Nuove opinioni di un ingenuo ...

... a proposito delle missioni del personale di ricerca (input ai sindacati e all'ente)

Lucio Chiappetti - IASF Milano - ottobre 2011


A seguito delle recenti discussioni a seguito della recente circolare del DA f.f. (n. 14 non ancora sul sito INAF ma distribuita al personale) che recepisce il DM Affari Esteri del 23/03/2011 (in assenza di un link si veda il testo allegato alla circolare, oppure questo sommario su un blog INFN). mi vedo costretto a riprendere in mano alcune idee che avanzavo nel lontano 1997 nelle mie opinioni di un ingenuo.

Sostanzialmente abbiamo appreso che con la soppressione delle diarie estere secondo la manovra finanziaria del 2010 , talune spese di viaggio non possono essere rimborsate a meno che siano previste (sorprendentemente non da disciplinari o regolamenti dell'ente bensi') da contratti collettivi e dalle disposizioni di recepimento di accordi sindacali

Il seguente materiale vuole quindi essere un input personale a qualsivoglia delle parti (rappresentanze sindacali e dell'INAF) che prendera' parte alle trattative per il contratto integrativo o accordo sindacale, che a questo punto si suggerisce di stendere per tutti i punti critici, e poi incorporare recependolo in un rivisto "testo unico" di disciplinare missioni.
D'altra parte gli input forniti non si limitano agli aspetti particolari colpiti dal recente DM, ma vanno nel senso di proporre una soluzione ideale, basata sul principio di non rimetterci, e lasciando la definizione dei dettagli formali di natura amministrativa a chi ne ha competenza.

Per evitare di trasformare l'ente in un club di viaggiatori a proprie spese (per il CNR qualche situazione contingente ci aveva provato ... a trasformarci in Club Nazionale delle Ricerche). Dobbiamo aspettare l'Istituto Navigatori Auto Finanziati ?


  1. Gli input che seguono non sono esaustivi, in particolare qualora determinate materie siano coperte dal vigente disciplinare missioni e non siano qui avanzate proposte di modifica, le norme vigenti sono considerate accettabili.

  2. Il trattamento di missione spetta, per missioni svolte a partire dalla sede di servizio (salvo quanto disposto ai punti 8-11) e verso qualsiasi destinazione di missione in Italia o all'estero, a:
  3. Il trattamento di missione spetta per tutti i casi in cui l'attivita' lavorativa deve essere svolto al di fuori della sede di servizio, come:

  4. Il trattamento di missione spetta altresi', per missioni dirette verso strutture INAF a partire dalla propria sede (italiana od estera) anche a personale scientifico non INAF invitato presso l'INAF per tenervi seminari, lezioni e conferenze
  5. Opzionale: Il trattamento di missione spetta anche a personale scientifico non INAF elencato in un progetto di ricerca finanziato dall'INAF su fondi propri o su fondi esterni assegnati all'INAF, limitatamente alle missioni che riguardano lo specifico progetto

  6. E' possibile recarsi in missione a carico integrale di fondi INAF (propri o esterni assegnati a INAF), oppure a carico di terzi.
    In quest'ultimo caso e' necessario comunque compilare un ordine di missione per attivare le garanzie assicurative.
    Nel caso la missione sia parzialmente a carico di terzi, oppure il rimborso effettuato non copra tutte le spese effettivamente sostenute oppure comporti un trattamento inferiore a quello spettante secondo le norme INAF il personale ha facolta' di presentare una richiesta di rimborso per la differenza fino alla concorrenza della somma prevista dalle norme INAF entro un mese dal ricevimento del saldo di liquidazione da parte della amministrazione terza.

  7. La regolamentazione delle missioni prevista per i ricercatori si estende al personale tecnico ed amministrativo dipendente per tutte le missioni per motivi di ricerca; si estende al personale associato a titolo oneroso (con l'eccezione dei collaboratori a contratto quando esplicitamente previsto nel loro contratto) per tutte le missioni. Essa e' implicitamente estesa al personale dipendente non-contrattualizzato fatti salvi eventuali trattamenti piu' favorevoli preesistenti per legge.

