Si propone qui un confronto tra i decreti di riforma del CNR e dell'INAF, in cui vengono incorporati i tre istituti astronomici gia' CNR, IASF, IRA e IFSI a fianco degli Osservatori Astronomici gia' entrati a costituire l'INAF nella precedente riforma in particolare su :
A quanto capisco i decreti approvati in prima stesura dal Consiglio dei Ministri
andranno alla Commissione Bicamerale "dei 40" per un parere consultivo (non mi e'
chiaro se in 60 o 120 giorni). Presumo siano possibili altri commenti da parte
del Presidente della Repubblica (nel caso del
precedente decreto INAF
esso era stato modificato in base a rilievi presidenziali.
In ogni caso la composizione della bicamerale si trova sul sito del
Parlamento
Personalmente ritengo che piu' che azioni di protesta piu'
o meno goliardiche, possa essere efficace una intensa azione di lobbying con
commenti precisi e puntuali diretta ai membri della Bicamerale, nonche' anche al
Presidente della Repubblica, vuoi a titolo personale (se ciascuno di
noi manda una lettera personalizzata con i propri commenti) vuoi istituzionale
(cercando di ottenere una audizione da parte di una delegazione ufficiale).
NB : la citazione del Presidente della Repubblica non e' casuale o velleitaria,
questi decreti andranno emanati come DPR, e quindi il Presidente ha tutti i diritti
di effettuare dei rilievi, e mi risulta (dal testo pubblicato sul MURST) che per
il decreto istitutivo dell'INAF lo abbia fatto (esso e' indicato come "testo
modificato [rispetto alla prima lettura] sulla base del rilievo del Presidente
della Repubblica:.
CNR |
INAF |
Quelli che restano (Umberto Boccioni 1911) |
Quelli che vanno (Umberto Boccioni 1911) |
---|---|---|
preamboli | ||
Art. 1 Oggetto
[...] detta la disciplina organica di riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.).
e ne definisce le finalit, le attivit, gli organi, la struttura organizzativa e le modalit di funzionamento al fine di
promuovere e di collegare realt operative di eccellenza, di evitare duplicazioni per i medesimi obiettivi, di assicurare il
massimo livello di flessibilit, di autonomia e di efficienza, nonch una pi agevole stipula di intese, accordi di
programma e consorzi, [per]
[a) .. b) ...] c) promuovere le attivit e le collaborazioni di ricerca internazionali; d) promuovere la valorizzazione dellattivit di ricerca; [...] |
Art. 1 Oggetto
[...] detta la disciplina di riordino dellistituto nazionale di astrofisica (I.N.A.F.) e ne
definisce le finalit, le attivit, gli organi, la struttura organizzativa e le modalit di funzionamento al fine di promuovere
e di collegare realt operative di eccellenza, di evitare duplicazioni per i medesimi obiettivi, di assicurare il massimo
livello di flessibilit, di autonomia e di efficienza, nonch una pi agevole stipula di intese, accordi di programma e
consorzi, [per]
[a) .. b) ...] c) promuovere le attivit e le collaborazioni di ricerca internazionali; d) promuovere la valorizzazione dellattivit di ricerca; [...] | |
Art. 2 Finalita' ; comma 1
Il C.N.R. [ha] il compito di promuovere, svolgere, diffondere, trasferire e valorizzare
attivit di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico,
tecnologico, economico e sociale del paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed
innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati.
Art. 2 comma 2[...] promuove e realizza, sulla base di specifiche convenzioni con le universit, corsi di dottorato di ricerca |
Art. 2 Finalita' ; comma 1
[L'I.N.A.F. ha] il compito di promuovere, svolgere,
diffondere, trasferire e valorizzare attivit di ricerca scientifica e tecnologica nei campi dell'astronomia, della
radioastronomia, dell'astrofisica spaziale e della fisica cosmica, perseguendo obiettivi di eccellenza a livello
internazionale.
