sono comunque regolati come nel caso del distacco all'estero.
La somma dei congedi sabbatici non puo' superare i 5 TBD anni per decennio. Il
congedo sabbatico puo' venire negato per motivi di servizio, ma il ricercatore ha comunque
diritto a 2 TBD anni per decennio.
Altre posizioni formali sono quelle di membri di consigli direttivi, visiting committees e altri comitati.
Tutte tali posizioni vanno coperte rispettando il principio dell'autogoverno.
In aggiunta ogni organo o istituto ha un Consiglio Scientifico o struttura analoga, costituita dalla assemblea del personale ricercatore di ruolo o a contratto ma esclusi i collaboratori esterni.
Per il conferimento degli incarichi di direzione sono possibili diversi meccanismi, di cui sono da valutare pro e contro
E' considerato lavoro fuori sede quello svolto in missione o in congedo.
Il ricercatore, quando in sede (e non in ferie o malattia), e' tenuto ad un orario
minimo settimanale medio p.es. di 35-37 ore
Il ricercatore ha facolta' di lavorare in eccesso a tale orario minimo, senza che questo comporti variazione alla retribuzione, che e' omnicomprensiva.
Il ricercatore ha facolta' di distribuire il tempo di lavoro in sede liberamente secondo
le esigenze delle attivita' di ricerca in corso.
Il ricercatore autocertifica mensilmente di avere ottemperato all'orario minimo, tenendo
conto anche dei mesi precedenti.
Il ricercatore ha diritto all'accesso alle strutture dell'istituto a cui afferisce in qualsiasi momento. L'istituto rimane aperto durante il normale ragionevole orario di ufficio (p.es. 8-20 Lun-Ven e 8-12 Sab). L'accesso durante le rimanenti ore puo' essere soggetto a norme di sicurezza (p.es. servizi di guardiania, obbligo di registrare la firma all'ingresso) ma deve essere sempre consentito. Il ricercatore ha il diritto di chiedere ed ottenere le chiavi per l'accesso.
Il ricercatore ha diritto all'uso delle facilities istituzionali (e di quante altre ottenute su fondi di progetti a cui afferisce) per le attivita' di ricerca, nonche' per attivita' culturali e per le attivita' di consulenza dell'istituto.
Il ricercatore ha diritto di godere delle ferie maturate durante un dato anno solare entro l'intero anno solare successivo.
Il ricercatore ha diritto ad ottenere prima dell'inizio della missione tutti i documenti
di viaggio (acquistati direttamente dall'istituto) ed un anticipo pari a una frazione
ragionevole delle spese previste (incluso il 100% delle spese di registrazione per
congressi).
Tale anticipo potra' essere richiesto (anche parzialmente) o in contanti, o per accredito
su conto corrente bancario. Nel caso di missioni all'estero, parte dell'anticipo potra'
essere richiesto (a cura dell'istituto) in valuta estera contante.
In caso di missione a carico di terzi il ricercatore potra' ottenere un anticipo dallo istituto di afferenza in qualita' di sospeso di cassa, che dovra' restituire non appena ricevuta la liquidazione della missione, e comunque entro l'anno fiscale corrente.
In caso di missioni all'estero per cui sia obbligatorio l'uso del passaporto o del visto, il ricercatore ha diritto al rimborso dei costi relativi (incluso il bollo del passaporto se dovuto).
Il trattamento di missione e' finalizzato al rimborso delle spese vive e non costituisce una indennita'. Pertanto si dovra' tendere ad uniformare il trattamento di missione in Italia e all'estero per coprire quanto segue, senza cifre forfettarie addizionali :
Il trattamento di missione compete per i giorni feriali (Lun-Ven), nonche' per le giornate di sabato e domenica e altri festivi qualora :
Il trattamento di missione non compete per i giorni di sabato e domenica annessi all'inizio o alla fine di una missione (salvo i casi di cui sopra), cosi' come per i periodi di ferie annessi all'inizio, fine o durante una missione. Tali periodi di "private leave" vanno dichiarati preventivamente. E' consentito anticipare la partenza o ritardare il ritorno nei casi di "private leave" purche' cio' non costituisca un aggravio delle spese di viaggio.
La regolamentazione delle missioni dei ricercatori si estende al personale tecnico ed amministrativo per tutte le missioni per motivi di ricerca.
A cio' si aggiunge il trattamento di missione ove necessario
Come/quando consentire e gestire il tempo parziale ?
E' possibile considerare integrazioni (a tempo determinato) alla retribuzione legate a particolari progetti (e a carico del relativo finanziamento), oppure a particolari incarichi (direzione o coordinamento). Non sono pero' sicuro che questo modello sia positivo
Occorre inoltre regolare la partecipazione ad eventuali utili, come per attivita' di consulenza, brevetti ecc. ma essendo questo non applicabile alla mia disciplina non sono in grado di commentare in merito.
I fondi per la dotazione ordinaria (oltre a luce, riscaldamento, telefono, cancelleria e materiali di consumo essi debbono includere anche spese per biblioteca, pubblicazioni, infrastrutture base di calcolo e/o laboratorio e un minimo di spese di missione per ricercatore) sono assegnati annualmente dalla organizzazione di appartenenza ai singoli organi o istituti e gestiti da questi. Essi possono disporre di conti bancari e portare eventuali fondi residui all'anno successivo.
I fondi richiesti ad una agenzia di finanziamento su un particolare progetto sono assegnati (su base annuale o pluriennale) ai singoli organi o istituti. Essi demandano la amministrazioni dei fondi per stipendi di contratti alla amministrazione della organizzazione di appartenenza. Essi hanno facolta' di demandare ad appositi uffici della organizzazione di appartenenza anche la amministrazione di parte dei fondi per contratti esterni di natura particolare, quando cio' sia loro conveniente. Per il resto gli istituti gestiscono tali fondi analogamente a quelli ordinari.
Infine e' da chiarire chi e' titolare dei fondi per la ricerca : il singolo ricercatore, il PI della proposta di ricerca, o il Direttore dell'organo ?