relazione di accompagnamento Rel_rete.html |
1 Ciò che il regolamento non può disporre, invece, è la concreta riorganizzazione della rete scientifica, che non potrà avvenire se non sulla base di modalità definite dal Consiglio direttivo |
2 Se confrontato con il modello costituito dai Dipartimenti delle università, negli Istituti del CNR appare meno accentuato il profilo dell’autogoverno. Questo si coglie soprattutto nella figura del Direttore, che non viene eletto dai ricercatori ma scelto, con nuove e più rigorose [...] |
3 Dal regolamento si ricava, infatti, che l’Istituto può anche risultare da una processo di fusione di diverse strutture preesistenti (Istituti e Centri) e che esso potrà essere articolato in sezioni e strutture tecniche di servizio, che avranno un’ampia autonomia operativa e gestionale (sono centri di responsabilità raccordati ad un unico centro di spesa), che diviene ancora maggiore nel caso di sezioni territorialmente distinte dalla sede centrale dell’Istituto (queste strutture decentrate si avvalgono di uffici distaccati della segreteria amministrativa). [...] che abbiano una adeguata soglia dimensionale minima (sempre da definire nelle deliberazioni generali del Consiglio direttivo). |
4 La prevista "associazione", per periodi predeterminati, di ricercatori esterni presso gli Istituti del CNR dovrà essere ulteriormente disciplinata in sede di convenzioni che il CNR dovrà stipulare con le università e gli altri enti pubblici e privati, [...] Fondamentali in questo senso l’affermazione del principio di reciprocità nel riconoscimento di diritti in quanto sono riconosciuti negli Istituti solo se le Università fanno altrettanto |
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Ciò non trasforma il Direttore in un gestore esclusivo delle risorse.
Questo compito è affidato ai responsabili delle sezioni, e delle strutture
tecniche di servizio, nonché ai ricercatori che siano nominati (dal
Direttore) responsabili di unità di ricerca (progetti), cui è riconosciuta
autonomia gestionale. Le sezioni sono necessariamente centri di
responsabilità, il che significa che i relativi responsabili sono
ordinatori della spesa, [...]Comitato di Istituto secondo un principio di tendenziale pareteticità, nel senso che i responsabili delle strutture organizzative interne non potranno essere di numero superiore alla rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi. Al Comitato di Istituto sono attribuiti rilevanti poteri consultivi |
6 [...] il Consiglio scientifico, composto, invece, tutto da membri esterni e non condizionati nel loro giudizio (a tal fine si fissa il principio della non partecipazione alle attività di ricerca dell’Istituto). |
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[...] o servizi comuni, utilizzati dagli Istituti (o da loro sezioni) che
siano effettivamente localizzati nelle Aree. A questo fine il regolamento
tende a responsabilizzare gli Istituti interessati. Questi contribuiscono,
infatti, con le proprie risorse di bilancio al finanziamento dei servizi
comuni e con proprie risorse di personale nel caso di gestione diretta di
tali servizi. L’Area di ricerca, oltre a dotarsi di una propria segreteria amministrativa, è centro di spesa ai sensi del regolamento di contabilità. |
regolamento istituti Reg_rete.html |
Art.1 – Autonomia degli Istituti |
comma 4. Ogni Istituto è centro di spesa ai sensi del regolamento di contabilità. |
Art.3 - Articolazione degli Istituti |
comma 1. L’Istituto può essere
articolato in sezioni, che costituiscono le strutture di ricerca, e in
strutture tecniche di servizio. Alle sezioni e alle strutture tecniche di
servizio è riconosciuta autonomia operativa e di spesa |
comma 3. La costituzione di sezioni
territorialmente distinte dalla sede dell’Istituto è approvata con decreto
del Presidente, previa deliberazione del Consiglio direttivo, su proposta
del Direttore, previo parere del Comitato di Istituto. |
comma 4. Le sezioni, le strutture tecniche di servizio, le unità di ricerca eventualmente costituite nell’Istituto per lo svolgimento dei programmi nazionali e internazionali di ricerca, i progetti di ricerca di cui al successivo articolo 5, comma 3, sono centri di responsabilità ai sensi del regolamento di contabilità. Possono essere individuati, con particolare riguardo per i progetti di ricerca finanziati con fondi specifici di maggiori dimensioni e complessità operativa, altre strutture, anche temporanee, o progetti di ricerca da considerare come centri di responsabilità. |