  8. La missione ha ordinariamente inizio e termine nella sede di lavoro o dalla sede di servizio del personale inviato in missione. Qualora l'inizio o il termine della missione si svolgano al di fuori dell'usuale o ragionevole orario di lavoro, la missione ha ordinariamente inizio o termina al domicilio del personale.
  9. Per il personale residente in comune diverso dalla sede di lavoro, la missione puo' avere inizio o termine da tale residenza ogniqualvolta questo comporti un percorso piu' breve e/o piu' rapido
    Esempio: dipendente di istituto milanese residente a Voghera, in missione a Bologna o Torino, parte e arriva direttamente da Voghera senza passare per Milano

  10. Qualora una missione sia formalmente seguita da una altra missione, la prima puo' avere termine nel luogo di missione, e la seconda iniziare da li', in tutti i casi in cui cio' comporti un risparmio di tempo o di denaro.
  11. Qualora una missione abbia natura urgente, e venga ordinata quando il dipendente si trova in ferie al di fuori del proprio domicilio, la missione puo' avere inizio e fine dal luogo in cui si trova.

  12. Il trattamento di missione compete ordinariamente per i giorni feriali (Lun-Ven), nonche' per le giornate di sabato e domenica e altri festivi qualora :
  13. Opzionale:Nel caso di giorni festivi trascorsi in missione per i motivi di cui sopra, il dipendente ha diritto a una compensazione in termini di giornate di ferie aggiuntive.

  14. Opzionale ispirato a norme ESA o ESO: Il trattamento di missione non compete per i giorni di sabato e domenica annessi all'inizio o alla fine di una missione (salvo i casi di cui sopra), cosi' come per i periodi di ferie annessi all'inizio, fine o durante una missione. Tali periodi di "private leave" vanno dichiarati preventivamente. E' consentito anticipare la partenza dalla o ritardare il ritorno alla sede di lavoro (con viaggio coperto dal trattamento di missione) nei casi di "private leave" purche' cio' non costituisca un aggravio delle spese di viaggio. E' altrimenti consentito al dipendente di iniziare o terminare la missione nel luogo di missione, restando il viaggio in una o entrambe le direzioni a suo carico.
    Esempi: missione a ESO Cile seguita da viaggio privato con ritorno a Antofagasta o Santiago e ritorno in Italia coperto dalla missione. Oppure: viaggio organizzato in Argentina a carico del dipendente, con trasferimento a Santiago pure a carico del dipendente arrangiato privatamente. La missione ha inizio a Santiago e continua normalmente con ritorno in Italia coperto dalla missione.

  15. Il trattamento di missione e' finalizzato al rimborso completo delle spese vive e non costituisce una indennita'. Si giustifica in questo senso la sostituzione della diaria col rimborso a pie' di lista o con un massimo forfettario.

  16. Sono rimborsati integralmente i biglietti aerei, i biglietti ferroviari, i biglietti di altri mezzi di trasporto pubblico interurbano che raggiungano il luogo di missione secondo le norme vigenti per quanto riguarda la classe aerea o ferroviaria.
  17. Sono altresi' rimborsati i costi dei mezzi di trasporto pubblico necessari a congiungere l'aeroporto, stazione, porto o autostazione col luogo di inizio della missione e con la destinazione della stessa.
    Per destinazione si intende o l'istituzione di destinazione qualora l'orario consenta di recarvisi direttamente, oppure l'albergo o luogo di pernottamento.
  18. Sono altresi' rimborsati i costi dei mezzi pubblici di trasporto locale da e per l'istituzione di destinazione e l'albergo o luogo di pernottamento, nonche' tra eventuali diverse sedi di missione.
    Esempio: missione di calibrazione a Panter Neuried a sud di Monaco che richiede una riunione presso MPE Garching a nord di Monaco
  19. Qualora il biglietto o altra pezza d'appoggio (fattura agenzia, ricevuta o estratto conto carta di credito) non contengano indicazione del prezzo, si provvede con autocertificazione, indicando eventualmente il sito dell'operatore dei trasporti che fornisce le indicazioni del prezzo
    Esempio: Strippenkaarten degli autobus olandesi, o Oyster Card della metropolitana di Londra, o biglietto RER tra Charles de Gaulle e Le Guichet per missioni a Saclay

