Lucio Chiappetti - IASF Milano - agosto 2010 update novembre 2010
Vedere anche in ordine cronologico inverso le referenze di
luglio 2010 (manovra finanziaria "Tremonti") | aprile 2010 (preliminari statuti INAF) | dicembre 2009 / marzo 2010 ("riforme Gelmini" (e "Brunetta"), non solo INAF) |
dicembre 2008 (vicende varie) | gennaio 2008 (abortita "riforma Mussi") | luglio-agosto 2007 (attivita' istruttorie sugli statuti) |
gennaio 2007 (sulle richieste di dimissioni del Presidente) | febbraio 2006 (sulle proposte pre-elettorali sull'INAF) | aprile-dicembre 2004 (sulla riforma INAF) |
giugno 2003 (su INAF) | febbraio 2003 ("riforma Moratti") | novembre 1999 (su CNR) |
agosto 1999 ("riforma Berlinguer") | dicembre 1997. |
Queste note si riferiscono alla vicenda in corso (di conclusione) degli statuti INAF e non riguardano le vicende indipendenti anche se contemporanee della manovra finanziaria e delle sue ricadute sugli enti di ricerca, per cui esiste una nota separata (in italiano e inglese).
Dei riquadri su sfondo giallo evidenziano invece alcuni punti chiave "numerici" per confronto tra la situazione attuale e quella che sara' col nuovo statuto.
In vigore | bozze intermedie | bozza inviata al MIUR |
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Articoli di preambolo | ||
Art. 1-5 (e Art. 1-3 del ROF) Contengono "pretty standard stuff" quali oggetto, finalita' e natura dell'ente, attivita', organi e principi di organizzazione. Alcune diciture sono "datate" (relative alla fusione INAF/ex-CNR quali la ridondante specifica di "astronomia, radioastronomia, astrofisica spaziale e fisica cosmica".
Gli organi dell'ente sono i 4 canonici: Presidente, CdA, CS e
revisori dei conti.
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Si e' trattato essenzialmente di una limatura e streamlining di un
testo generale, levando le cose datate e precisando dettagli in maniera del tutto
accettabile, senza controversie o questioni degne di nota, salvo forse se il DG dovesse`
essere un "organo" o meno (ma la legge non lo prevedeva come tale).
Inoltre sono state inserite cose richieste dalle legge, tra cui il riferimento alla Carta Europea dei Ricercatori |
Art. 1-4 Con l'eccezione di alcuni rewording, dello spostamento del comma sul "merito" dall'art.1 all'art.3, e di un maggior dettaglio relativo a biblioteche e musei (punto g comma 1 art. 2) e' rimasto praticamente invariato rispetto alle bozze intermedie.
Gli organi dell'ente sono confermati: Presidente, CdA, CS e
revisori dei conti.
All'Art. 3 su raccomandazione MIUR sono state inserite delle
promettenti clausole su trasparenza e partecipazione
della comunita' scientifica, come richiesto a altri enti.
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Presidente | ||
Art. 6 (e Art. 5 del ROF)
Si trattava di un testo abbastanza standard e conforme al decreto Moratti. Il profilo del Presidente prevedeva alta qualificazione scientifica e manageriale. Le modalita' di nomina (ministeriale) non erano specificate nel testo.
Presidente in carica per 4 anni rinnovabili 1 volta
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Vengono sostanzialmente introdotte le modifiche necessarie per legge secondo
il decreto di riordino e i pochi aggiustamenti richiesti per uniformarsi agli altri
articoli, tra queste la procedure di nomina (ministeriale) in una rosa preparata da
un search committee.
Nel profilo, reworded, scompare l'aspetto manageriale (anche se rimane una menzione del "gestionale"). |
Art. 5 Sostanzialmente invariata rispetto alle bozze intermedie, salvo la introduzione nel "profilo" del presidente di una conoscenza di alto livello del sistema ricerca, e la definizione dell'ufficio di presidenza demandata ora al disciplinare di organizzazione.
Presidente in carica per 4 anni rinnovabili 1 volta, nominato dal
ministro in una rosa di 5 preparata da un search committee
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Consiglio di Amministrazione | ||
Art. 7 (e Art. 6-7 del ROF) Come anche per altri articoli, certi dettagli operativi relativi allo statuto vigente sono contenuti nel Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF). Non esistendo piu' come tale nel nuovo statuto essi vengono spesso incorporati nell'articolato.
In ogni caso secondo il decreto Moratti si hanno 4 consiglieri di nomina ministeriale, in carica per 4 anni
rinnovabili 1 volta
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La procedura di nomina del CdA e' sostanzialmente quella del decreto legislativo:
due nominati e due eletti.