Capo I - Il Direttore |
Art.7 – Compiti |
comma 1
e.nomina, previo parere del Comitato di Istituto, i responsabili delle
sezioni e delle strutture tecniche di servizio, tra il personale di
ricerca operante presso l’Istituto. A tali responsabili è garantita
autonomia operativa nel quadro della programmazione delle attività
dell’Istituto. La durata di tali incarichi non può eccedere quella del
mandato del Direttore. I responsabili delle sezioni sono scelti tra i
ricercatori del CNR e i ricercatori associati di cui ai successivi
articoli 15 e 16. I responsabili delle strutture tecniche di servizio sono
scelti tra i ricercatori e i tecnologi, del CNR o associati presso
l’Istituto; f.adotta, previo parere del Comitato di Istituto, gli atti di associazione di ricercatori alle attività di ricerca dell’Istituto e di conferimento degli incarichi di ricerca; comma 2. Nelle sezioni territorialmente distinte dalla sede dell’Istituto, i relativi responsabili sono competenti ad adottare gli atti di cui alle lettere c) e g) del comma 1. Gli altri atti restano di competenza del Direttore. comma 3. Per lo svolgimento dei compiti di ragioneria, nonché dei compiti di acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese ai sensi del regolamento di contabilità, presso l’Istituto è costituita una segreteria amministrativa, ufficio di supporto amministrativo e contabile, di [...] Uffici distaccati della segreteria amministrativa possono essere costituiti presso le sezioni territorialmente distinte dalla sede dell’Istituto |
Art.10 – Responsabilità |
comma 2. In caso di valutazione negativa, adottata con deliberazione del Consiglio direttivo, su proposta del Presidente, possono essere adottati, nei confronti del Direttore, anche prima della scadenza del quadriennio, i provvedimenti di cui all’articolo 12 del regolamento "uffici e dirigenza". |
comma 3. In caso di dimissioni, decesso o revoca dall’incarico prima del termine del quadriennio, e in attesa dello svolgimento della selezione pubblica di cui all’articolo 8, le funzioni del Direttore sono svolte dal ricercatore del CNR dell’Istituto con la più alta anzianità di servizio nel livello più elevato. |
Capo II – Il Comitato di Istituto |
Art.11 – Compiti |
comma 1. Il Comitato di Istituto
coadiuva il Direttore nella definizione degli atti generali [...] 2.Il Comitato approva il bilancio dell’Istituto, su proposta del Direttore. 3.Il Comitato di Istituto esprime pareri [...] |
Art.12 – Composizione e procedure di formazione |
comma 1. Il Comitato è composto:
a.dal Direttore, che lo presiede; b.da una rappresentanza elettiva dei ricercatori e dei tecnologi dell’Istituto fissata nell’atto costitutivo, non superiore a cinque; c.dai responsabili delle sezioni e delle strutture tecniche di servizio, comunque in numero non superiore ai rappresentanti di cui alla lettera b); qualora le sezioni e le strutture tecniche di servizio siano di numero superiore, i relativi responsabili eleggono nel proprio seno i propri rappresentanti nel Comitato; d.da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo. |
Art.16 – Diritti e doveri |
comma 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai titolari di incarichi gratuiti di ricerca, conferiti, per lo svolgimento di attività di ricerca o di collaborazione alla ricerca che non richiedano l’associazione presso l’Istituto, con atto del Direttore, previo parere del Comitato di Istituto. |
Art.18 – Diritti morali e patrimoniali |
comma 1. I ricercatori sono titolari dei diritti morali ad essere riconosciuti autori delle ricerche svolte nonché alla pubblicazione e diffusione, con il concorso finanziario del CNR, dei risultati delle ricerche |
Il vecchio Art. (19) su Valutazione periodica delle attività di ricerca dei ricercatori e' stato soppresso dal regolamento definitivo, per cui la numerazione "salta un punto"
Capo III – Procedure per l’associazione di ricercatori presso gli Istituti |
Art.19 – Convenzioni di disciplina con le università |
