Semiconclusive riflessioni tiepidamente ferragostane sulla ri-riforma degli statuti INAF
con update autunnale


Dopo innumerevoli stagioni (cfr. referenze sotto), con i consueti auguri di stagione ... ecco l'ennesimo giro di considerazioni.

Lucio Chiappetti - IASF Milano - agosto 2010 update novembre 2010

Vedere anche in ordine cronologico inverso le referenze di
luglio 2010 (manovra finanziaria "Tremonti") aprile 2010 (preliminari statuti INAF) dicembre 2009 / marzo 2010 ("riforme Gelmini" (e "Brunetta"), non solo INAF)
dicembre 2008 (vicende varie) gennaio 2008 (abortita "riforma Mussi") luglio-agosto 2007 (attivita' istruttorie sugli statuti)
gennaio 2007 (sulle richieste di dimissioni del Presidente) febbraio 2006 (sulle proposte pre-elettorali sull'INAF) aprile-dicembre 2004 (sulla riforma INAF)
giugno 2003 (su INAF) febbraio 2003 ("riforma Moratti") novembre 1999 (su CNR)
agosto 1999 ("riforma Berlinguer") dicembre 1997.


Questo colore indica le aggiunte dopo la pubblicazione dei commenti MIUR e delle conseguenti modifiche allo Statuto

Premessa

Dopo una dozzina di interventi (in altrettanti anni), piu' o meno "speranzosi", sulle vicende delle varie riforme degli Enti di Ricerca e in particolare prima del CNR e poi dell'INAF, penso sia venuto il momento di "tirare i remi in barca" e limitarmi a registrare gli avvenimenti, con pochi ed irrilevanti commenti personali. D'altra parte questo e' conforme con uno dei motti che comparivano in una home page del Presidente INAF in carica durante la scrittura di queste note: "Da giovane pensavo che si potesse e si dovesse cambiare il mondo. Ora penso che il gesto piu' rivoluzionario che si possa compiere e' riuscire a sopportarlo".

Queste note si riferiscono alla vicenda in corso (di conclusione) degli statuti INAF e non riguardano le vicende indipendenti anche se contemporanee della manovra finanziaria e delle sue ricadute sugli enti di ricerca, per cui esiste una nota separata (in italiano e inglese).


Breve cronologia introduttiva

Non vengono ripetuti qui tutti gli antefatti e le vicende in corso d'opera ma si rimanda a note precedentemente scritte (per la situazione anteriore a giugno 2010) chi desiderasse un quadro d'insieme.
Questa cronologia e' come la vicenda e' stata osservata da una "tipica" Struttura INAF, omettendo praticamente tutte le indiscrezioni e i rumori. Nel seguito tentero' una rapida analisi di tale ultima bozza ufficiale, e anche un confronto sinottico con lo statuto tuttora in vigore, e solo limitatamente con le varie versioni intermedie.

Convenzioni testuali

Viene utilizzata la consueta codifica di colore : punti decisamente positivi, punti probabilmente favorevoli, punti neutrali o indifferenti, punti poco chiari o preoccupanti, punti negativi.

Dei riquadri su sfondo giallo evidenziano invece alcuni punti chiave "numerici" per confronto tra la situazione attuale e quella che sara' col nuovo statuto.


Analisi della bozza di statuto

Viene ripartita come segue:

Questioni procedurali


Sinossi

In vigore bozze intermedie bozza inviata al MIUR
Articoli di preambolo
Art. 1-5 (e Art. 1-3 del ROF)
Contengono "pretty standard stuff" quali oggetto, finalita' e natura dell'ente, attivita', organi e principi di organizzazione. Alcune diciture sono "datate" (relative alla fusione INAF/ex-CNR quali la ridondante specifica di "astronomia, radioastronomia, astrofisica spaziale e fisica cosmica".

Gli organi dell'ente sono i 4 canonici: Presidente, CdA, CS e revisori dei conti.
Si e' trattato essenzialmente di una limatura e streamlining di un testo generale, levando le cose datate e precisando dettagli in maniera del tutto accettabile, senza controversie o questioni degne di nota, salvo forse se il DG dovesse` essere un "organo" o meno (ma la legge non lo prevedeva come tale).
Inoltre sono state inserite cose richieste dalle legge, tra cui il riferimento alla Carta Europea dei Ricercatori
Art. 1-4
Con l'eccezione di alcuni rewording, dello spostamento del comma sul "merito" dall'art.1 all'art.3, e di un maggior dettaglio relativo a biblioteche e musei (punto g comma 1 art. 2) e' rimasto praticamente invariato rispetto alle bozze intermedie.