Anche la ridefinizione delle funzioni discende dal decreto.
Vengono specificati dettagli operativi quali maggioranze qualificate per talune delibere. Pero' scompare l'esplicita menzione sulla pubblicita' degli atti.
Materie di contesa in talune bozze intermedie e' stata quella dell'elettorato, in
particolare l'esclusione dei tecnologi e dei non-strutturati, ma anche la richiesta
di I o II fascia per l'elettorato passivo, o la possibilita' di collegi separati per
interni e associati.
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Art. 6-7 Rispetto alle bozze intermedie ottiene la competenza sui "disciplinari" analoga a quella sui "regolamenti" e un lievemente maggior potere in materia di modifica alle Strutture (deve solo "sentire" il DG Per l'elettorato attivo sono introdotti rewording minori: gli associati esterni devono avere un "incarico gratuito di collaborazione" e non un "contratto di collaborazione", e per i soli universitari devono essere "in servizio attivo" (che cosa vuol dire, che gli associati di altri enti possono essere anche pensionati ? e i dipendenti dell'ente ? olim sacerdos semper sacerdos ?) Infatti per l'elettorato passivo viene invece specificato per tutte e tre le categorie (dipendenti, universitari e di altri enti) che debbono essere in servizio attivo, e che, sostanzialmente, devono candidarsi esplicitamente.
Consiglieri in carica per 4 anni rinnovabili 1 volta, 2 nominati dal
ministro in una rosa di 3 preparata da un search committee, e 2 eletti come sopra
Il MIUR ha fatto aggiungere una serie di "funzioncine standard"
(di dettaglio) per i CdA, che ha richiesto anche agli altri enti.
Ha ottenuto di avere riunioni mensili del CdA. Inoltre ora il DSci non partecipa piu' d'ufficio alle riunioni del CdA (mentre il DG si'). |
Consiglio Scientifico (e macroaree) | ||
Art. 8 (e Art. 8-9 del ROF) le macroaree erano definite en passant nell'Art. 15 del ROF Il CS era organo consultivo e presieduto dal Presidente che ne era membro.
12 consiglieri (4 di nomina presidenziale, 4 di nomina CdA su rose
dei direttori, e 4 eletti) in carica per 4 anni rinnovabili 1 volta
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Il numero di consiglieri e' ridotto a 7 per legge. Il Presidente non e' piu' membro del CS.
Il CS ottiene facolta' propositive e
la competenza esclusiva sulle priorita' scientifiche dei grandi progetti
nazionali.
Anche qui materia di contesa sono stati l'elettorato (cfr. sopra per il CdA) e la possibilita' di una autentica elezione diretta o indiretta (tramite i comitati di macroarea il cui coordinatore avrebbe potuto entrare ex officio nel CS) rispetto al meccanismo scelto delle "rose" di macroarea per 5 consiglieri. La nomina dei 2 rimanenti consiglieri dovrebbe far rispettare sul totale le quote di genere e tra interni e associati, anche se non sono esplicitate numericamente. |
Art. 8-9 e 21 Rispetto alle bozze intermedie il CS si limita a proporre al CdA la definizione delle macroaree invece di definirle in proprio (Art. 8 comma 2 punto d). Per quanto riguarda analisi, studi e confronti, oltre che autonomamente, puo' chiederglieli solo il Presidente e non piu' il CdA (Art. 8 comma 2 punto c).
Viene confermata de facto la selezione dei 5 membri "eletti" da parte del CdA che ne
pesca uno dalle rose di macroarea, lasciando solo gli altri tre come parte del
comitato di macroarea. L'elettorato e' definito all'art. 21.
Viene precisata una maggioranza qualificata (5/7) per la scelta del Presidente del CS,
e un quorum per il piano triennale.
Il DSci continua a partecipare al CS come osservatore ma non piu' al CdA come notato sopra.
Ai Comitati di Macroarea e' assegnata esplicitamente una funzione consultiva e istruttoria
al CS.
7 consiglieri (2 di nomina CdA pura e 5 di nomina CdA su rose
elette nelle macroaree, in carica per 3
(ora portati a 4 su richiesta MIUR)
anni rinnovabili 1 volta.
Inoltre ora 2 dei 7 devono essere "esterni all'ente" (ma cosa vuol dire di preciso ? |
Collegio dei revisori | ||
Art. 9 (e Art. 10-11 del ROF):
"pretty standard stuff"
3 membri effettivi e 3 supplenti (2 di nomina MIUR e 1 di nomina MEF)
in carica per 4 anni rinnovabili 1 volta
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L'unico cambiamento in corso d'opera la scomparsa dei membri supplenti (possibile effetto della manovra finanziaria ?) | Art. 10-11:
Rispetto a una bozza intermedia tutti i revisori sono ora di nomina ministeriale.