comma 4. Il riconoscimento ai ricercatori associati presso l’Istituto dei diritti di cui all’articolo 16, comma 1, è subordinato al riconoscimento da parte dell’università di provenienza, disciplinato nella convenzione di cui al comma 1, a favore dei ricercatori del CNR associati allo svolgimento di attività di ricerca scientifica e tecnologica dell’università, dei diritti di partecipazione, per il periodo di associazione, agli organi di programmazione delle attività scientifiche dei Dipartimenti e delle altre strutture scientifiche dell’università. |
Art.20 – Convenzioni con altri enti |
comma 2. Alla associazione dei ricercatori di cui al comma 1 si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni dell’articolo 19. |
TITOLO VI – FORMAZIONE |
Art. 22 - Borse di studio |
comma 1. Ogni Istituto provvede, con le
risorse del proprio bilancio, alla concessione di borse di studio nel
rispetto dei principi di cui ai successivi commi. comma 2. Le borse di studio hanno durata annuale, rinnovabile fino ad un massimo di tre anni. comma 3. Le borse di studio possono essere assegnate: a.a coloro che siano in possesso di diploma di laurea e abbiano un’età non superiore ai 30 anni; b.a coloro che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca e abbiano un’età non superiore ai 35 anni. |
Art. 23 – Borse di dottorato di ricerca |
comma 1. Il CNR contribuisce, con
proprie borse, allo svolgimento di corsi di dottorato di ricerca istituiti
dalle università italiane ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 luglio
1998, n.210.
comma 2. Ai fini di cui al comma 1 gli Istituti interessati stipulano apposite convenzioni con le università che attivano corsi di dottorato, nelle quali viene prevista: a.la partecipazione di ricercatori operanti presso strutture scientifiche del CNR ai collegi di dottorato; b.la partecipazione degli stessi ricercatori alle commissioni di accesso ai corsi e di valutazione finale, ai fini del conseguimento del titolo di dottore di ricerca; c.lo svolgimento, presso gli Istituti, di attività di ricerca finalizzate alla formazione dei dottori di ricerca. |
TITOLO VII – AREE DI RICERCA |
TITOLO VIII – NORME TRANSITORIE E FINALI | ||
Art.26 - Procedure straordinarie di revisione della rete degli Istituti | ||
comma 2. Entro il termine di cui al
comma 1 il Consiglio direttivo individua i nuovi Istituti e provvede alla
soppressione degli Istituti non confermati e dei Centri di studio o alla
loro destinazione come sezioni dei nuovi Istituti.
comma 5. In sede di prima applicazione la nomina dei responsabili delle sezioni e delle strutture tecniche di servizio dei nuovi Istituti è deliberata dal Consiglio direttivo, su proposta del Direttore.
Art.27 – Norme sul passaggio del personale di ricerca nei nuovi Istituti
|
comma 1
| a.per i nuovi Istituti risultanti dall’accorpamento di Istituti e Centri cui è conservata la precedente unità organizzativa e di ricerca i ricercatori sono automaticamente assegnati al nuovo Istituto, salvo che non facciano domanda di assegnazione a diverso nuovo Istituto; b.in tutti gli altri casi l’assegnazione ai nuovi Istituti deve avvenire nel rispetto del diritto di opzione del ricercatore; c.sulla richiesta di opzione si pronuncia il Comitato dell’Istituto interessato; d.qualora nessuno degli Istituti cui è presentata domanda di assegnazione si pronunci positivamente, l’assegnazione è disposta con deliberazione del Consiglio direttivo. |
Regolamento Reg_uffici.html |
Art.2 - Dirigenza |
comma 1. Le disposizioni del presente regolamento relative alla dirigenza si applicano ai dirigenti degli uffici dirigenziali dell'amministrazione centrale nonché ai Direttori degli Istituti e dei Programmi nazionali e internazionali di ricerca, ai responsabili delle sezioni territorialmente distinte dalla sede dell’Istituto, ai Presidenti e agli eventuali responsabili dei servizi comuni delle Aree di ricerca. |
comma 3. Nelle strutture di ricerca la responsabilità della gestione della ricerca spetta ai Direttori, nel rispetto della libertà scientifica e dell'autonomia professionale dei ricercatori. |
Art.11 - Incarichi di funzioni dirigenziali | ||
comma 5. I dirigenti ai quali non sia
affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su incarico del
Direttore generale, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o
altri incarichi specifici.