Gli organi dell'ente sono confermati: Presidente, CdA, CS e revisori dei conti.

All'Art. 3 su raccomandazione MIUR sono state inserite delle promettenti clausole su trasparenza e partecipazione della comunita' scientifica, come richiesto a altri enti.
Presidente
Art. 6 (e Art. 5 del ROF) Si trattava di un testo abbastanza standard e conforme al decreto Moratti.
Il profilo del Presidente prevedeva alta qualificazione scientifica e manageriale.
Le modalita' di nomina (ministeriale) non erano specificate nel testo.

Presidente in carica per 4 anni rinnovabili 1 volta
Vengono sostanzialmente introdotte le modifiche necessarie per legge secondo il decreto di riordino e i pochi aggiustamenti richiesti per uniformarsi agli altri articoli, tra queste la procedure di nomina (ministeriale) in una rosa preparata da un search committee.
Nel profilo, reworded, scompare l'aspetto manageriale (anche se rimane una menzione del "gestionale").
Art. 5
Sostanzialmente invariata rispetto alle bozze intermedie, salvo la introduzione nel "profilo" del presidente di una conoscenza di alto livello del sistema ricerca, e la definizione dell'ufficio di presidenza demandata ora al disciplinare di organizzazione.

Presidente in carica per 4 anni rinnovabili 1 volta, nominato dal ministro in una rosa di 5 preparata da un search committee
Consiglio di Amministrazione
Art. 7 (e Art. 6-7 del ROF)
Come anche per altri articoli, certi dettagli operativi relativi allo statuto vigente sono contenuti nel Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF). Non esistendo piu' come tale nel nuovo statuto essi vengono spesso incorporati nell'articolato.

 

 

 

 

 

 

 

  In ogni caso secondo il decreto Moratti si hanno

4 consiglieri di nomina ministeriale, in carica per 4 anni rinnovabili 1 volta
La procedura di nomina del CdA e' sostanzialmente quella del decreto legislativo: due nominati e due eletti. Anche la ridefinizione delle funzioni discende dal decreto.

Vengono specificati dettagli operativi quali maggioranze qualificate per talune delibere. Pero' scompare l'esplicita menzione sulla pubblicita' degli atti.

Materie di contesa in talune bozze intermedie e' stata quella dell'elettorato, in particolare l'esclusione dei tecnologi e dei non-strutturati, ma anche la richiesta di I o II fascia per l'elettorato passivo, o la possibilita' di collegi separati per interni e associati.
Nella ultima bozza intermedia l'elettorato attivo e' riservato a "tutti i dipendenti dell'ente", associati universitari e di altri enti. Ma chi sono i "dipendenti dell'ente" ? Sono inclusi esplicitamente i TD ma per i non strutturati la dicitura li comprende o no ? Sarebbe paradossale includere tecnici e amministrativi (dipendenti solitamente a TI) ed escludere assegnisti e contrattisti ! La legge parla di comunita' scientifica e disciplinare di riferimento

Art. 6-7
Rispetto alle bozze intermedie ottiene la competenza sui "disciplinari" analoga a quella sui "regolamenti" e un lievemente maggior potere in materia di modifica alle Strutture (deve solo "sentire" il DGA e il DSci e non piu' agire "d'intesa" col DGA). Inoltre determina le indennita' dei direttori di struttura.

Per l'elettorato attivo sono introdotti rewording minori: gli associati esterni devono avere un "incarico gratuito di collaborazione" e non un "contratto di collaborazione", e per i soli universitari devono essere "in servizio attivo" (che cosa vuol dire, che gli associati di altri enti possono essere anche pensionati ? e i dipendenti dell'ente ? olim sacerdos semper sacerdos ?)

Infatti per l'elettorato passivo viene invece specificato per tutte e tre le categorie (dipendenti, universitari e di altri enti) che debbono essere in servizio attivo, e che, sostanzialmente, devono candidarsi esplicitamente.