Art. 2 comma 2[...] promuove e realizza, sulla base di specifiche convenzioni con le universit, corsi di dottorato di ricerca Art. 2 comma 4 stabilisce la confluenza di IRA, IASF e IFSI dal CNR nell'INAF | |
I due preamboli sono molto simili, praticamente identici in molti commi, e "predicano bene" con affermazioni relative all'eccellenza, all'efficienza e alla rimozione di duplicazioni. Tali alti principi paiono pero' smentiti dalle norme successive !! | ||
Per quanto riguarda l'astronomia puo' probabilmente farci piacere il duplice riconoscimento dell'eccellenza della ricerca, che, a differenza del CNR, e' ripetuto sia nell'Art. 1 che nell'Art. 2 ... a meno che sia solo un blurb al posto di un altro blurb ... comunque sempre meglio perseguire l'eccellenza che perseguire l'integrazione delle tecnologie diffusive, qualsiasi cosa essa sia | ||
Art. 3 Attivita'
Il CNR [a)... b)... c)... d) ...] e) assicura la realizzazione e la gestione di grandi attrezzature scientifiche e tecnologiche; [f)... l)...]
Art. 3 comma 2[...]
Le attivit del C.N.R. si articolano in macro aree [...] in numero comunque non superiore a quindici [...]
In prima applicazione [esse sono]
|
Art. 3 Attivita'
L'INAF [a)] b) progetta e coordina programmi nazionali ed internazionali di ricerca finalizzati alla costruzione, all'utilizzo e alla gestione di grandi apparecchiature localizzate sul territorio nazionale o all'estero; [c) ... j)...] | |
Il primo (unico per l'INAF) comma contiene un elenco di attivita' sostanzialmente
ragionevole a parte il linguaggio burocratese. Il testo e' diverso per CNR e INAF,
ma sostanzialmente equivalente (p.es. per entrambi si parla di assegnazione di
borse di studio, assegni di ricerca e dottorati).
Solo per il CNR e' presente il comma 2 che introduce le famose macro-aree di cui discutero' piu' sotto dove si parla dei dipartimenti. Mentre la reintroduzione di aree disciplinari (che erano scomparse con la precedente riforma a causa della abolizione dei vecchi Comitati di Consulenza) potrebbe anche farci piacere, desta sicuramente preoccupazione il fatto che le denominazioni di tali aree tralasciano la ricerca di base e privilegiano (pure con qualche compiacenza allo slang politichese) quella applicata. L'astrofisica e' ovviamente assente. | ||
L'unica differenza nel testo per l'INAF degna di menzione e' un maggior dettaglio
e specificita' nell'item relativo alle "grandi attrezzature"
Considerando l'assenza dell'astrofisica tra le macro-aree CNR, il passaggio degli istituti astronomici CNR all'INAF e' consistente tra i due decreti, ed e' anche da valutare positivamente come una via di fuga da una situazione poco rassicurante verso un porto disciplinarmente omogeneo. | ||
organi direttivi | ||
Art. 4
Sono organi del C.N.R.:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il consiglio scientifico generale;
d) il collegio dei revisori dei conti. Art. 5 La struttura organizzativa del C.N.R. cos articolata: a) direttore generale; b) rete scientifica costituita dai dipartimenti, dal collegio dei direttori di dipartimento e dagli istituti; c) servizi amministrativi centrali. |
Art. 4
Sono organi dellI.N.A.F.:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il consiglio scientifico;
d) il collegio dei revisori dei conti. Art. 5 La struttura organizzativa dellI.N.A.F. cos articolata: a) direttore amministrativo; b) rete scientifica costituita dai dipartimenti, dagli osservatori e dagli istituti; | |
A parte alcune differenze di nomi (consiglio scientifico generale o no, direttore generale o amministrativo, osservatori), i due testi sono identici, con l'eccezione della esplicita menzione della amministrazione centrale per il CNR ... che fa sospettare che anche questa riforma non incida sulla sburocratizzazione dell'ente | ||
Per quanto la mancata menzione della amministrazione centrale possa essere interpretata come segno di minor burocratizzazione, va tuttavia tenuto presente che alcune attivita' a cui gli attuali istituti CNR non sono preparati andrebbero svolti centralmente | ||
Art. 6 comma 2 Il presidente scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e manageriale, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero e con pluriennale esperienza nella gestione di enti o organismi pubblici o privati, operanti nel settore della ricerca. E' nominato con le procedure di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 204/98, dura in carica quattro anni e puo' essere confermato una sola volta. |
Art. 6 comma 2
Il presidente scelto secondo criteri di professionalit e competenza tra persone di alta qualificazione scientifica nel
