Riflessioni autunnali sulla riforma della ricerca -
i regolamenti CNR

Questi sono alcuni commenti ai punti salienti dei nuovi regolamenti CNR nella forma finale (ma tuttora da approvarsi da parte del Ministero) il cui testo e' disponibile a http://www.dg.cnr.it/regolamenti/html/index.html
Sono commentati solo i punti diversi dalla bozza di settembre, che erano stati commentati altrove


relazione di accompagnamento Rel_rete.html
1 Ciò che il regolamento non può disporre, invece, è la concreta riorganizzazione della rete scientifica, che non potrà avvenire se non sulla base di modalità definite dal Consiglio direttivo
2 Se confrontato con il modello costituito dai Dipartimenti delle università, negli Istituti del CNR appare meno accentuato il profilo dell’autogoverno. Questo si coglie soprattutto nella figura del Direttore, che non viene eletto dai ricercatori ma scelto, con nuove e più rigorose [...]
3 Dal regolamento si ricava, infatti, che l’Istituto può anche risultare da una processo di fusione di diverse strutture preesistenti (Istituti e Centri) e che esso potrà essere articolato in sezioni e strutture tecniche di servizio, che avranno un’ampia autonomia operativa e gestionale (sono centri di responsabilità raccordati ad un unico centro di spesa), che diviene ancora maggiore nel caso di sezioni territorialmente distinte dalla sede centrale dell’Istituto (queste strutture decentrate si avvalgono di uffici distaccati della segreteria amministrativa). [...] che abbiano una adeguata soglia dimensionale minima (sempre da definire nelle deliberazioni generali del Consiglio direttivo).
4 La prevista "associazione", per periodi predeterminati, di ricercatori esterni presso gli Istituti del CNR dovrà essere ulteriormente disciplinata in sede di convenzioni che il CNR dovrà stipulare con le università e gli altri enti pubblici e privati, [...] Fondamentali in questo senso l’affermazione del principio di reciprocità nel riconoscimento di diritti in quanto sono riconosciuti negli Istituti solo se le Università fanno altrettanto
5 Ciò non trasforma il Direttore in un gestore esclusivo delle risorse. Questo compito è affidato ai responsabili delle sezioni, e delle strutture tecniche di servizio, nonché ai ricercatori che siano nominati (dal Direttore) responsabili di unità di ricerca (progetti), cui è riconosciuta autonomia gestionale. Le sezioni sono necessariamente centri di responsabilità, il che significa che i relativi responsabili sono ordinatori della spesa,
[...]Comitato di Istituto secondo un principio di tendenziale pareteticità, nel senso che i responsabili delle strutture organizzative interne non potranno essere di numero superiore alla rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi. Al Comitato di Istituto sono attribuiti rilevanti poteri consultivi
6 [...] il Consiglio scientifico, composto, invece, tutto da membri esterni e non condizionati nel loro giudizio (a tal fine si fissa il principio della non partecipazione alle attività di ricerca dell’Istituto).
8 [...] o servizi comuni, utilizzati dagli Istituti (o da loro sezioni) che siano effettivamente localizzati nelle Aree. A questo fine il regolamento tende a responsabilizzare gli Istituti interessati. Questi contribuiscono, infatti, con le proprie risorse di bilancio al finanziamento dei servizi comuni e con proprie risorse di personale nel caso di gestione diretta di tali servizi.
L’Area di ricerca, oltre a dotarsi di una propria segreteria amministrativa, è centro di spesa ai sensi del regolamento di contabilità.

regolamento istituti Reg_rete.html
Art.1 – Autonomia degli Istituti
comma 4. Ogni Istituto è centro di spesa ai sensi del regolamento di contabilità.
