Commenti ai commenti
... e ruote nelle ruote, Bendreth.Lucio Chiappetti - IASF Milano - Dicembre 2015
Nel seguito tale documento sara' citato come Commenti, mentre identifichero' come commenti i miei personali commenti e li contrassegnero' con questo colore. Tali commenti sono indirizzati sia agli autori che ai potenziali lettori, per cui potranno contenere cose ovvie e ridondanti per i primi.
Un ulteriore commento e' che i riferimenti (nel senso di references) nei Commenti sono a volte datati, ed incompleti, per cui rimedio qui di seguito.
Viene citata la Legge Delega sulla Pubblica Amministrazione di cui
pero' viene dato un estremo provvisorio. Essa e' stata approvata (e si trova sul
sito "normattiva") come Legge 7 agosto 2015 n. 124,
nel seguito Legge 124).
In tale legge solo l'art. 13, e di passaggio gli artt. 11 e 17 parlano di ricerca
ed universita'.
Nei Commenti viene invece citato come RA una risoluzione della 7a commissione del Senato (quella di cui e' vicepresidente il nostro collega Sen. Bocchino), altrimenti nota come "Documento XXIV n. 36" relativo all'"Affare 235" del Senato. La RA e' reperibile su questa pagina del Senato. In realta' il PDF della RA e' l'ultimo link della pagina, che da' accesso all'intero iter delle audizioni fatte dalla Commissione per conoscere la situazione degli enti di ricerca.
Propedeuticamente commentero' prima tali ultimi due documenti.
Commenti alla Legge 124
Come gia' detto la legge nomina gli enti di ricerca e l'universita' en passant negli articoli 11 e 17 e vi dedica l'art. 13.
Curiosamente viene citata la compatibilita' con ... il contratto collettivo del comparto ricerca che forse indica che si sono resi conto che e' assurdo farlo sparire come previsto dalla Legge Brunetta.
Non e' proprio la famosa o famigerata uscita dalla Pubblica Amministrazione a cui su ROARS Casagli dedica alcuni illuminanti articoli ( I, II e III), a cui vi rimando.
Commenti alla RA
La risoluzione della 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e' un documento di 13 pagine che riassume le audizioni da essa avute con gli enti di ricerca e le universita', i sindacati e numerosi gruppi di opinione (p.es. ARIAA, ROARS, Gruppo 2003).
In particolare si veda al punto 6 la richiesta di abolizione dei limiti al turnover, e dei concorsi a budget, una cosa di cui avevo spesso parlato con diversi colleghi, tra cui alcuni ora dell'ARIAA, ossia il fatto che dato un inviluppo finanziario si possano bandire concorsi per un numero variabile di posti (se vincono piu' esterni o piu' interni si prendono i primi n fino a esaurimento del budget).
Oppure il punto 9 in cui e' evidente che i concorsi tenure-track sono finalizzati alla eliminazione del precariato (addirittura poi vengono riproposti i contratti a tempo determinato per esperti esterni, ossia gli originali art. 36 come sarebbero dovuti essere !).
Meno chiaro cosa debba essere l'organo di cui al punto 10a, ma mi ricorda da vicino i vecchi Comitati Nazionali di Consulenza (elettivi !) del CNR, che forse dobbiamo rimpiangere.
Ottimo infine il punto 11 sullo statuto speciale.
Tuttavia solo dopo averlo letto mi sono reso conto che la RA e' datata Ottobre 2014 (e non 2015 !), ossia che era gia' uscita ben prima della stesura della Legge 124. Ad esso non pare esser stata data la pubblicita' che merita (su ROARS non era apparso, mentre era invece comparso sul blog dell'INFN Io Non Faccio Niente che purtroppo controllo solo saltuariamente).