settore di riferimento e con pluriennale esperienza nella gestione di enti ed istituti complessi sia pubblici sia privati,
nazionali e internazionali. comma 3 e' nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dellistruzione, dell'universit e della ricerca, ai sensi dellart. 6, comma 2 del decreto legislativo del 5 giugno 1998 n. 204, dura in carica 4 anni, e pu essere confermato una sola volta. | |
I due testi sono molto simili (salvo al comma 1 prevedere per il Presidente CNR la
funzione aggiuntiva di presiedere il collegio dei direttori di dipartimento), con
la eccezione che il Presidente CNR potrebbe essere un manager e non uno scienziato,
e che (inspiegabilmente) non viene esplicitato da chi e' nominato
La posizione resta di nomina governativa e non elettiva o riservata agli interni, tale quale ad adesso | ||
Per fortuna il presidente INAF deve essere un astronomo ; non e' chiaro che impatto abbia il requisito di pluriennale esperienza nella gestione ... come puo' farsela (soprattutto per il futuro) uno che non sia gia' stato presidente o direttore di un "grosso" istituto ? Implica che deve per forza essere un esterno ? | ||
Art. 7 Consiglio di Amministrazione comma 1 e) delibera i regolamenti dellente e le procedure per le selezioni del personale, dei dirigenti e dei direttori di dipartimento; g) nomina i componenti del consiglio scientifico, i direttori di dipartimento, i componenti del comitato di valutazione, il direttore generale e i direttori centrali comma 2 composto dal presidente e da sei componenti [...] di alta qualificazione tecnico-scientifica nel campo della ricerca, di comprovata esperienza gestionale di enti ed istituzioni pubbliche o private, di cui tre designati dal Ministro [...], uno dal Presidente della Conferenza [Stato-Regioni], uno dal Presidente dell'Unione [Camere di Commercio] e uno dal Presidente della Conferenza dei rettori delle universit italiane comma 3 I componenti [...] durano in carica quattro anni, e possono essere confermati una sola volta. |
Art. 7 Consiglio di Amministrazione comma 1 d) delibera i regolamenti dellente e le procedure per le selezioni del personale e dei dirigenti; f) nomina i componenti del consiglio scientifico, i direttori di dipartimento, di osservatorio, di istituto, i componenti del comitato di valutazione e il direttore amministrativo; comma 2 composto dal presidente e da quattro componenti nominati dal Ministro [...] tra professionalit di alto profilo scientifico o tecnico amministrativo comma 3 I componenti [...] durano in carica quattro anni, e possono essere confermati una sola volta. | |
Desta preoccupazione, oltre alla denominazione aziendalista
(ma d'altra parte anche il vecchissimo Consiglio di Presidenza CNR
"faceva la funzioni di CdA"), il fatto che la composizione sia tutta di nomina
esterna, manchi qualsiasi rappresentanza dei ricercatori, e (in particolare per
il CNR) vi siano nomine da parte di strutture del tutto estranee al mondo della
ricerca (a parte la CRUI) e che i membri del CdA possano non essere scienziati
A parte cio' le funzioni sono simili, in particolare per quanto riguarda la stesura di regolamenti e nomine | ||
La situazione e' solo leggermente piu' favorevole in quanto non vi sono nomine da strutture estranee ... tuttavia i membri del CdA potrebbero essere non interni e addirittura "tecnico-amministrativi" ! | ||
Art. 8 Consiglio Scientifico Generale comma 2 composto da venti componenti, scienziati italiani e stranieri di fama internazionale, con particolare e qualificata professionalit ed esperienza nelle macro aree di ricerca, [...] di cui dieci nominati dal Consiglio di amministrazione sulla base di terne proposte dai direttori di istituto, cinque designati dal presidente e 5 designati dai componenti del [CNEL] appartenenti alle categorie degli esperti e delle imprese. [...] durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. |
Art. 8 Consiglio Scientifico comma 2 composto da dodici componenti, scienziati italiani e stranieri di fama internazionale, con particolare e qualificata professionalit ed esperienza nel settore di competenza dell'ente, [...] di cui quattro designati dal presidente e otto designati dal consiglio di amministrazione sulla base di terne proposte dai direttori di osservatorio e di istituto. comma 3 durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. | |
Le funzioni del CS sono molto simili tra i due enti, in particolare si occupa
di nominare le commissioni di concorso, mentre la composizione per
quanto riguarda il CNR e' sbilanciata da 5 "estranei".