Art.3 - Articolazione degli Istituti
comma 1. L’Istituto può essere articolato in sezioni, che costituiscono le strutture di ricerca, e in strutture tecniche di servizio. Alle sezioni e alle strutture tecniche di servizio è riconosciuta autonomia operativa e di spesa
scomparsi i "laboratori" e meglio dettagliati alcuni particolari
comma 3. La costituzione di sezioni territorialmente distinte dalla sede dell’Istituto è approvata con decreto del Presidente, previa deliberazione del Consiglio direttivo, su proposta del Direttore, previo parere del Comitato di Istituto.
comma 4. Le sezioni, le strutture tecniche di servizio, le unità di ricerca eventualmente costituite nell’Istituto per lo svolgimento dei programmi nazionali e internazionali di ricerca, i progetti di ricerca di cui al successivo articolo 5, comma 3, sono centri di responsabilità ai sensi del regolamento di contabilità. Possono essere individuati, con particolare riguardo per i progetti di ricerca finanziati con fondi specifici di maggiori dimensioni e complessità operativa, altre strutture, anche temporanee, o progetti di ricerca da considerare come centri di responsabilità.
introdotte le unita' di ricerca come centri di responsabilita' !
Capo I - Il Direttore
Art.7 – Compiti
non "dirige e coordina" piu', meglio precisati i poteri vs quelli dei responsabili di sezione
comma 1 e.nomina, previo parere del Comitato di Istituto, i responsabili delle sezioni e delle strutture tecniche di servizio, tra il personale di ricerca operante presso l’Istituto. A tali responsabili è garantita autonomia operativa nel quadro della programmazione delle attività dell’Istituto. La durata di tali incarichi non può eccedere quella del mandato del Direttore. I responsabili delle sezioni sono scelti tra i ricercatori del CNR e i ricercatori associati di cui ai successivi articoli 15 e 16. I responsabili delle strutture tecniche di servizio sono scelti tra i ricercatori e i tecnologi, del CNR o associati presso l’Istituto;
f.adotta, previo parere del Comitato di Istituto, gli atti di associazione di ricercatori alle attività di ricerca dell’Istituto e di conferimento degli incarichi di ricerca;
comma 2. Nelle sezioni territorialmente distinte dalla sede dell’Istituto, i relativi responsabili sono competenti ad adottare gli atti di cui alle lettere c) e g) del comma 1. Gli altri atti restano di competenza del Direttore.
comma 3. Per lo svolgimento dei compiti di ragioneria, nonché dei compiti di acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese ai sensi del regolamento di contabilità, presso l’Istituto è costituita una segreteria amministrativa, ufficio di supporto amministrativo e contabile, di [...] Uffici distaccati della segreteria amministrativa possono essere costituiti presso le sezioni territorialmente distinte dalla sede dell’Istituto
Art.10 – Responsabilità
comma 2. In caso di valutazione negativa, adottata con deliberazione del Consiglio direttivo, su proposta del Presidente, possono essere adottati, nei confronti del Direttore, anche prima della scadenza del quadriennio, i provvedimenti di cui all’articolo 12 del regolamento "uffici e dirigenza".
tali provvedimenti sono descritti nel regolamento della amministrazione
comma 3. In caso di dimissioni, decesso o revoca dall’incarico prima del termine del quadriennio, e in attesa dello svolgimento della selezione pubblica di cui all’articolo 8, le funzioni del Direttore sono svolte dal ricercatore del CNR dell’Istituto con la più alta anzianità di servizio nel livello più elevato.
ah bene, chi e' il decano ?
Capo II – Il Comitato di Istituto
Art.11 – Compiti
comma 1. Il Comitato di Istituto coadiuva il Direttore nella definizione degli atti generali [...]
2.Il Comitato approva il bilancio dell’Istituto, su proposta del Direttore.
3.Il Comitato di Istituto esprime pareri [...]