Consiglieri in carica per 4 anni rinnovabili 1 volta, 2 nominati dal ministro in una rosa di 3 preparata da un search committee, e 2 eletti come sopra

Il MIUR ha fatto aggiungere una serie di "funzioncine standard" (di dettaglio) per i CdA, che ha richiesto anche agli altri enti.
Ha ottenuto di avere riunioni mensili del CdA.
Inoltre ora il DSci non partecipa piu' d'ufficio alle riunioni del CdA (mentre il DG si').
Consiglio Scientifico (e macroaree)
Art. 8 (e Art. 8-9 del ROF)
le macroaree erano definite en passant nell'Art. 15 del ROF

Il CS era organo consultivo e presieduto dal Presidente che ne era membro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 consiglieri (4 di nomina presidenziale, 4 di nomina CdA su rose dei direttori, e 4 eletti) in carica per 4 anni rinnovabili 1 volta
Il numero di consiglieri e' ridotto a 7 per legge.
Il Presidente non e' piu' membro del CS.

Il CS ottiene facolta' propositive e la competenza esclusiva sulle priorita' scientifiche dei grandi progetti nazionali.
Inoltre puo' effettuare analisi, studi e confronti anche autonomamente.

Anche qui materia di contesa sono stati l'elettorato (cfr. sopra per il CdA) e la possibilita' di una autentica elezione diretta o indiretta (tramite i comitati di macroarea il cui coordinatore avrebbe potuto entrare ex officio nel CS) rispetto al meccanismo scelto delle "rose" di macroarea per 5 consiglieri.

La nomina dei 2 rimanenti consiglieri dovrebbe far rispettare sul totale le quote di genere e tra interni e associati, anche se non sono esplicitate numericamente.

Art. 8-9 e 21
Rispetto alle bozze intermedie il CS si limita a proporre al CdA la definizione delle macroaree invece di definirle in proprio (Art. 8 comma 2 punto d).
Per quanto riguarda analisi, studi e confronti, oltre che autonomamente, puo' chiederglieli solo il Presidente e non piu' il CdA (Art. 8 comma 2 punto c).

Viene confermata de facto la selezione dei 5 membri "eletti" da parte del CdA che ne pesca uno dalle rose di macroarea, lasciando solo gli altri tre come parte del comitato di macroarea. L'elettorato e' definito all'art. 21.
E' soppressa la confusa norma transitoria sul ripescaggio dei vecchi membri del CS presente nelle bozze intermedie. Ora si puo' essere nel CS per un massimo di due mandati (presumibilmente anche non consecutivi ?).

Viene precisata una maggioranza qualificata (5/7) per la scelta del Presidente del CS, e un quorum per il piano triennale.
Il numero minimo di riunioni annuali del CS e' innalzato da 1 a 3, ed e' introdotta la decadenza per i consiglieri assenti per oltre tre riunioni consecutive. Tale clausola e' ammorbidita, mentre le riunioni dovrebbero essere di norma bimestrali.

Il DSci continua a partecipare al CS come osservatore ma non piu' al CdA come notato sopra.

Ai Comitati di Macroarea e' assegnata esplicitamente una funzione consultiva e istruttoria al CS.
Viene tuttora citata la macroarea di afferenza primaria ma non viene piu' detto che si puo' afferire a un massimo di due. Come interpretarlo ?
La definizione dell'elettorato di macroarea (Art. 21 comma 7) pare esplicitamente non includere (non menzionandoli) il personale non strutturato. Pero' al comma 4 vengono inclusi tra gli afferenti alle macroarea i tecnologi "afferenti al settore disciplinare tecnico-scientifico" che non e' meglio definito altrove. Ora che i tecnologi-amministrativi non "facciano scienza" e non siano parte della "comunita' scientifica di riferimento" e' indubbiamente vero, ma la definizione dei settori tecnologici e' poco chiara dal punto di vista statutario. P.es. coloro che si occupano di musei, biblioteche o archivi storici (che "fanno scienza" anche statutariamente perche' sotto il DSci) o di outreach (che "fanno scienza" per sua natura) sono compresi o no ?

