In data 27 luglio 2004 il Presidente dell'INAF ha annunciato la versione finale dei Regolamenti dell'ente, in seguito comparsa sul sito web dell'INAF.
Rinviando per il resto ai commenti agli schemi originarii (preparati da Lucio Chiappetti (IASF/MI), si mettono qui a disposizione :
Regolamento di organizzazione e funzionamento
Oltre all'art. 17 sulle "divisioni" gia' scomparso in fase intermedia, e' parimenti apparso
rispetto alla bozza iniziale un art. 33 sui rapporti con le imprese, con conseguenti
cambi di numerazione. Per il resto si confrontera' principalmente la versione iniziale
e quella finale, piuttosto che quella intermedia, salvo confermare quanto gia'
notato a proposito della versione intermedia, se invariata.
Art. 9 comma 3.
I dettagli della procedura elettorale dei membri eletti del CS sono tuttora
demandati a norme future a cura del CdA. A parita' di voti ora prevale la anzianita'
anagrafica e non di servizio.
Art. 9 comma 7.
Oltre ai direttori di Dipartimento anche i responsabili di macroarea possono venire
invitati al CS.
Art. 12 comma 3.
Anche i direttori di Dipartimento e di Struttura non possono fare i sindaci o i
parlamentari !!
Art. 14 comma 1.
Le denominazioni del dipartimento 1 e 2 sono cambiate, spostando la "ricerca" con
le "strutture" e lasciando "solo" i "progetti e infrastrutture" al dip. 2.
Art. 15.
Le macroaree sono temporaneamente assegnate al Dip.1 ; le reti e archivi e i contatti
con ASI al Dip.2.
Art. 16 comma 6.
Sono confermati i Comitati di Dipartimento con anche tre membri eletti per ognuno.
Art. 18 comma 4.
Si conferma che la organizzazione interna delle Strutture e' adottata dal Direttore
di Struttura.
Art. 19.
E' confermata la nomina dei Direttori senza "primarie" e la costituzione del Comitato
di Struttura, ma senza vicedirettore.
Art. 26 comma 4 punto c.
Specifica meglio la natura delle attivita' di "ricerca libera".
Art. 27.
I "progetti" sono ora denominati "di ricerca e sviluppo tecnologico" senza piu' la
dicitura "nazionali o internazionali".
E' previsto (comma 3) che in caso di particolare
rilevanza possano essere centri di spesa di secondo livello.
Art. 31.
Per le convenzioni con Universita' e Enti di ricerca e' richiesto il parere del CS.
Inoltre per le convenzioni con Universita' si possono delegare i Direttori di Struttura.
Art. 34.
Si conferma il buon dettaglio del transitorio presente nella versione intermedia.
Regolamento del personale
La parte iniziale (Titolo I e II fino al capo VII escluso ) e' stata sostanzialmente riorganizzata rispetto alla
versione iniziale, mentre minori cambiamenti sono stati applicati ai Capi e Titoli successivi
(che per altro sono di natura "standard" e meno interessante).
Art. 3.
Sono introdotti esplicitamente i settori disciplinari e tecnologici, che pero' sono
demandati al CdA in base al piano triennale (e non fissati una volta per tutte).
Art. 6 comma 4.
Le chiamate per "chiara fama" sono competenza specifica del CdA.
Art. 7.
Il regolamento concorsi (per ricercatori e tecnologi) in dettaglio e' tuttora rinviato a delibera del CdA
Pero' e' fatto riferimento ai settori disciplinari (comma 2), e' consentito anzi
suggerito che i presidenti di commissione siano interni (comma 1 punto b), che le
commissioni siano nominate dal Presidente sentiti i direttori di Dipartimento e che
si usi un peraltro indeterminato albo di esperti (comma 3)
Da nessuna parte compare piu' riferimento esplicito all'essere dotati di dottorato.
Art. 8.
Parimenti si rimanda a un futuro regolamento concorsi a cura del CdA per i concorsi
dei ruoli tecnici e amministrativi (il riferimento ai livelli IV-IX e' inappropriato
in quanto potrebbe cambiare col contratto !).
Pero' i presidenti delle commissioni per tecnico possono essere da primo ricercatore in su
e le commissioni per tecnico sono proposte dai direttori di Dipartimento.
Art. 9-10.
Le assunzioni a tempo determinato su progetto non sono rinnovabili, e hanno norme simili
anche se semplificate (commissioni di tre membri di nomina del direttore di Struttura o
chiamata diretta) a quelle normali. Esse si applicano anche ai ricercatori (che erano
stati dimenticati nella versione intermedia).
Art. 12.
E' confermata la possibilita' di contratti a tempo determinato tenure-track.
Nonostante un caveat al comma 10 dell'art. 29 sulle sanatorie del precariato che
non e' chiaro.
Art. 13.
Come pure i contratti di collaborazione dedicati (da regolarsi secondo futura delibera CdA).
Art. 14-15.
Sono confermate le norme sul personale associato (universitario etc.) come nella versione
intermedia.
Inoltre la associatura e' consentita anche a laureandi, dottorandi e pensionati.
Art. 17-20.
Le norme sui diritti e doveri sono state semplificate e standardizzate e rimandano a
appositi regolamenti (per brevetti e conto terzi).
Art. 29.
Si conferma il buon dettaglio del transitorio presente nella versione intermedia.
Commenti puntuali o generali
Regolamento di organizzazione e funzionamento
In genere si confermano le impressioni (neutre, moderatamente positive o moderatamente
negative a seconda dei punti) gia' riscontrate nella stesura intermedia.
Il cambiamento principale e' una redistribuzione di funzioni tra i due dipartimenti
(sostanzialmente a favore del Dip.1), che sara' da mettere alla prova nella realta'.