In data 15 giugno 2004 il Direttore dello IASF ha circolato una versione emendata dei Regolamenti di Organizzazione e del Personale, rilasciata in precedenza dal Commissario ad apposita mailing list.
Rinviando per il resto ai commenti agli schemi originarii (preparati da Lucio Chiappetti (IASF/MI), si mettono qui a disposizione :
Non indichero' alcun commenti per gli editing di natura puramente testuale (ma all'Art. 8
del Regolamento di Organizzazione c'e' una virgola sbagliata !), per quelli di tipo
formale (invita, puo' invitare, sentito ... ecc.) ed in genere per i dettagli di
natura "legalese" nonche' per il fatto che la numerazione dei commi a volte appare
errata (e per altri artifatti che possono derivare dalla versione di Word).
Regolamento di organizzazione e funzionamento
Quasi tutti gli articoli sono stati sottoposti a lievi modifiche formali o
legalesi, inoltre essendo stato levato un articolo quelli dal 17 in poi sono
rinumerati rispetto alla bozza precedente.
Art. 2 comma 2.
Scomparso il riferimento al "mercato"
Art. 6 comma 2.
E' richiesto il parere del Consiglio Scientifico sulla istituzione e riordino delle Strutture.
Art. 7 comma 4.
E' richiesto il parere dei sindacati "ove previsto" sul piano triennale.
Art. 7 comma 5.
Delibere del CdA pubbliche entro l'ente
Art. 9 comma 2 punto c.
Levata la clausola che impediva l'elezione al CS di ricercatori di fascia C
e rinviati i dettagli elettorali a delibera del CdA
Art. 14 comma 1 punto a e Art. 15 comma 2 punto d.
Scomparsi i "centri" (accanto alle Strutture)
Art. 31 comma 3.
I "centri" presso le Universita' restano menzionati qui ma non piu' come "unita' di ricerca"
ma come semplici (?) "
Art. 14 comma 2.
Scomparse Divisioni o Servizi dei Dipartimenti, ora generiche unita' organizzative
e servizi tecnici (e quindi viene soppresso
l'Art. 17).
Art. 15 comma 2.
La relazione tra Dipartimento I e Strutture pare piu' morbida
a favore delle Strutture (punto a
merge vecchi punti a e b, punto c
il Dipartimento "assiste" e non piu' "coordina" ... in accordo modificato anche
art. 18 comma 2 a/b p.es. le
ricerche non sono piu' "affidate" alle Strutture).
ibidem punti d ed f5.
le "grandi strutture" e il calcolo sono ora coordinati tra i due Dipartimenti
Art. 15 comma 3.
Il Dipartimento II nel nome ha perso "internazionale", inoltre anche
la relazione tra Dipartimento II e Macroaree e' piu' morbida (punti a, c), e
si occupa dell'ASI (nuovo punto d).
Art. 15 comma 4.
e' nuovo e ufficializza le Macroaree e i loro Coordinatori
e Comitati
(a cui "non compete nessun compenso" ... nemmeno le missioni ?)
Art. 16 comma 2.
I Direttori di Dipartimento inadempienti possono venire rimossi
Art. 16 comma 6.
sono introdotti i Comitati di Dipartimento (formati per il Dip. I dai
"responsabili di unita'" [attenzione ! non i Direttori di Struttura ?
ma di quelle centrali ?] e tre membri interni eletti (come ?)
Per il Dip. II dai "responsabili di unita'" come sopra e dai Coordinatori di Macroarea
che quindi pesano piu' dei Direttori
Art. 18 (rinumerato) comma 4.
La organizzazione interna delle
Strutture (p.es. in sezioni ?) e' adottata dal Direttore di Struttura, non piu' di
Dipartimento.
Il che probabilmente vuole dire una organizzazione meno uniforme.
Art. 19 (rinumerato) comma 2.
Scompaiono le "primarie" per la nomina del Direttore di Struttura, ma
c'e' una commissione di selezione nominata dal direttore del Dip. I.
E' un errore di
stampa dove dice "i candidati proposti dalla commissione"
e non "alla commissione" ? La commissione li propone e poi li sceglie,
senza che facciano domanda ?
Art. 19 (rinumerato) comma 6 (mal numerato).
