Lucio Chiappetti - IASF Milano - dicembre 2009 con integrazione marzo 2010
Vedere anche in ordine cronologico inverso le referenze di
dicembre 2008 (vicende varie) | gennaio 2008 (abortita "riforma Mussi") | luglio-agosto 2007 (attivita' istruttorie sugli statuti) |
gennaio 2007 (sulle richieste di dimissioni del Presidente) | febbraio 2006 (sulle proposte pre-elettorali sull'INAF) | aprile-dicembre 2004 (sulla riforma INAF) |
giugno 2003 (su INAF) | febbraio 2003 ("riforma Moratti") | novembre 1999 (su CNR) |
agosto 1999 ("riforma Berlinguer") | dicembre 1997. |
NEW! Il testo ufficiale e' uscito sulla GU ed e' disponibile sul sito del Parlamento come DL 213/2009
Vi sono pero' due altri fatti legislativi che, per quanto non legati direttamente all'INAF e/o agli enti di ricerca, potrebbero avere qualche impatto. Infatti essi cambiano il quadro normativo di riferimento ... la riforma di cui sopra assume il vecchio quadro ... ma questo potrebbe cambiare in corso d'opera !
Uno e' la c.d. Legge Brunetta (n.15/2009) con i seguenti estremi: la legge vera e propria (testo PDF sul sito ANPRI; testo HTML sul sito del Parlamento) e il suo decreto attuativo (n.150/2009; bozza in PDF sito ANPRI; testo HTML approvato sul sito della Camera). In particolare potrebbe essere rilevante la scomparsa del "comparto contrattuale ricerca".
L'altro e' la c.d. "riforma universitaria Gelmini" correntemente all'esame del Senato (in particolare cambia l'agognato modello di riferimento delle tre fasce universitarie).
Di seguito ho preparato o preparero' il seguente materiale
Le differenze tra il testo preliminare e quello presentato alle Camere sono essenzialmente due:
Il comma 2 detta norme da inserire nei regolamenti affinche' il CdA valuti il curriculum dei "dirigenti proposti" (chi e che cosa sarebbero ? preposti ? provosti ? si parla di dirigenti amministrativi, o di personale di ricerca ?)
Viene quindi formalizzata ed estesa al CdA la procedura seguita
per l'ultima tornata di presidenze degli enti
Si nota che nell'ultima stesura e' rimasto che i comitati di selezione sono
a costo zero per il Ministero, ed e' addirittura scomparsa la clausola "salvo
le spese documentate". Si potrebbe quindi presupporre che, per risparmiare,
i comitati siano formati da membri interni agli enti ?
Infine pare paradossale che si vogliano correggere i mali della burocrazia con piu' burocrazia :
Se mi e' consentito un commento personale finale, se uno guarda al non promettente cambio
del quadro di riferimento per i "contrattualizzati", parrebbe saggia la scelta degli astronomi che non hanno
optato per il contratto ricerca di restare dove manebunt optime
(e a noi ricercatori, peste ci colga).
Ma e' da capire se anche per loro il quadro sottostante non stia mutando.
In secondo luogo si nota come il testo di legge sia mediamente piu' comprensibile e analitico degli altri presi in considerazione, anche se non necessariamente di facilissima lettura (ci sono meno riferimenti e modifiche di altre norme e piu' testo, ma gli articoli sono in genere molto lunghi con molti commi e sottocommi).
In ultimo luogo (ma last but not least) la maggior parte del testo di legge puo' avere anche grande rilevanza per l'Universita' e i suoi ordinamenti interni (e quindi coinvolgerci in quanto cittadini e in quanto membri della comunita' scientifica) ma non e' direttamente rilevante per noi in quanto INAF. Mi concentrero' quindi su quanto e' rilevante, e in particolare :
Infine, come commento personale, riprendendo quanto detto piu' sopra per la legge Brunetta, da una parte anche gli astronomi che non hanno optato per il contratto ricerca si vedono (forse ?) mutare la terra sotto i piedi. Dall'altra la concomitanza di mutamenti a livello universitario e dei contratti con la riforma degli enti potrebbe fornire l'occasione di una qualche forma di lobbying per superare la dicotomia (contrattualizzati/astronomi) o tricotomia (sic!) (contrattualizzati/ astronomi/ universitari). Basta non andare nella tetrapiloctomia !
gavemo uno statuto, no?