  20. E' rimborsato il costo di eventuali taxi (su ricevuta) nel caso il luogo o l'ora o le necessita' di trasporto di strumentazione o materiale non consentisse l'uso di mezzi pubblici. Cio' avviene ordinariamente su richiesta preventivamente autorizzata, ma puo' avvenire anche per cause di forza maggiore (esempi: sciopero dei mezzi non noto a priori, ritardato arrivo oltre il termine del servizio dei mezzi) su autocertificazione. L'uso del taxi e' anche possibile nel caso di piu' persone viaggianti insieme qualora cio' costituisca risparmio e sia annotato nella richiesta di rimborso di ognuno (indicando quale unica persona richiede il rimborso)
  21. E' consentito l'uso della auto di servizio o del mezzo proprio o dell'auto a noleggio vuoi per l'intero svolgimento della missione, vuoi per gli spostamenti una volta arrivati presso la localita' di destinazione negli stessi casi previsti per l'uso del taxi, con particolare riguardo al trasporto di materiale e al caso di piu' persone viaggianti insieme. Da definire modalita' di rimborso pedaggi, parcheggi e carburante.

  22. E' rimborsato il costo del pernottamento in albergo secondo le norme vigenti per quanto riguarda la categoria alberghiera. (anche inclusivo della prima colazione, sia essa indicata separatamente o meno sulla ricevuta che va esplicitamente considerata parte delle spese alberghiere e non di quelle di ristorazione), oppure in vagone letto (fino al Singolo o singolo Speciale) o su altro mezzo di trasporto (esempio: cabina su traghetto).
  23. Non si da' luogo a rimborso per pernottamento gratuito in foresteria o casa privata o altrimenti offerto da terzi.

  24. Sono rimborsati il trattamento di pensione (completa o parziale) in albergo, o il soggiorno in residence per missioni (p.es. campagne di misura) di particolare durata, ove cio' costituisca risparmio

  25. Il personale in missione e' tenuto a rientrare giornalmente a domicilio qualora la localita' di missione disti meno di 1 ora di viaggio.
    Il personale ha facolta' di optare per il rientro giornaliero in luogo del pernottamento alberghiero qualora cio' risulti economicamente conveniente e richieda meno di 2 ore di viaggio.
    In entrambi i casi sono rimborsate le spese di viaggio per ogni giornata, nonche' i pasti effettivamente consumati fuori sede.

  26. Sono rimborsati il pranzo di mezzogiorno e la cena della sera secondo le norme vigenti per quanto riguarda la spesa massima. (su ricevuta, fattura o scontrino) consumati durante il periodo di missione.
  27. In alternativa entro gli stessi limiti puo' essere rimborsato un costo non superiore a quello forfettario in caso di acquisto di generi alimentari (p.es. foresterie in luoghi remoti) dietro presentazione di scontrini e/o autocertificazione.

  28. Sono rimborsate le spese di iscrizione a congressi

  29. In caso di missioni all'estero dei dipendenti, per cui sia obbligatorio l'uso del passaporto o del visto, vengono rimborsati il costo per l'ottenimento di ogni visto, nonche', in misura non superiore a uno per anno, il costo della marca da bollo del passaporto.
    L'ottenimento del visto va curato dalla amministrazione della struttura di appartenenza, che puo' utilizzare i servizi di apposite agenzie.

  30. Nel caso di missioni per campagne di osservazione, misura o calibrazione con strumentazione propria, le spese per acquisto di materiale necessario a riparazioni ed interventi urgenti sono liquidate secondo norme definite separatamente dalle missioni personali. Un dipendente prendente parte alla campagna puo' venire incaricato degli acquisti relativi e dei relativi pagamenti anche tramite contanti, carte di credito o bonifici qualora cio' non sia possibile via internet con ordini emessi dalla struttura di appartenenza.