La composizione e' tutta di nomina, e non vi e' una reale rappresentativita'
dei ricercatori interni | ||
Ancora una volta, meno male che sono scienziati | ||
Art. 9 Revisori dei conti Art. 11 Direttore generale | Art. 9 Revisori dei conti Art. 11 Direttore amministrativo | |
None of our business | ||
Art. 10 Comitato di Valutazione comma 2 composto da otto membri esterni allente, nominati dal consiglio di amministrazione, di cui tre designati dal Ministro [...], due dalla Conferenza {Stato-Regioni], uno dallUnione italiana delle Camere di commercio, due dalla Conferenza dei rettori delle universit italiane. Il presidente del comitato dura in carica quattro anni |
Art. 10 Comitato di Valutazione comma 2 composto da cinque membri esterni all'ente, nominati dal consiglio di amministrazione, di cui tre designati dal Ministro [...], uno designato dalla Conferenza [Stato-Regioni] e uno designato dalla Conferenza dei rettori delle universit italiane. Il presidente del comitato dura in carica quattro anni | |
Si veda il commento sopra per il Consiglio Scientifico. Originariamente pensavo che
questo fosse un visiting committee di scienziati esterni, simile agli attuali
Consigli Scientifici degli istituti CNR (introdotti dalla precedente riforma). Tuttavia i criteri di nomina sono cambiati nell'ultima stesura e non parlano piu' genericamente di esterni (che ovviamente in un visiting committee e' doveroso), ma sembrano prevedere piu' che una valutazione scientifica da parte di scienziati una valutazione di altra natura (economica ?) da parte di estranei. Vi e' poi nel testo una omissione, ossia la durata dei mandato dei consiglieri diversi dal presidente del CdV non e' indicata | ||
organizzazione interna | ||
Art. 12 Dipartimenti comma 1 I dipartimenti sono [...] in ragione di uno per ciascuna delle macro aree [...] di cui allarticolo 3 comma 2. Ai dipartimenti afferiscono gli Istituti, raggruppati secondo affinit disciplinari e tematiche, comma 4 Il direttore di dipartimento nominato dal presidente su delibera del consiglio di amministrazione ed scelto tra professori universitari di ruolo, ricercatori di enti di ricerca o dirigenti pubblici o privati dotati di alta qualificazione scientifica e professionale, sulla base di apposite procedure selettive,[...] dura in carica 5 anni e pu essere confermato una sola volta. comma 5 costituito un consiglio scientifico di dipartimento, con compiti consultivi, di monitoraggio e valutazione dell'attivit di ricerca svolta in attuazione dei programmi, composto da cinque membri, di cui almeno due esterni, scelti tra scienziati, italiani e stranieri, di fama internazionale e comprovata esperienza e professionalit nei settori di ricerca di riferimento, nominati dal direttore di dipartimento sulla base di terne proposte dai direttori degli istituti afferenti al dipartimento stesso. Art. 13 Consiglio direttori di dipartimento testo CNR |
Art. 12 Dipartimenti comma 1 I dipartimenti, in numero non superiore a 2, sono definiti dal regolamento di organizzazione e funzionamento. Ad essi afferiscono gli osservatori e gli istituti, raggruppati secondo affinit disciplinari e tematiche. comma 4 Il direttore di dipartimento scelto tra professori universitari di ruolo, ricercatori di enti di ricerca o dirigenti pubblici o privati, sulla base di apposite procedure selettive, proposte dal presidente, previo parere del consiglio scientifico, e definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento. [...] dura in carica cinque anni e pu essere confermato una sola volta. comma 5 costituito un consiglio scientifico di dipartimento, con compiti consultivi, di monitoraggio e valutazione dell'attivit di ricerca svolta in attuazione dei programmi, composto da cinque membri, di cui almeno due esterni, scelti tra scienziati, italiani e stranieri, di fama internazionale e comprovata esperienza e professionalit nei settori di ricerca di riferimento, nominati dal direttore di dipartimento sulla base di terne proposte dai direttori degli istituti afferenti al dipartimento stesso. | |