Art.12 - Responsabilità dirigenziale
|
comma 2. I risultati negativi
dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento
degli obiettivi, valutati con i sistemi disciplinati dal successivo Capo
II, comportano per il dirigente interessato la revoca dall'incarico e la
destinazione ad altri incarichi, ivi compresi quelli di cui all'articolo
11, comma 5.
| comma 3. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa ai sensi del comma 1, il dirigente, previa contestazione e contraddittorio, può essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato, per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi di maggiore gravità, l'amministrazione può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi. |
Relazione Rel_contabilita.html |
2. L’autonomia contabile e di bilancio delle strutture operative. gli istituti, non gestendo più il bilancio del CNR ma un loro proprio bilancio, vengono a disporre di una capacità di spesa che, una volta conferitagli, permane anche dopo la fine dell’esercizio. |
Regolamento Contabilita' Reg_contabilita.html |
Art.1 - Articolazione del sistema contabile |
comma 4. Il servizio finanziario [...]dall’ufficio di ragioneria della struttura amministrativa centrale e dalle segreterie amministrative degli Istituti e dei Programmi nazionali e internazionali di ricerca, di seguito denominati "strutture scientifiche", e delle Aree di ricerca. Tra le strutture scientifiche possono essere stipulate convenzioni per lo svolgimento in comune delle funzioni di ragioneria. Per le sezioni territorialmente distinte degli Istituti sono costituiti uffici distaccati della segreteria amministrativa. |
Art.3 - Centri di responsabilità |
comma 2. Il primo livello è composto dal
complesso degli uffici di diretta collaborazione degli organi del CNR,
dalla Direzione generale, dai Dipartimenti, da ciascuna delle strutture
scientifiche.
comma 3. Il secondo livello è composto dagli uffici della Direzione generale, dai servizi interni dei Dipartimenti, dalle Aree di ricerca e dalle articolazioni degli Istituti di cui all’art.3, del regolamento "Istituti". |
Art.5 - Rapporti tra centri di spesa e centri di responsabilità |
comma 1. A ciascun centro di spesa afferisce uno o più centri di responsabilità di primo o di secondo livello [...] Ciascun centro di spesa può operare anche a favore di centri di responsabilità diversi da quelli ad esso afferenti. |
Art.28 - Pagamenti in forma diretta |
comma 1. E’ possibile disporre pagamenti
in forma diretta per le seguenti spese, sempre che l’importo unitario di
ciascuna di esse non ecceda i cinque milioni di lire: [...] spese per le quali sia difficoltosa ogni altra forma di pagamento. |
comma 2. Per i pagamenti che singolarmente non eccedano le lire 500 mila |
Relazione Rel_concorsi.html |
4 d.le commissioni concludono i propri lavori (per i quali sono previsti termini molto stretti e sanzioni) con la sola indicazione di vincitori, senza idonei. Anche questa è una differenza di rilievo rispetto alle università |
Regolamento Concorsi Reg_concorsi.html |
Art.1 - Principi in materia di reclutamento del personale del CNR |
comma 1.