E te sa perche' el se ciama statuto?
Perche' dentro sta-tuto.
Basta zercar.
(un operaio triestino a un congresso di partito)
Per cominciare, a scopo di sollecitare la discussione e a beneficio dei futuri costituenti, presentero' un quadro sinottico tra lo statuto attualmente in vigore, la bozza del luglio 2007, ed il quadro del decreto attuale, piu' alcuni suggerimenti personali. I "paletti" sono in questo colore e le idee personali in questo colore.
In vigore | bozza 2007 | In futuro |
---|---|---|
Riferimento normativo e formato | ||
Decreto Legislativo 138, 4 giugno 2003 | Bozza scritta in stile Decreto Ministeriale | Venendo adottato per silenzio-assenso dal Ministero, mi pare inopportuno appesantire gli Statuti con orpelli pseudo-legislativi. Si dovrebbe scrivere la sostanza, e poi semmai sara' il Ministero ad emettere un suo decreto o altro atto di approvazione, a cui lo Statuto sara' allegato. |
Finalita', natura e attivita' dell'ente | ||
Contenuti negli Articoli da 1 a 3 | Contenuti negli Articoli da 1 a 3 con minime modifiche e aggiustamenti rispetto al testo originario | La formulazione nella bozza 2007, fatti salvi gli aggiornamenti ai riferimenti di legge, sempre che sia necessario esplicitarli, potrebbe essere pienamente accettabile. |
Organi - generalita' | ||
Elencati all'Art. 4 : Presidente, CdA, CS e
Revisori dei Conti.
L'Art. 5 demanda e detta un quadro per il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento. |
Elencati all'Art. 4 : il CdA e' chiamato Direttivo
L'Art. 5 demanda e detta un quadro modificato per il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento E' presumibile che alcune delle modifiche proposte a luglio 2007 siano pletoriche ai sensi del nuovo decreto, |
Secondo il decreto sono richiesti : Presidente, CdA (con tale nome) e CS.
E' presumibile sia opportuno mantenere anche i Revisori dei Conti (verificare
se non esistono altri obblighi di legge in materia)
Potrebbe essere opportuno mantenere la "delega" a un Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dei dettagli della organizzazione interna, per quanto non richiesto esplicitamente dal decreto (sarebbe comunque piu' flessibile da aggiornare). |
Organi - il Presidente | ||
Specificato all'Art. 6 : mandato di 4 anni, max 2 mandati | Art. 6 proponeva mandato di 3 anni, max 2 mandati | Il decreto pone un paletto invariato rispetto all'attuale :
mandato di 4 anni, max 2 mandati
Inoltre il decreto detta la procedura di selezione al suo Art. 11 ma non specifica come sia garantita la rappresentativita' della comunita' scientifica nel Comitato di Selezione ? Sarebbe possibile prevederlo negli statuti, fatto salvo che la nomina e' effettuata dal ministro ? Occorrerebbe, tra i 5 membri del Comitato di Selezione, prevedere un bilanciamento tra :
|
Organi - il CdA | ||
Specificato all'Art. 7 : 4 membri, mandato di 4 anni, max 2 mandati | Art. 6 proponeva 6 membri, mandato di 3 anni, max 2 mandati | Il decreto pone un paletto invariato rispetto all'attuale :
4 membri, mandato di 4 anni, max 2 mandati
Inoltre il decreto specifica al suo Art. 11 la procedura di selezione :
|
Organi - il CS | ||
Specificato all'Art. 8 : 12 membri, mandato di 4 anni, max 2 mandati.