3 membri (2 di nomina MIUR e 1 di nomina MEF)
in carica per 3 anni rinnovabili 1 volta
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Valutazione | ||
Art. 10: Un comitato di valutazione era previsto ma non e' mai stato attivato | Nella ultima bozza intermedia viene specificata una separata valutazione per la parte amministrativa ("Brunetta") e quella scientifica. Peccato che non possano essere i ricercatori a valutare la congruita' della amministrazione con le loro esigenze ! | Art. 12:
Viene confermata la bozza intermedia precisando che il Nucleo di Valutazione
(della ricerca) relaziona al CdA, ed e' "esterno all'ente". Ma che cosa vuole dire
esterno ? che non possono essere dipendenti (e questo e' giusto) ? Ma anche che non
debbono essere associati all'INAF ? Ma allora o sono stranieri o probabilmente
non sono astrofisici.
I commi sulla valutazione della ricerca
(quella amministrativa e' lasciata all'OIV "Brunetta")
sono integralmente riscritti alla luce ANVUR ed ora i
3 membri sono parte della comunita' scientifica di riferimento
e nominati dal CdA su proposta del CS. Cose simili sono state
richieste anche ad altri enti.
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Amministrazione centrale | ||
Art. 11 (e Art. 21-23 del ROF) Lo statuto in vigore conteneva solo la definizione del Direttore Amministrativo, ed il ROF definiva la Direzione Amministrativa, articolata in max 6 uffici. |
Materia di notevole contesa la presenza di un Direttore Generale e il suo profilo. Originariamente pareva prospettarsi una diarchia scientifica tra Presidente e DG, poi l'introduzione di un Direttore Amministrativo che pareva avere troppi ed impropri poteri in materia scientifica. Infine si e' arrivati a un modello quasi parallelo di un Direttore Generale dell'amministrazione (DGA) e un direttore Scientifico (DSci) e si sono "limate" le rispettive attribuzioni in modo non insensato. | Art. 13-14 La Direzione Amministrativa e' ora anche denominata "Generale" anzi su esplicita ed insistente richiesta MIUR e' stata rinominata Direzione Generale tout court, e il DGA e' diventato DG (questo edit e' stato applicato in tutto il testo, per cui ora lo indico come DG Si articola in max 3 uffici che ora vengono precisati essere "dirigenziali" (al momento secondo l'organigramma sul sito INAF sono 4 piu' il protocollo).
Viene sostanzialmente confermata la natura del Direttore Generale
Il Collegio dei Direttori ora deve essere convocato dal DG |
Strutture scientifiche | ||
Art. 12-13 (e Art. 17-20 del ROF) Prevedeva i due Dipartimenti (in base al decreto Moratti) Strutture e Progetti coi relativi direttori e uffici. Le strutture erano chiamate "Osservatori ed istituti".
Direttori di Struttura in carica per 5 anni rinnovabili 1 volta,
nomina presidenziale con commissione di selezione.
Ultimamente i direttori, anche se interni, erano costretti a mettersi in aspettativa. Anche ora il "Responsabile dell'ufficio amministrativo e' nominato dal Direttore amministrativo di concerto con il Direttore della Struttura di ricerca" (Art. 18 del ROF). |
Per quanto riguarda la parte "centrale", mentre sono stati subito tacitamente
abbandonati i dipartimenti, ha avuto evoluzione complementare a quella descritta
sopra per il DG, DG
In materia di Strutture poche o nulle controversie esplicite, salvo i rumori sugli
accorpamenti in una fase piu' tarda.
Introduzione dapprima con ruoli poco chiari del Collegio dei Direttori e del relativo Gruppo di Raccordo. |
Art. 15-20 (e 22) Rispetto alle bozze intermedie la Direzione Scientifica puo' avere 8 unita' scientifiche centrali (Art. 15 comma 2). Da confrontarsi con le 12 presenti nell'organigramma sotto gli attuali dipartimenti e le 3 indicate cone "altri uffici". Si noti che (gia' nell'ultima bozza intermedia) biblioteche e musei competono al DSci (Art. 16 comma 3 punto g), quindi "sono scienza". Per quanto riguarda le Strutture viene ora affermato (come richiesto dal parere del CS) che sono "il luogo primario ... per la ricerca scientifica".
Viene confermato il profilo del Direttore di Struttura (Art. 18 comma 1) come richiedente
"alta qualificazione ed esperienza scientifica e manageriale". E' confermata la
procedura di nomina presidenziale/CdA con l'ausilio di una commissione (search committee) ma
e' richiesta una esplicita candidatura, ed una forma di consultazione del personale della
struttura.