7 consiglieri (2 di nomina CdA pura e 5 di nomina CdA su rose elette nelle macroaree, in carica per 3 (ora portati a 4 su richiesta MIUR) anni rinnovabili 1 volta.
Inoltre ora 2 dei 7 devono essere "esterni all'ente" (ma cosa vuol dire di preciso ? associati vanno bene ? o del tutto esterni ?)
Collegio dei revisori
Art. 9 (e Art. 10-11 del ROF): "pretty standard stuff"

 

3 membri effettivi e 3 supplenti (2 di nomina MIUR e 1 di nomina MEF) in carica per 4 anni rinnovabili 1 volta
L'unico cambiamento in corso d'opera la scomparsa dei membri supplenti (possibile effetto della manovra finanziaria ?) Art. 10-11: Rispetto a una bozza intermedia tutti i revisori sono ora di nomina ministeriale.

3 membri (2 di nomina MIUR e 1 di nomina MEF) in carica per 3 anni rinnovabili 1 volta
Valutazione
Art. 10: Un comitato di valutazione era previsto ma non e' mai stato attivato Nella ultima bozza intermedia viene specificata una separata valutazione per la parte amministrativa ("Brunetta") e quella scientifica. Peccato che non possano essere i ricercatori a valutare la congruita' della amministrazione con le loro esigenze ! Art. 12: Viene confermata la bozza intermedia precisando che il Nucleo di Valutazione (della ricerca) relaziona al CdA, ed e' "esterno all'ente". Ma che cosa vuole dire esterno ? che non possono essere dipendenti (e questo e' giusto) ? Ma anche che non debbono essere associati all'INAF ? Ma allora o sono stranieri o probabilmente non sono astrofisici.
I commi sulla valutazione della ricerca (quella amministrativa e' lasciata all'OIV "Brunetta") sono integralmente riscritti alla luce ANVUR ed ora i 3 membri sono parte della comunita' scientifica di riferimento e nominati dal CdA su proposta del CS. Cose simili sono state richieste anche ad altri enti.
Amministrazione centrale
Art. 11 (e Art. 21-23 del ROF)
Lo statuto in vigore conteneva solo la definizione del Direttore Amministrativo, ed il ROF definiva la Direzione Amministrativa, articolata in max 6 uffici.
Materia di notevole contesa la presenza di un Direttore Generale e il suo profilo. Originariamente pareva prospettarsi una diarchia scientifica tra Presidente e DG, poi l'introduzione di un Direttore Amministrativo che pareva avere troppi ed impropri poteri in materia scientifica. Infine si e' arrivati a un modello quasi parallelo di un Direttore Generale dell'amministrazione (DGA) e un direttore Scientifico (DSci) e si sono "limate" le rispettive attribuzioni in modo non insensato. Art. 13-14
La Direzione Amministrativa e' ora anche denominata "Generale" anzi su esplicita ed insistente richiesta MIUR e' stata rinominata Direzione Generale tout court, e il DGA e' diventato DG (questo edit e' stato applicato in tutto il testo, per cui ora lo indico come DGA con la A sbarrata).
Si articola in max 3 uffici che ora vengono precisati essere "dirigenziali" (al momento secondo l'organigramma sul sito INAF sono 4 piu' il protocollo).

Viene sostanzialmente confermata la natura del Direttore Generale dell'amministrazione (salvo il cambio di nome), salvo forse limitare (come richiesto nel parere del CS !) a "per quanto di sua competenza" le indicazioni al Presidente (Art.14 comma 2 ora 3 punto d), e la predisposizione del bilancio preventivo ora "d'intesa col DSci (Art. 14 comma 2 punto i ora comma 3 punto k)

Il Collegio dei Direttori ora deve essere convocato dal DGA 3 volte l'anno mentre il Gruppo di Raccordo ogniqualvolta sia necessario.