Art.12 – Composizione e procedure di formazione
comma 1. Il Comitato è composto:
a.dal Direttore, che lo presiede;
b.da una rappresentanza elettiva dei ricercatori e dei tecnologi dell’Istituto fissata nell’atto costitutivo, non superiore a cinque;
c.dai responsabili delle sezioni e delle strutture tecniche di servizio, comunque in numero non superiore ai rappresentanti di cui alla lettera b); qualora le sezioni e le strutture tecniche di servizio siano di numero superiore, i relativi responsabili eleggono nel proprio seno i propri rappresentanti nel Comitato;
d.da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.
attenzione ! limite sul numero di rappresentanti vs sezioni ! Se ci sono piu' di cinque sezioni non tutte sono rappresentate
I rappresentanti eletti durano in carica per tre anni che non e' commensurabile con la durata dell'incarico del Direttore
Inoltre e' l'unico posto dove si menziona l'atto costitutivo (statuto ?)
Art.16 – Diritti e doveri
comma 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai titolari di incarichi gratuiti di ricerca, conferiti, per lo svolgimento di attività di ricerca o di collaborazione alla ricerca che non richiedano l’associazione presso l’Istituto, con atto del Direttore, previo parere del Comitato di Istituto.
quindi vi sono due categorie, gli associati a pieno titolo e gli incaricati
Art.18 – Diritti morali e patrimoniali
comma 1. I ricercatori sono titolari dei diritti morali ad essere riconosciuti autori delle ricerche svolte nonché alla pubblicazione e diffusione, con il concorso finanziario del CNR, dei risultati delle ricerche
e' stato precisato che si tratta solo di concorso finanziario

Il vecchio Art. (19) su Valutazione periodica delle attività di ricerca dei ricercatori e' stato soppresso dal regolamento definitivo, per cui la numerazione "salta un punto"
Capo III – Procedure per l’associazione di ricercatori presso gli Istituti
Art.19 – Convenzioni di disciplina con le università
comma 4. Il riconoscimento ai ricercatori associati presso l’Istituto dei diritti di cui all’articolo 16, comma 1, è subordinato al riconoscimento da parte dell’università di provenienza, disciplinato nella convenzione di cui al comma 1, a favore dei ricercatori del CNR associati allo svolgimento di attività di ricerca scientifica e tecnologica dell’università, dei diritti di partecipazione, per il periodo di associazione, agli organi di programmazione delle attività scientifiche dei Dipartimenti e delle altre strutture scientifiche dell’università.
Art.20 – Convenzioni con altri enti
comma 2. Alla associazione dei ricercatori di cui al comma 1 si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni dell’articolo 19.
Introdotto il principio di reciprocita'
TITOLO VI – FORMAZIONE
questo e' tutto nuovo qui ! E' stato spostato qui dal regolamento concorsi
Art. 22 - Borse di studio
comma 1. Ogni Istituto provvede, con le risorse del proprio bilancio, alla concessione di borse di studio nel rispetto dei principi di cui ai successivi commi.
comma 2. Le borse di studio hanno durata annuale, rinnovabile fino ad un massimo di tre anni.
comma 3. Le borse di studio possono essere assegnate:
a.a coloro che siano in possesso di diploma di laurea e abbiano un’età non superiore ai 30 anni;
b.a coloro che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca e abbiano un’età non superiore ai 35 anni.
Quindi o borse di formazione seguite da un post-doc, o borsa post-doc.
Art. 23 – Borse di dottorato di ricerca
comma 1. Il CNR contribuisce, con proprie borse, allo svolgimento di corsi di dottorato di ricerca istituiti dalle università italiane ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n.210.
comma 2. Ai fini di cui al comma 1 gli Istituti interessati stipulano apposite convenzioni con le università che attivano corsi di dottorato, nelle quali viene prevista:
a.la partecipazione di ricercatori operanti presso strutture scientifiche del CNR ai collegi di dottorato;
b.la partecipazione degli stessi ricercatori alle commissioni di accesso ai corsi e di valutazione finale, ai fini del conseguimento del titolo di dottore di ricerca;
c.lo svolgimento, presso gli Istituti, di attività di ricerca finalizzate alla formazione dei dottori di ricerca.
non si dice nulla sulla selezione dei dottorandi con concorsi separati per queste borse CNR.