Direttori di Struttura in carica per 3 anni rinnovabili 1 volta,
nomina presidenziale con commissione di selezione e consultazione del personale.
Soppressa la aspettativa (cfr. oltre Art. 28) Praticamente invariata la dicitura che il "Responsabile dell'ufficio amministrativo e' nominato dal Direttore Generale dell'Amministrazione di concerto con il Direttore della Struttura di ricerca" (Art. 17 comma 6).
Il numero dei membri del Consiglio di Struttura e' confermato tra 3 e 5 according to size,
ma la riserva di posti (anche consistentemente con il parere del CS)
e' ora di 1 tecnico-amministrativo e 1 ricercatore o associato, il
che supera gli squilibri delle bozze precedenti.
E' confermato il Collegio dei Direttori e il Gruppo di Raccordo (con la sua rotazione). Quest'ultimo deve esplicitamente coordinarsi col Collegio, e viene precisato l'ovvio fatto che chi cessa da Direttore decade anche dal Gruppo di Raccordo. |
Articoli standard | ||
Art. 15-18 e 21, ossia
piani di attivita', entrate, strumenti, regolamenti (definiti in dettaglio), bilanci
In genere si tratta di "pretty standard stuff" |
introdotti in tarda fase e rimangono "pretty standard" | Art. (22,)23-25 e 29: A parte un rewording formale dell'art. 22 sui piani di attivita' e dell'art. 29 sui bilanci, una italianizzazione del punto e dell'Art. 23, alla limitazione della consultazione sindacale obbligatoria al solo regolamento del personale (Art. 25 comma 3) rimane "pretty standard stuff". Confermo nonostante lievi rewording agli art. 22 e 24. |
Articoli degni di nota | ||
Art. 14, 19-20 Descriveva incompatibilita', indennita' di carica, personale e mobilita' con le universita'. Inoltre vi era all'art. 14 una norma sul commissariamento. La parte sul personale faceva riferimento alle (famose o famigerate) "opzioni". La parte su modifiche allo statuto non esisteva. |
Materia gestita in tarda fase, forse un po' superficialmente o rapidamente ma senza questioni degne di nota | Art. 26-28 e 30:
L'Art. 26 sul personale e' stato streamlined, e per il resto confermato come pure
l'art. 27 sui rapporti con l'universita'.
Il riferimento al disciplinare concorsi e' stato modificato in
un riferimento al piu' importante regolamento del personale (???).
Sono confermati allo stesso Art. 28 i trattamenti di Presidente, DG E' confermato anche lo schematico Art. 30 sulle modifiche statutarie. |
Disposizione transitorie e finali | ||
Art. 22 Si trattava di norme ormai superate relative al preesistente INAF o alla incorporazione degli istituti ex-CNR. |
Materia gestita saltuariamente o a volte ignorata, in genere senza questioni degne di nota | Art. 31: Il trattamento dei Direttori e' rinormalizzato esplicitamente a quello nuovo (dunque non piu' aspettative per i direttori-dipendenti). Vengono date poche (troppo poche) essenziali norme elettorali (per il solo CdA) Il tempo per la conferma o rinomina dei direttori di struttura e' abbassato da 120 a 45 giorni, e lo stesso vale per la nomina di DG e DSci. Nulla viene esplicitamente detto sulla soppressione degli attuali Dipartimenti. Viene introdotto il problematico elemento degli accorpamenti delle strutture, ma curiosamente vengono "avviate le procedure" per le sedi forse piu' problematiche (Roma/Teramo; Roma ex CNR; Torino) rispetto a quelle forse piu' facili (Milano, Palermo, Bologna) che non sono menzionate. Viene introdotto un Art. 32 sulla entrata in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione sulla GU. |
Si confrontano le procedure di nomina
Si confronta la durata dei mandati
In materia di elettorato ed elezioni
In materia di flussi decisionali e di approvazione, omettendo i bilanci che hanno natura civilistica e non scientifica:
Le clausole per la nomina e il mandato del DGA e del DSci sono molto simili. In
particolare l'incarico si risolve alla cessazione dell'incarico del Presidente, e
ha durata massima di 4 anni. Ma e' rinnovabile o no ? Ossia il nuovo Presidente
puo' confermare i vecchi DGA e DSci con un nuovo incarico ?
Viene precisato che le Strutture sono "centri di responsabilita` di secondo livello", ma non viene precisata la corrispondente natura della Direzione Scientifica o delle sue unita' scientifiche. D'altra parte non vi e' piu' traccia esplicita nemmeno del fatto che la Direzione Amministrativa e' centro di primo livello.