Questo dei Dipartimenti e' un punto cruciale. Di per se l'introduzione di un livello
disciplinare (a prescindere dalla definizione delle discipline delle macroaree,
criticata sopra all'Art.3) tra istituti affini puo' essere una cosa positiva, se
reintroducesse (in maniera anche piu' specifica) quel livello di coordinamento
svolto in passato dai Comitati di Consulenza (salvo che la definizione delle macroaree
sembra privilegiare piuttosto che la distinzione delle discipline classiche, matematica,
fisica, chimica ecc., quella deteriore dei famigerati "comitati trasversali"). La cosa e' diversa pero' per l'INAF (che costituisce giustamente una unica area disciplinare piu' omogenea del vecchio Comitato Fisica e che finalmente unifica CNR ed Osservatori) ed e' commentata sotto. Anche qui si nota la totale mancanza di rappresentativita' elettiva ed il riconoscimento dei ricercatori interni. Infine desta preoccupazione il meccanismo (in particolare il punto b del comma 1) in cui i dipartimenti "affidano agli istituti" i programmi di ricerca proposti dagli stessi, un meccanismo che non ha senso nella pratica corrente di formazione delle attivita' di ricerca (potrebbe anche trattarsi di una dicitura sfortunata, se p.es. i dipartimenti facessero una priorita' in base alle risorse disponibili di quali attivita' mandare avanti e di come assegnare risorse aggiuntive, sarebbe anche una cosa sensata, ma quel verbo "affidano" fa pensare p.es. che l'Istituto del Pinco di Vidigulfo propone di partecipare al satellite Ciccio dell'ESI (il famoso European Snowflake Institute delle vignette interne dell'ESA) e il dipartimento dice di si' ma lo "affida" all'Osservatorio del Panco di Roccacannuccia). Si nota come dal livello del Dipartimento (incluso) in giu' la durata dei mandati (che e' specificata solo per il direttore e non per i membri del CS) viene fissata a 5 anni e non a 4, ossia con una cadenza diversa da quella dei livelli superiori. Puo' essere un modo di riconoscere che questi livelli sono scientifici e non politici e garantire una continuita' della attivita' scientifica al di la' dei cambiamenti (spoil system ?) dei livelli superiori ? | ||
La situazione per quanto riguarda l'astronomia e' pero' diversa. La disciplina, al
livello equivalente ai dipartimenti CNR da cui e' copiata, e' sufficientemente omogenea.
Si potrebbe quindi pensare di istituire un unico dipartimento (essendo notoriamente
1 "non superiore a 2") ma in tal caso ci si domanda perche' istituire questo livello
intermedio e non assegnare le funzioni del dipartimento a livello globale di INAF
(consiglio scientifico) il che sarebbe consistente con i requisiti di efficienza e
rimozione delle duplicazione di cui all'Art. 1. Se si devono istituire dipartimenti "per affinita' disciplinari e tematiche" invece non si vede perche' debbano essere solo due. Una divisione "terra" e "spazio" mi sembra abbastanza insensata (e non e' esplicitamente derivabile dal testo). Una divisione per bande di lunghezza d'onda (che non ha un grandissimo senso neppure lei) non puo' certo attuarsi in due sole (che si fa, si taglia a 5000 Angstrom ?). Una divisione per tematiche (extragalattico, galattico, planetario ?) pure richiede piu' di due divisioni. Ma soprattutto quello che non ha senso e' che l'afferenza ai dipartimenti (disciplinari e costituiti per reali affinita' disciplinari) avvenga per istituto (su questo ritorno nei commenti agli Art. 13 e 14), mentre avrebbe senso se i ricercatori (delle varie unita' territoriali) afferissero personalmente ai dipartimenti ! Dal testo si nota poi che le "grandi strutture" sono "immediatamente soggette" ai Dipartimenti "disciplinari" e non a un dipartimento ad hoc | ||