positivo il resto sulla partecipazione dei ricercatori CNR
TITOLO VII – AREE DI RICERCA
pare simile al vecchio titolo VI
TITOLO VIII – NORME TRANSITORIE E FINALI
Art.26 - Procedure straordinarie di revisione della rete degli Istituti
comma 2. Entro il termine di cui al comma 1 il Consiglio direttivo individua i nuovi Istituti e provvede alla soppressione degli Istituti non confermati e dei Centri di studio o alla loro destinazione come sezioni dei nuovi Istituti.
comma 5. In sede di prima applicazione la nomina dei responsabili delle sezioni e delle strutture tecniche di servizio dei nuovi Istituti è deliberata dal Consiglio direttivo, su proposta del Direttore.
Art.27 – Norme sul passaggio del personale di ricerca nei nuovi Istituti
comma 1
a.per i nuovi Istituti risultanti dall’accorpamento di Istituti e Centri cui è conservata la precedente unità organizzativa e di ricerca i ricercatori sono automaticamente assegnati al nuovo Istituto, salvo che non facciano domanda di assegnazione a diverso nuovo Istituto;
b.in tutti gli altri casi l’assegnazione ai nuovi Istituti deve avvenire nel rispetto del diritto di opzione del ricercatore;
c.sulla richiesta di opzione si pronuncia il Comitato dell’Istituto interessato;
d.qualora nessuno degli Istituti cui è presentata domanda di assegnazione si pronunci positivamente, l’assegnazione è disposta con deliberazione del Consiglio direttivo.


Regolamento Reg_uffici.html
Art.2 - Dirigenza
comma 1. Le disposizioni del presente regolamento relative alla dirigenza si applicano ai dirigenti degli uffici dirigenziali dell'amministrazione centrale nonché ai Direttori degli Istituti e dei Programmi nazionali e internazionali di ricerca, ai responsabili delle sezioni territorialmente distinte dalla sede dell’Istituto, ai Presidenti e agli eventuali responsabili dei servizi comuni delle Aree di ricerca.
conferma che anche i capisezione sono dirigenti
comma 3. Nelle strutture di ricerca la responsabilità della gestione della ricerca spetta ai Direttori, nel rispetto della libertà scientifica e dell'autonomia professionale dei ricercatori.
Art.11 - Incarichi di funzioni dirigenziali
comma 5. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su incarico del Direttore generale, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici.
Art.12 - Responsabilità dirigenziale
comma 2. I risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi, valutati con i sistemi disciplinati dal successivo Capo II, comportano per il dirigente interessato la revoca dall'incarico e la destinazione ad altri incarichi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 11, comma 5.
comma 3. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa ai sensi del comma 1, il dirigente, previa contestazione e contraddittorio, può essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato, per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi di maggiore gravità, l'amministrazione può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.
Questo vuol dire che i direttori 'incapaci' censurati dal Consiglio Scientifico possono o diventare ispettori o venire cacciati ?
Relazione Rel_contabilita.html
2. L’autonomia contabile e di bilancio delle strutture operative. gli istituti, non gestendo più il bilancio del CNR ma un loro proprio bilancio, vengono a disporre di una capacità di spesa che, una volta conferitagli, permane anche dopo la fine dell’esercizio.
Questo e' interessante : piu' facile passare i fondi da un anno all'altro
Regolamento Contabilita' Reg_contabilita.html
Art.1 - Articolazione del sistema contabile
comma 4. Il servizio finanziario [...]dall’ufficio di ragioneria della struttura amministrativa centrale e dalle segreterie amministrative degli Istituti e dei Programmi nazionali e internazionali di ricerca, di seguito denominati "strutture scientifiche", e delle Aree di ricerca. Tra le strutture scientifiche possono essere stipulate convenzioni per lo svolgimento in comune delle funzioni di ragioneria. Per le sezioni territorialmente distinte degli Istituti sono costituiti uffici distaccati della segreteria amministrativa.