E' reso obbligatorio un Comitato di Struttura, dai cui membri
viene estratto (nuovo comma 7 mal numerato) un vicedirettore.
ma non viene specificato come va costituito.
Art. 28 (rinumerato).
I membri del visiting committee (commissione) di valutazione non devono
piu' necessariamente essere esterni all'INAF.
Art. 32
Nuovo su collaborazione con imprese e consorzi
Art. 34.
Il transitorio e' in genere meglio dettagliato, p.es. per quanto
riguarda direttori, capisezione, comitati di istituto, oppure le intese su beni
e rapporti degli ex-Istituti CNR (ora comma 5 b e c ... che cosa sono esattamente i "beni
strumentali" ?), oppure la partecipazione
del personale CNR alle elezioni
Regolamento del personale
Alcuni blocchi di articoli sono rimasti invariati, altri sono stati soggetti a
pesanti modifiche, alcune di sostanza, altre con riarrangiamenti formali e
spostamenti (in particolare gli articoli dal 6 in poi sono stati rinumerati da
8 in su), o con introduzione di un sacco di legalese (p.es. leggi 626 o privacy).
Art. 5.
Sono state inserite norme (comma 1 a) su concorsi, aree tematiche e settori tecnologici
e su (comma 1 b) composizione delle commissioni
(5 membri di cui 3 esterni ma presidente interno o esterno purche' di fascia A).
Pero' i settori disciplinari sono definiti dal CdA in relazione al piano triennale ... il piano triennale
dovrebbe contemplare il computo delle vacanze di posti e la loro ripartizione tra le
aree disciplinari, ma non la definizione dinamica delle aree stesse !),
Comma 1 punto c E' previsto il dottorato o
esperienza equivalente sia per i ricercatori che per i tecnologi (al contrario
di quanto ora al CNR !),
Comma 4 I concorsi (da ricercatore e tecnologo) sono disposti dal
Direttore del Dip. I non piu' dal Presidente o dal Direttore Amministrativo
Nuovo Art. 6 I concorsi da tecnico non sono piu'
disposti dal Direttore Amministrativo
ma l'art. relativo (come pure il successivo Art. 7 per gli amministrativi) e'
vuoto, da scrivere
Art. 8 (in precedenza 6).
L'articolo sul personale a tempo determinato e' stato riscritto estensivamente
con spostamenti di testo, piu' che altro formali.
I posti sono banditi o per concorso o per chiamata diretta. I concorsi sono a livello
di Struttura (la commissione la nomina il direttore), le chiamate dirette a
livello di Dipartimento (comme 2 e 3)
Tuttavia al comma 1 sembrerebbe che le posizioni a tempo determinato siano solo
per amministrativi, tecnici e tecnologi e non per i ricercatori !
Art. 10 (in precedenza 8).
La associazione di personale universitario ecc. ora avviene su domanda individuale e
non piu' nell'ambito di convenzioni con enti e universita' (che non sono piu'
trattate e scompaiono in silenzio, salvo un riferimento en passant al comma 3
(? numerazione errata).
Le convenzioni ritornano all'art. 11 (nuovo comma 4)
per la parte assicurativa.
Al comma 2 (ibidem) scompare la
"piena partecipazione" del personale associato alle Strutture di ricerca
Art. 15-6
Il vecchio Art. 13 sui brevetti e' spostato al 15
E' introdotto un Art. 16 sul conto terzi.
Art. 19.
Ai fini della mobilita' il personale ricercatore, tecnologo e tecnico e' sotto il
Direttore del Dip. I (salvo quello amministrativo sotto il DA).
Art. 22 comma 2.
Il regolamento delle missioni coprira' anche borsisti, assegnisti e collaboratori
Art. 26.
Diversi commi dell'articolo sul transitorio danno
maggior dettaglio su "opzione" degli astronomi, anche in seconda istanza.
Mentre le tabelle di equiparazione sono rinviate alla contrattazione.
Al comma 7 per il personale CNR vi e' pure
maggior dettaglio anche su Art. 64 e 54 che ora sono chiamati per nome.
E' stato inserito un nuovo comma 8
sul rinnovo dei contratti a tempo determinato anche con la
normativa precedente.
Commenti puntuali
Regolamento di organizzazione e funzionamento