Art. 14 Istituti comma 1 Gli istituti sono unit organizzative responsabili dellattivit di ricerca dellente, afferenti ai dipartimenti. Gli istituti, la loro afferenza ai dipartimenti, la loro dislocazione sul territorio e la loro articolazione organizzativa sono definiti con il regolamento di organizzazione e funzionamento dellente. comma 4 Il direttore dellistituto [...] nominato dal consiglio di amministrazione dell'ente tra persone di alta qualificazione ed esperienza scientifica e manageriale sulla base di procedure selettive definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento. [...] durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta. |
Art. 13 comma 1 [gli] Osservatori
sono le unita' organizzative responsabili del'lattivita' di ricerca astronomica dellente Art. 14 comma 1 [glli] Istituti sono le unita' organizzative responsabili dellattivita' di ricerca astrofisica spaziale e fisica spaziale dell'nte. [Per entrambi] comma 1 le aree di competenza e la loro dislocazione sul territorio sono definiti dal regolamento di organizzazione e funzionamento dellente comma 4 Il direttore [...] nominato dal consiglio di amministrazione sulla base delle competenze scientifiche e manageriali possedute, a seguito di procedure selettive definite dai regolamenti dellente. comma 5 [...] durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta. | |
I due articoli relativi ad Osservatori ed Istituti sono uno la fotocopia dell'altro, e
potrebbero essere tranquillamente unificati in uno solo.
L'unica differenza e' in palese contrasto con le esigenza di efficienza e rimozione
delle duplicazioni di cui all'Art.1, oltre che essere priva di senso scientifico e in
palese contrasto con la realta' delle attivita' in corso negli Osservatori e negli
Istituti CNR. Infatti
Una nota finale, probabilmente fuori luogo in sede di testo del decreto, ma che
riguarda i futuri regolamenti. Che cosa sara' degli attuali istituti "nazionali"
(pluri-sede, con diverse sezioni) del CNR, ossia IASF ed IRA ? | ||
Art. 15 servizi amministrativi centrali Art. 16 disposizioni specifiche Art. 17 piani di attivita' Art. 18 entrate Art. 19 strumenti Art. 23 bilanci ecc. |
Art. 15 disposizioni specifiche Art. 16 piani di attivita' Art. 17 entrate Art. 18 strumenti Art. 22 bilanci ecc. | |
Con l'eccezione dell'art. 15 CNR (per l'INAF non si menziona affatto la
amministrazione centrale) si tratta di articoli identici di natura burocratica generale.
Unica curiosita', tra le disposizione specifiche, le incompatibilita' delle varie cariche sono demandate ora ai regolamenti. In una precedente stesura alcune di esse erano esplicitate qui (tra quelle che facevano senso l'incompatibilita' dei livelli apicali [sopra il direttore di dipartimento escluso] con quelli sottostanti e con l'essere membro di commissione, tra quelle piu' ridicole l'incompatibilita' tra alcuni incarichi e ruoli politici elettivi o di governo ... adesso invece anche gli scienziati-capi possono fare i sindaci o gli assessori !) | ||
Art. 20 regolamenti [sono almeno tre]
comma 3
Il regolamento di organizzazione e funzionamento:
a) definisce i dipartimenti, in ragione di uno per ciascuno delle macro aree di ricerca scientifica e tecnologica di cui
allarticolo 3 comma 2, raggruppando gli istituti ad essi afferenti secondo affinit disciplinari e tematiche, al fine di
massimizzare le sinergie inter e intradipartimentali;
b) definisce le procedure per la nomina dei direttori di dipartimento;
c) definisce gli istituti, i dipartimenti cui essi afferiscono, la loro dislocazione sul territorio, la loro articolazione
organizzativa, sulla base dei criteri di focalizzazione delle missioni e accorpamento per area tecnico-scientifica di
ricerca omogenea, di concentrazione delle risorse su dimensioni adeguate al raggiungimento di obiettivi relativi a
progetti strategici di ricerca, di contrazione del numero, per garantire una adeguata massa critica;
d) definisce le direzioni centrali dellente e le strutture amministrative dei dipartimenti;
e) prevede i criteri e le modalit per lindividuazione dei componenti del consiglio scientifico di dipartimento;
f) stabilisce le procedure di selezione per la nomina dei direttori di istituto;
g) definisce le regole per la partecipazione dellente in altri soggetti pubblici e privati.