Massima flessibilita' : amministrazioni decentrate di sezione, o in comune tra istituti
Art.3 - Centri di responsabilità
comma 2. Il primo livello è composto dal complesso degli uffici di diretta collaborazione degli organi del CNR, dalla Direzione generale, dai Dipartimenti, da ciascuna delle strutture scientifiche.
comma 3. Il secondo livello è composto dagli uffici della Direzione generale, dai servizi interni dei Dipartimenti, dalle Aree di ricerca e dalle articolazioni degli Istituti di cui all’art.3, del regolamento "Istituti".
Art.5 - Rapporti tra centri di spesa e centri di responsabilità
comma 1. A ciascun centro di spesa afferisce uno o più centri di responsabilità di primo o di secondo livello [...] Ciascun centro di spesa può operare anche a favore di centri di responsabilità diversi da quelli ad esso afferenti.
qualsiasi cosa tutto cio' voglia significare
Art.28 - Pagamenti in forma diretta
comma 1. E’ possibile disporre pagamenti in forma diretta per le seguenti spese, sempre che l’importo unitario di ciascuna di esse non ecceda i cinque milioni di lire:
[...] spese per le quali sia difficoltosa ogni altra forma di pagamento.
nella bozza erano tre ora sono cinque milioni
comma 2. Per i pagamenti che singolarmente non eccedano le lire 500 mila
anche qui erano trecentomila ora sono cinquecentomila
Relazione Rel_concorsi.html
4 d.le commissioni concludono i propri lavori (per i quali sono previsti termini molto stretti e sanzioni) con la sola indicazione di vincitori, senza idonei. Anche questa è una differenza di rilievo rispetto alle università
e un cambio rispetto al passato
Regolamento Concorsi Reg_concorsi.html
Art.1 - Principi in materia di reclutamento del personale del CNR
comma 1. Il presente regolamento disciplina,[...]l'assunzione ai diversi livelli dei profili di ricercatore e di tecnologo del CNR, nonché per l'assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato.
comma 2. L’accesso alla qualifica dirigenziale [...] decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 [...]
comma 3. Il CNR assume a tempo indeterminato il personale dei livelli da IV a X, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 [...]
quindi anche i tecnici a tempo determinato sono coperti da questo regolamento ?
Art. 8 - Dirigenti di ricerca
item b. un dirigente di ricerca del CNR o di altro ente pubblico di ricerca o professore universitario ordinario designato dal Comitato dell’Istituto interessato;
questo sostituisce il direttore nella commissione
Art.9 - Primi ricercatori
item b. un dirigente di ricerca o primo ricercatore del CNR o di altro ente pubblico di ricerca o un professore universitario ordinario o associato designato dal Comitato dell’Istituto interessato;
idem come sopra
Art.10 – Ricercatori
item b. un dirigente di ricerca, un primo ricercatore o un ricercatore del CNR o di ente pubblico di ricerca o un professore o ricercatore universitario designato dal Comitato dell’Istituto interessato;
idem come sopra
Art.12 - Requisiti di ammissione e prove
comma 1. Per i concorsi per l’assunzione di dirigenti di ricerca la commissione predispone la graduatoria sulla base dei curricula e dei titoli scientifici.
rispetto alla bozza, sono stati reintrodotti i curriculum
comma 2. Per i concorsi per l’assunzione dei primi ricercatori occorre essere in possesso del diploma di laurea. La selezione avviene sulla base della valutazione comparativa dei curricula e dei titoli scientifici, integrata da un colloquio.
e' stata precisata la laurea per i primi ricercatori (ante-dottorato). Per i ricercatori serve il dottorato o tre anni di esperienza, per i dirigenti nulla come per gli ordinari (come prima).
Art.13 - Norme generali
e' diverso dalla bozza ma e' solo un bla bla generale

Sono state stralciate da questo regolamento le borse di studio e di dottorato e spostate al regolamento istituti quindi modificata la numerazione degli articoli che seguono ....