Il presente regolamento disciplina,[...]l'assunzione ai diversi livelli
dei profili di ricercatore e di tecnologo del CNR, nonché per l'assunzione
con contratti di lavoro a tempo determinato. comma 2. L’accesso alla qualifica dirigenziale [...] decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 [...] comma 3. Il CNR assume a tempo indeterminato il personale dei livelli da IV a X, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 [...] |
Art. 8 - Dirigenti di ricerca |
item b. un dirigente di ricerca del CNR o di altro ente pubblico di ricerca o professore universitario ordinario designato dal Comitato dell’Istituto interessato; |
Art.9 - Primi ricercatori |
item b. un dirigente di ricerca o primo ricercatore del CNR o di altro ente pubblico di ricerca o un professore universitario ordinario o associato designato dal Comitato dell’Istituto interessato; |
Art.10 – Ricercatori |
item b. un dirigente di ricerca, un primo ricercatore o un ricercatore del CNR o di ente pubblico di ricerca o un professore o ricercatore universitario designato dal Comitato dell’Istituto interessato; |
Art.12 - Requisiti di ammissione e prove |
comma 1. Per i concorsi per l’assunzione di dirigenti di ricerca la commissione predispone la graduatoria sulla base dei curricula e dei titoli scientifici. |
comma 2. Per i concorsi per l’assunzione dei primi ricercatori occorre essere in possesso del diploma di laurea. La selezione avviene sulla base della valutazione comparativa dei curricula e dei titoli scientifici, integrata da un colloquio. |
Art.13 - Norme generali |
Sono state stralciate da questo regolamento le borse di studio e di dottorato e spostate al regolamento istituti quindi modificata la numerazione degli articoli che seguono ....
Art.14 - Contratti triennali per attività di ricerca scientifica e tecnologica |
comma 2. La retribuzione dei contratti è
fissata, in via generale, con deliberazione del Consiglio direttivo previo
confronto con le organizzazioni sindacali.
comma 3. I contratti di cui al comma 1 possono essere stipulati con giovani di età non superiore ai 30 anni, in possesso del diploma di laurea. In questo caso il contratto, di durata triennale, può essere rinnovato per un secondo triennio, previa una valutazione positiva delle commissioni previste dall’articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto di riordino. comma 4. I contratti di lavoro per attività scientifica possono essere stipulati anche con giovani di età non superiore ai 33 anni, già in possesso del titolo di dottore di ricerca. In questo caso il contratto ha durata triennale e non può essere rinnovato. |
Art.15 - Contratti a termine per esigenze temporanee connesse ad attività programmate |
comma 2. Il Consiglio direttivo disciplina con propria deliberazione le procedure per la stipula dei contratti di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 16. Tale disciplina dovrà semplificare e unificare le diverse procedure di assunzione a tempo determinato di personale di ricerca o tecnologo previste dagli strumenti in vigore |
comma 3. Il Consiglio direttivo disciplina le procedure per le assunzioni a tempo determinato per posizioni corrispondenti ai livelli da IV a X previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro. |
Art.16 - Durata, condizioni di ammissibilità e procedure di selezione |
comma 3. I contratti hanno una durata
pari a quella strettamente necessaria per il soddisfacimento delle
esigenze preventivamente definite dai Direttori delle strutture
scientifiche interessate e non possono essere rinnovati alla scadenza.
comma 4. La selezione pubblica è adeguatamente pubblicizzata ed è affidata a commissioni composte dal Direttore della struttura scientifica interessata e da due esperti, anche stranieri, scelti nell’albo di cui all’articolo 7, comma 3. |
Art.19 - Contratti a tempo determinato |
comma 1. La disciplina dei contratti a
termine per esigenze temporanee di cui al Capo III è efficace a partire
dal 1 gennaio 2001.
comma 2. I contratti di lavoro a tempo determinato in atto alla data del 1 gennaio 2001 sono efficaci fino alla scadenza del contratto, salvo quelli in scadenza nel corso dell’anno che sono prorogati fino al 31 dicembre 2001. |
Relazione Rel_organi.html |
Sono stati soppressi i Comitati nazionali di consulenza, il Consiglio di
Presidenza e la Giunta amministrativa e sono stati "derubricati" altri due
organi, gli organi di ricerca (Istituti, Centri e Gruppi di ricerca) e il
Segretario generale – Direttore generale;
2 Di particolare rilievo e significato politico – istituzionale appare la norma che definisce le competenze del Comitato di consulenza scientifica al quale, nel decreto di riordino, è conferito il solo compito di esprimere parere obbligatorio sul piano triennale, mentre l’attività consultiva è demandata alla iniziativa del Consiglio direttivo. |
Regolamento Organi Reg_organi.html |
Capo III - Il Comitato di consulenza scientifica |
Art.3 - Competenze |
comma 2. Il Comitato di consulenza scientifica esprime il proprio parere sui seguenti atti: [segue lunga lista] |