|
Art. 19 regolamenti [sono almeno tre]
comma 3
Il regolamento di organizzazione e funzionamento:
a) definisce i dipartimenti, raggruppando gli istituti e gli osservatori ad essi afferenti;
b) definisce le procedure per la nomina dei direttori di dipartimento;
c) definisce gli istituti e gli osservatori, la loro dislocazione sul territorio, e la loro articolazione organizzativa;
d) prevede i criteri e le modalit per lindividuazione dei componenti del consiglio scientifico di dipartimento;
e) stabilisce le procedure di selezione per la nomina dei direttori di istituto e di osservatorio
f) definisce le regole per le partecipazione dellente in altri soggetti pubblici e privati.
| |
Ancora una volta molte delle cose che contano sono demandate ai regolamenti
Andrebbe fatto un confronto con gli attuali regolamenti CNR ed INAF | ||
Tra le cose che contano vi e' l'afferenza degli osservatori e istituti ai
dipartimenti. Se si volesse ottenere una cosa sensata (afferenza dei singoli
ricercatori) come discusso sopra agli Art. 13 e 14, per evitare vizi di forma
occorre modificare pero' il testo del decreto !
Il punto sul regolamento del personale riveste una particolare delicatezza a causa delle copresenza di due stati giuridici differenti entro il nuovo INAF (cfr. il prossimo punto) | ||
personale e stato giuridico | ||
Art. 21 Personale comma 1 richiami di legge comma 3 riguarda il reclutamento, i concorsi e le commissioni, mi sembra richiamando le norme correnti comma 2 disciplina le assunzioni per chiamata diretta (sostituiscono gli attuali Art.36 e 23 ?) |
Art. 20 comma 1
Il personale di ricerca dellI.N.A.F. in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto mantiene lattuale
stato giuridico ed economico. Art. 23 comma 3 L'I.N.A.F. subentra in tutti i rapporti attivi e passivi degli istituti del C.N.R. di cui allarticolo 2, comma 4, ivi compresi tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e determinato. Il personale in servizio a tempo indeterminato mantiene il proprio stato giuridico. Art. 20 comma 2 Le nuove assunzioni di personale di ricerca dellI.N.A.F. sono disciplinate secondo la normativa prevista per gli enti di ricerca. Art. 20 comma 3 personale tecnico e amministrativo [...] disciplinato dall'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni Art. 20 comma 4 disciplina le assunzioni per chiamata diretta (sostituiscono gli attuali Art.36 e 23 ?) | |
Il testo e' troppo infarcito di richiami a leggi e articoli per essere comprensibile, ma credo che non cambi nulla da adesso ... se ne occupino i sindacati | ||
Qui invece mancano dei riferimenti espliciti, p.es. alle procedure di assunzione,
ai requisiti per il livello iniziale, a concorsi e commissioni Vi e' qui un punto chiave e irrisolto (in contrasto con gli statement generali nell'art. 1) ed altri punti concreti non menzionati.