Strutture scientifiche
Art. 12-13 (e Art. 17-20 del ROF)
Prevedeva i due Dipartimenti (in base al decreto Moratti) Strutture e Progetti coi relativi direttori e uffici. Le strutture erano chiamate "Osservatori ed istituti".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direttori di Struttura in carica per 5 anni rinnovabili 1 volta, nomina presidenziale con commissione di selezione.
Ultimamente i direttori, anche se interni, erano costretti a mettersi in aspettativa.
Anche ora il "Responsabile dell'ufficio amministrativo e' nominato dal Direttore amministrativo di concerto con il Direttore della Struttura di ricerca" (Art. 18 del ROF).
Per quanto riguarda la parte "centrale", mentre sono stati subito tacitamente abbandonati i dipartimenti, ha avuto evoluzione complementare a quella descritta sopra per il DG, DGA e DSci. A un certo punto e' comparso un Dipartimento Scientifico unico, poi ribattezzato Direzione Scientifica.

In materia di Strutture poche o nulle controversie esplicite, salvo i rumori sugli accorpamenti in una fase piu' tarda.
Alcune controversie invece in materia di Direttori di Struttura (considerando un modello "francese" in cui il personale potesse valutare una rosa di candidati) e sul loro stato (in particolare se i direttori dipendenti INAF debbano entrare in aspettativa come avvenuto solo ultimamente).
Quasi da subito compaiono i Comitati di Struttura ma talune bozze riservano quote eccessive a tecnici e amministrativi (fino al limite di 1 solo ricercatore su 3 membri).

Introduzione dapprima con ruoli poco chiari del Collegio dei Direttori e del relativo Gruppo di Raccordo.

Art. 15-20 (e 22)
Rispetto alle bozze intermedie la Direzione Scientifica puo' avere 8 unita' scientifiche centrali (Art. 15 comma 2). Da confrontarsi con le 12 presenti nell'organigramma sotto gli attuali dipartimenti e le 3 indicate cone "altri uffici".

Si noti che (gia' nell'ultima bozza intermedia) biblioteche e musei competono al DSci (Art. 16 comma 3 punto g), quindi "sono scienza".

Per quanto riguarda le Strutture viene ora affermato (come richiesto dal parere del CS) che sono "il luogo primario ... per la ricerca scientifica".

Viene confermato il profilo del Direttore di Struttura (Art. 18 comma 1) come richiedente "alta qualificazione ed esperienza scientifica e manageriale". E' confermata la procedura di nomina presidenziale/CdA con l'ausilio di una commissione (search committee) ma e' richiesta una esplicita candidatura, ed una forma di consultazione del personale della struttura.
Sono lievemente modificate le clausole per la ri-nomina dei Direttori. Massimo due mandati anche non consecutivi e non piu' di cinque anni per i "vecchi" direttori.

Direttori di Struttura in carica per 3 anni rinnovabili 1 volta, nomina presidenziale con commissione di selezione e consultazione del personale.
Soppressa la aspettativa (cfr. oltre Art. 28)
Praticamente invariata la dicitura che il "Responsabile dell'ufficio amministrativo e' nominato dal Direttore Generale dell'Amministrazione di concerto con il Direttore della Struttura di ricerca" (Art. 17 comma 6).

Il numero dei membri del Consiglio di Struttura e' confermato tra 3 e 5 according to size, ma la riserva di posti (anche consistentemente con il parere del CS) e' ora di 1 tecnico-amministrativo e 1 ricercatore o associato, il che supera gli squilibri delle bozze precedenti.
Rimane non chiaro se il personale non strutturato puo' farne parte, ne' viene precisato se tecnici/amministrativi e ricercatori/associati votino in collegi separati. Si presume se ne occupera' il disciplinare elettorale.

E' confermato il Collegio dei Direttori e il Gruppo di Raccordo (con la sua rotazione). Quest'ultimo deve esplicitamente coordinarsi col Collegio, e viene precisato l'ovvio fatto che chi cessa da Direttore decade anche dal Gruppo di Raccordo.