Per incompatibilita' ecc. cfr. Art. 14 |
Art. 6 proponeva 9 membri, mandato di 2 anni, max 2 mandati.
Per incompatibilita' ecc. cfr. Art. 15 |
Il decreto pone un unico paletto : 7 membri, su consultazione della comunita'.
Vi e' quindi ampio margine di manovra sia sulla durata del mandato, sia sulla modalita' di consultazione.
|
Altri organi e affini | ||
Specificato agli Art. 9-12 : revisori dei conti, comitato di valutazione, direttore amministrativo, dipartimenti | Art. 9-13 proponevano : revisori dei conti, comitato di valutazione, direttore amministrativo, collegio dei direttori e macroaree ; e demandavano dettagli a Regolamento di Organizzazione e Funzionamento | Da valutare i vincoli del decreto (oscure norme di legge).
Da chiarire se mantenere la dicotomia tra "strutture" e "progetti"
Vanno chiariti gli impatti del decreto Brunetta, in particolare degli Art. 14 e 30 sul comitato di valutazione (che peraltro non compare nell'organigramma INAF pur se previsto nei documenti). |
Strutture | ||
Come da Art. 13 : fra l'altro prevede mandato direttori 5 anni, max 2 mandati | Come da Art. 14 : proponeva mandato direttori 3 anni, max 2 mandati, e procedura comparativa e consultazione personale locale per la nomina. | Unico vincolo nel decreto la procedura comparativa per la nomina dei direttori |
Legalia | ||
Come da Art. 15-17 e 21 : piani di attivita', entrate dell'ente, strumenti, bilanci | Come da Art. 16-18 e 22 : piani di attivita', entrate dell'ente, strumenti, bilanci | Si potrebbe sostanzialmente "riciclare" ? |
Regolamenti | ||
Descritti all'Art. 18 : organizzazione e funzionamento, contabilita', personale | Descritti all'Art. 19 :
organizzazione e funzionamento, contabilita', personale
Art. 23 propone le norme di revisione dello statuto tramite una commissione redigente nominata dal CdA che poi approva |
Sono previsti dal decreto solo contabilita' e personale.
Non so se il legislatore intendesse con questo che organizzazione e
funzionamento vengano dettagliati direttamente nello statuto.
La posizione della bozza 2007 mi pare eccessiva e eccessivamente "incerta"
(demanda quasi tutto al regolamento di organizzazione e funzionamento).
Secondo me sarebbe opportuno dare sufficienti dettagli nello statuto e
demandare al regolamento tutti i "parametri" numerici.
Lo Statuto dovrebbe inoltre esplicitare chi in futuro potra' effettuare le modifiche a statuti e regolamenti : il CdA ? il CS ? entrambi in seduta plenaria ? uno dei due allargato ? una commissione nominata ad hoc ? |
Varia | ||
Art. 20 su mobilita' con universita' e associatura | Art. 21 su mobilita' con universita' e associatura | Si potrebbe "riciclare" ?
Vi sono impatti dalla riforma universitaria (p.es. Art. 11) |
Art. 22-23 norme transitorie e finali e entrata in vigore | Art. 24-25 norme transitorie e finali e entrata in vigore | Non credo con l'autonomia sia piu' necessaria la pubblicazione di un decreto
ministeriale sulla GU. Se non vi sono obiezioni dal ministero, l'entrata in
vigore e' 60 giorni dopo la presentazione al ministero. Se vi sono obiezioni,
si suppone sia 60 giorni dopo la presentazione di una versione rivista.
Forse andrebbe previsto un atto di pubblicazione da parte del (vecchio) CdA.
Tra le norme transitorie e finali andrebbero previste quelle che garantiscano la massima continuita' tipo :
|
Dei tre regolamenti "statutari" solo due sopravvivono alla imminente riforma.