Art.14 - Contratti triennali per attività di ricerca scientifica e tecnologica
comma 2. La retribuzione dei contratti è fissata, in via generale, con deliberazione del Consiglio direttivo previo confronto con le organizzazioni sindacali.
comma 3. I contratti di cui al comma 1 possono essere stipulati con giovani di età non superiore ai 30 anni, in possesso del diploma di laurea. In questo caso il contratto, di durata triennale, può essere rinnovato per un secondo triennio, previa una valutazione positiva delle commissioni previste dall’articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto di riordino.
comma 4. I contratti di lavoro per attività scientifica possono essere stipulati anche con giovani di età non superiore ai 33 anni, già in possesso del titolo di dottore di ricerca. In questo caso il contratto ha durata triennale e non può essere rinnovato.
etc. come per l'art. 17 delle bozze
Si noti che la retribuzione e' fissata da CD e sindacati, non e' automaticamente equiparata a quella del contratto nazionale dei ricercatori come adesso per gli Art. 36 e 23 !
Art.15 - Contratti a termine per esigenze temporanee connesse ad attività programmate
comma 2. Il Consiglio direttivo disciplina con propria deliberazione le procedure per la stipula dei contratti di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 16. Tale disciplina dovrà semplificare e unificare le diverse procedure di assunzione a tempo determinato di personale di ricerca o tecnologo previste dagli strumenti in vigore
qui e' piuttosto diverso dal vecchio art. 18 delle bozze e prendono tempo per definire la "semplificazione"
comma 3. Il Consiglio direttivo disciplina le procedure per le assunzioni a tempo determinato per posizioni corrispondenti ai livelli da IV a X previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
e questo regolamento riguarda anche i tecnici a tempo determinato ...
Art.16 - Durata, condizioni di ammissibilità e procedure di selezione
come il vecchio art. 19 salvo il comma 4, ma si noti ancora che
comma 3. I contratti hanno una durata pari a quella strettamente necessaria per il soddisfacimento delle esigenze preventivamente definite dai Direttori delle strutture scientifiche interessate e non possono essere rinnovati alla scadenza.
comma 4. La selezione pubblica è adeguatamente pubblicizzata ed è affidata a commissioni composte dal Direttore della struttura scientifica interessata e da due esperti, anche stranieri, scelti nell’albo di cui all’articolo 7, comma 3.
Art.19 - Contratti a tempo determinato
comma 1. La disciplina dei contratti a termine per esigenze temporanee di cui al Capo III è efficace a partire dal 1 gennaio 2001.
comma 2. I contratti di lavoro a tempo determinato in atto alla data del 1 gennaio 2001 sono efficaci fino alla scadenza del contratto, salvo quelli in scadenza nel corso dell’anno che sono prorogati fino al 31 dicembre 2001.
rispetto alle bozze questo limite e' stato esteso dal 2000 al 2001


Relazione Rel_organi.html
Sono stati soppressi i Comitati nazionali di consulenza, il Consiglio di Presidenza e la Giunta amministrativa e sono stati "derubricati" altri due organi, gli organi di ricerca (Istituti, Centri e Gruppi di ricerca) e il Segretario generale – Direttore generale;
2 Di particolare rilievo e significato politico – istituzionale appare la norma che definisce le competenze del Comitato di consulenza scientifica al quale, nel decreto di riordino, è conferito il solo compito di esprimere parere obbligatorio sul piano triennale, mentre l’attività consultiva è demandata alla iniziativa del Consiglio direttivo.

Regolamento Organi Reg_organi.html
Capo III - Il Comitato di consulenza scientifica
Art.3 - Competenze
comma 2. Il Comitato di consulenza scientifica esprime il proprio parere sui seguenti atti: [segue lunga lista]
appunto come diceva la relazione di accompagnamento
per il resto non dice nulla di particolare, per quanto sia stato modificato/semplificato rispetto alle bozze

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