Il comma sui tecnici e amministrativi va verificato con la legge citata L'unico comma analogo al CNR e' quello relativo alla chiamata diretta. | ||
mobilita' con universita' | ||
Art. 22 comma 1 Il personale di ricerca in servizio presso il C.N.R. autorizzato ad assumere incarichi di insegnamento a contratto presso le universita' comma 2 I ricercatori e i professori universitari di ruolo possono svolgere per periodi determinati attivit di ricerca presso gli istituti del C.N.R. comma 3 Il personale di ricerca del C.N.R. autorizzato ad assumere incarichi di direzione di dipartimenti o di centri di ricerca, nonch a svolgere attivit di ricerca, presso le universit, per periodi determinati. |
Art. 21 comma 1 Il personale di ricerca in servizio presso lI.N.A.F. autorizzato ad assumere incarichi di insegnamento a contratto presso le universita' comma 2 I ricercatori e i professori universitari di ruolo possono svolgere per periodi determinati attivit di ricerca presso gli istituti dellI.N.A.F. comma 3 Il personale di ricerca dellI.N.A.F. autorizzato ad assumere incarichi di direzione di dipartimenti o di centri di ricerca, nonch a svolgere attivit di ricerca, presso le universita' | |
I due testi INAF e CNR paiono molto simili, a parte una aggiunta sugli incarichi
presso gli IRCCS medici per il CNR ovviamente non applicabile all'INAF. Da un primo esame pare che vengano a mancare le condizioni di reciprocita' previste dalle norme attuali (le universita' dettano le loro per il loro personale distaccato presso gli enti e per per quello degli enti presso di loro) ma non viceversa. Non vi e' alcun riferimento a una mobilita' permanente. | ||
Da verificare con regolamenti INAF che mi pare prevedano graduatorie di concorso
comuni con le universita'. Scompare anche la possibilita' (che mi pare prevista dai regolamenti CNR) di aggregare (secondo reciprocita') personale universitario agli istituti CNR con elettorato attivo e passivo in quanto scompaiono gli organi elettivi ! | ||
transitorio | ||
Art. 24 aggregazioni commi 1 e 2 sono soppressi e incorporati nel CNR l'IDAIC quale istituto, l'INOA quale istituto, l'IPGV, l'INFM quale dipartimento commi 3 e 6 l patrimonio, i beni mobili, i beni immobili, le attrezzature ed il personale degli enti indicati nel precedente comma 1 confluiscono, nel patrimonio e nel personale del C.N.R [che] subentra in tutti i rapporti attivi e passivi degli enti [soppressi] comma 7 Al fine di garantire la continuit nello svolgimento delle funzioni, fino allapprovazione del regolamento di organizzazione e funzionamento del C.N.R. [...], si applicano i regolamenti degli enti [soppressi] comma 4 vengono scorporati dal CNR gli istituti di radioastronomia, astrofisica spaziale e di fisica dello spazio interplanetario che confluiscono nell'Istituto nazionale di astrofisica (I.N.A.F.) Art. 25 E abrogato il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19 cioe' la vecchia riforma del CNR |
Art. 23 Norme transitorie e finali 1. Il patrimonio i beni mobili, i beni immobili, le attrezzature ed il personale degli istituti del C.N.R. [scorporati] confluiscono, senza oneri per l'ente, nel patrimonio e nel personale dell'I.N.A.F.. 2. Le dotazioni organiche dellINAF sono ridefinite [...] 3. LI.N.A.F. subentra in tutti i rapporti attivi e passivi degli istituti del C.N.R. [...], ivi compresi tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e determinato. Il personale in servizio a tempo indeterminato mantiene il proprio stato giuridico. 4. Il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 296 abrogato. | |
I due articoli si fanno da pendant per quanto riguarda l'INAF. Noto invece che per il CNR avviene l'incorporazione di enti minori e maggiori, ma non altri scorpori (quale quello ventilato nei metrologi per confluire nel Galileo Ferraris). | ||
La definizione del transitorio e' particolarmente carente. Non viene messa una norma
di protezione (simile al comma 7 del CNR) per proteggere gli istituti CNR in attesa
della approvazione dei nuovi regolamenti INAF. Non vengono date scadenze per la costituzione dei nuovi organi e la stesura dei regolamenti. Non vengono menzionati nemmeno per essere demandati altrove punti logistici concreti (gli istituti CNR sono collocati nei "condomini" delle ex Aree della Ricerca CNR ed usano le infrastrutture di rete CNR per l'accesso al GARR, tanto per dire). Non vengono menzionate questioni di personale, sindacali e previdenziali, quali la coesistenza di due stati giuridici e le "anomale permanenze' (citate piu' sopra all'Art. 20), il problema dei buoni fruttiferi postali per il trattamento di fine rapporto del personale ricercatore anziano iscritto all'INPS, quello dei riscatti di laurea e dei periodi di congedo del personale ricercatore piu' giovane iscritto all'INPDAP ecc. Come curiosita' noto che la abrogazione (comma 4) del decreto istitutivo dell'INAF fa venire meno anche il fatto che la sede dell'INAF e' per obbligo di legge in Roma ! |