Articoli standard
Art. 15-18 e 21, ossia piani di attivita', entrate, strumenti, regolamenti (definiti in dettaglio), bilanci
In genere si tratta di "pretty standard stuff"
introdotti in tarda fase e rimangono "pretty standard" Art. (22,)23-25 e 29: A parte un rewording formale dell'art. 22 sui piani di attivita' e dell'art. 29 sui bilanci, una italianizzazione del punto e dell'Art. 23, alla limitazione della consultazione sindacale obbligatoria al solo regolamento del personale (Art. 25 comma 3) rimane "pretty standard stuff". Confermo nonostante lievi rewording agli art. 22 e 24.
Articoli degni di nota
Art. 14, 19-20
Descriveva incompatibilita', indennita' di carica, personale e mobilita' con le universita'. Inoltre vi era all'art. 14 una norma sul commissariamento. La parte sul personale faceva riferimento alle (famose o famigerate) "opzioni". La parte su modifiche allo statuto non esisteva.
Materia gestita in tarda fase, forse un po' superficialmente o rapidamente ma senza questioni degne di nota Art. 26-28 e 30: L'Art. 26 sul personale e' stato streamlined, e per il resto confermato come pure l'art. 27 sui rapporti con l'universita'. Il riferimento al disciplinare concorsi e' stato modificato in un riferimento al piu' importante regolamento del personale (???).

Viene confermata la curiosa esclusione dalle incompatibilita' statutarie con l'essere "amministratori o dipendenti di societa` che partecipano a programmi di ricerca INAF" per il solo DSci (Art. 28 comma 1). Adesso e' stata rinormalizzata.

Sono confermati allo stesso Art. 28 i trattamenti di Presidente, DGA e DSci (in aspettativa) e dei Direttori di Struttura (in aspettativa se universitari, in comando se di altri enti, invariati se personale INAF; l'indennita' di direzione e' ora determinata dal CdA). Con rewording formali vari.

E' confermato anche lo schematico Art. 30 sulle modifiche statutarie.

Disposizione transitorie e finali
Art. 22
Si trattava di norme ormai superate relative al preesistente INAF o alla incorporazione degli istituti ex-CNR.
Materia gestita saltuariamente o a volte ignorata, in genere senza questioni degne di nota Art. 31:
Il trattamento dei Direttori e' rinormalizzato esplicitamente a quello nuovo (dunque non piu' aspettative per i direttori-dipendenti).

Vengono date poche (troppo poche) essenziali norme elettorali (per il solo CdA)

Il tempo per la conferma o rinomina dei direttori di struttura e' abbassato da 120 a 45 giorni, e lo stesso vale per la nomina di DG e DSci.

Nulla viene esplicitamente detto sulla soppressione degli attuali Dipartimenti.

Viene introdotto il problematico elemento degli accorpamenti delle strutture, ma curiosamente vengono "avviate le procedure" per le sedi forse piu' problematiche (Roma/Teramo; Roma ex CNR; Torino) rispetto a quelle forse piu' facili (Milano, Palermo, Bologna) che non sono menzionate.

Viene introdotto un Art. 32 sulla entrata in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione sulla GU.


Analisi di dettaglio

Si confrontano i profili del Presidente, dei Consiglieri e dei Direttori

Si confrontano le procedure di nomina

Si confronta la durata dei mandati

In materia di elettorato ed elezioni

In materia di flussi decisionali e di approvazione, omettendo i bilanci che hanno natura civilistica e non scientifica:


Curiosita' varie

All'Art.13 viene curiosamente precisato che la "Direzione Generale Amministrativa" (che ora ha assunto tale spagnolesco nome) e' responsabile "esclusivamente ed in via esclusiva" ... e si presume eserciti tale funzione "di pirsona pirsonalmente" !

Le clausole per la nomina e il mandato del DGA e del DSci sono molto simili. In particolare l'incarico si risolve alla cessazione dell'incarico del Presidente, e ha durata massima di 4 anni. Ma e' rinnovabile o no ? Ossia il nuovo Presidente puo' confermare i vecchi DGA e DSci con un nuovo incarico ?

Viene precisato che le Strutture sono "centri di responsabilita` di secondo livello", ma non viene precisata la corrispondente natura della Direzione Scientifica o delle sue unita' scientifiche. D'altra parte non vi e' piu' traccia esplicita nemmeno del fatto che la Direzione Amministrativa e' centro di primo livello.


Predizioni

... a ruota libera.

Conclusioni

La vicenda del nuovo statuto e' largamente deludente, si direbbe una occasione perduta per snellire efficacemente il funzionamento dell'ente e darvi trasparenza (anche se alla fine la bozza finale non e' mal scritta e non appare terribilmente diversa dalla situazione corrente), ma potrebbe non essere lo statuto, bensi' altre condizioni al contorno indipendenti da esso, cio' che ci cambiera' la vita in peggio.































































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