  31. Nel caso di missioni tra sedi diverse della stessa struttura INAF situate in comuni diversi, ancorche' sia possibile il rientro giornaliero, nonche' tra strutture diverse situate nella stessa area geografica (esempi: missione di personale di Merate a Brera o IASF-Milano o di personale IASF-Milano a Merate) vengono rimborsate le spese di viaggio mentre per le spese di vitto si fa riferimento al punto seguente.
  32. Per le missioni di cui al punto sopra, nonche' per le missioni entro lo stesso comune che impegnano una intera giornata e non consentono il rientro agevole nella sede di lavoro per consumare il pasto (esempi: personale di IASF-Milano che si reca a Brera o partecipa a un congresso presso l'Universita' Statale, oppure personale di Brera che viene a IASF) si da' luogo al rimborso delle spese per il pranzo di mezzogiorno secondo le modalita' usuali qualora non sia possibile provvedere altrimenti (esempi: se l'Universita' provvede al catering, non si da' rimborso; se non provvede il personale di Brera usa il proprio buono pasto, ma quello di IASF ottiene rimborso su ricevuta bar; il personale di Brera che viene a IASF ottiene rimborso su ricevuta della mensa CNR; il personale di IASF che viene a Brera ottiene rimborso su ricevuta bar, oppure gli viene dato un singolo buono pasto)

  33. Il personale in missione va assicurato contro gli infortuni, nonche' per eventuali cure sanitarie all'estero.
  34. Qualora una missione che e' gia' stata ordinata, e per cui sono state sostenute delle spese (p.es. acquisto biglietti di viaggio), viene cancellata per cause di forza maggiore (malattia grave del personale, convocazione dello stesso quale testimone o giurato in tribunale, catastrofi naturali, stato di pericolo nel paese di destinazione, sostituzione con altra missione urgente) oppure nel caso di riunioni cancellate dall'istituzione emittente, le spese gia' sostenute sono rimborsate come se la missione avesse avuto luogo, qualora non possano essere altrimenti stornate

  35. Come norma ideale sugli anticipi dovrebbero essere anticipate le spese di viaggio a lunga distanza (treno o aereo eccettuati i mezzi locali), quelle alberghiere e le iscrizioni ai congressi, inoltre idealmente (ESA lo faceva) la quota in valuta estera dovrebbe essere fornita dalla amministrazione ma probabilmente tutto cio' entra in conflitto con il DM vigente. Una possibilita' di ovviare per quanto riguarda il grosso delle spese di viaggio e' la seguente soluzione di cui la seconda parte (punto 37) era in vigore presso il CNR prima del 1996 tramite i sospesi di cassa.
    Qui di seguito do' piu' una spiegazione operativa che una forma normativa, che lascio a chi nella amministrazione e' competente per farlo
  36. L'ente ha facolta' di stipulare convenzioni con operatori ferroviari, compagnie aeree e agenzie di viaggio per ottenere biglietti di viaggio a condizioni favorevoli e con pagamento diretto (es. tramite carte corporate). In presenza di tali convenzioni il dipendente e' tenuto a ottenere i biglietti tramite la convenzione. Ha facolta' di provvedere in proprio. In questo caso (come pure per i non-dipendenti) rinuncia all'anticipo sulle spese di viaggio.
  37. Nel caso di pagamento diretto, l'amministrazione della struttura di appartenenza provvede direttamente ad ordinare e pagare i biglietti (il pagamento puo' essere differito) senza che lo debba fare il dipendente e senza corrispondergli nominalmente un anticipo. Il dipendente indichera' il costo del biglietto nella richiesta di rimborso missione, e l'amministrazione si tratterra' la cifra relativa dal rimborso per provvedere al pagamento.

sax.iasf-milano.inaf.it/~lucio/WWW/Opinions/ingenuo-missionario.html :: original creation 2011 ott 28 10:31:03 CEST :: last edit 2011 Oct 28 10:31:03 CEST