Il documento RA ha la forma di una "risoluzione" che (pag. 9) impegna il Governo ma temo che questo impegno sia purtroppo wishful thinking, dato che non mi pare di vedere molti riflessi della RA nella Legge 124, ne' nelle (poche o nulle) azioni conseguenti. Anzi semmai vedo dei contrasti come nella azione (del Governo) che affida le attivita' post-Expo all'IIT (si veda piu' oltre per le riserve in merito).
commenti ai Commenti for good
- (formale) Nel preambolo inserire riferimenti aggiornati e URL a Legge 124 a RA (cfr. sopra)
- (minore) Nella frase finale su ricercatori e tecnologi
se il punto e' stabilire chi fa un lavoro "normale" per la Pubblica Amministrazione
e chi fa un lavoro "particolare", in particolare in termini di stato giuridico o comparto di
contrattazione, e di non finire, causa riduzione dei comparti per Legge Brunetta, e tabelle
di equiparazione, in una situazione tipo "parastato del 1975" (legge 70 1975) va detto che:
gli amministrativi, i "tecnologi amministrativi" e talune figure operative tecniche possono essere "generiche" (che lavorino all'INAF, in una ASL o in un Ministero e' equivalente), ma
sono specifiche di un ente di ricerca o universita' ovviamente i ricercatori e i tecnologi parte del personale scientifico, ma anche alcuni ruoli di supporto alla ricerca tipo biblioteche, musei e public outreach, nonche' parecchi tecnici "di officina" o "di laboratorio". - Per i punti della categoria (1), forse non tutti sono proprio a costo zero
- Nel primo bullet OK allo "statuto speciale", ma questo riguarda piu' gli aspetti dei
bullet 6, 9, 8 e 10, che potrebbero essere raggruppati come sotto-punti.
Lo status giuridico andrebbe messo per primo e insieme al bullet 7, con una richiesta di stato giuridico comune a ricercatori e tecnologi degli EPR e docenti universitari che fanno ricerca a tempo pieno (o prevalente compatibilmente col carico didattico).
(Sospetto vi possano essere obiezioni da parte di quelle componenti universitarie piu' legate alle libere professioni, e di taluni sindacati, ma vale la pena di insistere con forza)
Questo e' un punto qualificante e consentirebbe di superare il problema specifico dell'INAF ("ricercatori" vs "astronomi") nonche' il rischio che si finisca nel parastato con la scomparsa del comparto ricerca.
Di per se un vero stato giuridico non contrattualizzato ha rappresentato in passato un vantaggio. Questo non e' stato piu' vero per la vicenda del blocco degli scatti dal 2010. In questo caso tutti (EPR e Universita') hanno perso i soldi non pagati, ma per gli EPR il blocco e' cessato a inizio 2015 e gli scatti erano scattati giuridicamente, per l'Universita' invece non erano nemmeno scattati, e sono comunque rimasti bloccati anche per il 2015. - I bullet 3,4 e 5 andrebbero trattati insieme (magari anche con alcuni bullet della categoria (2); inoltre non viene fatto alcun riferimento al problema degli avanzamenti di carriera, che e' complementare e non alternativo al problema del reclutamento)
- Relativamente alla bullet 3, la forma di selezione tramite concorso
va mantenuta in quanto e' prevista dalla Costituzione, e la sua
contropartita e' la liberta' della ricerca sancita dall'art. 33 della
stessa. Qualsiasi fuoriuscita dal pubblico impiego o da una natura di
"civil service" e' estremamente rischiosa e rischia di trasformare i
ricercatori in dei lavoratori "qualsiasi" soggetti alla discrezionalita'
di un "padrone" che non si sa manco chi sia.
- Anche alla bullet 4 (dove andrebbe chiarito se si applica sia al reclutamento
che alle progressioni di carriera) occorre evitare il "rischio IIT".
Il punto 9 della RA e' almeno in parte diverso da quanto detto qui ed e' scritto meglio. Il punto 9 della RA e' chiaramente finalizzato al contrasto del precariato. A noi "non piace" un INAF in cui su uno staff di 1414, a fronte di 575 ricercatori di ruolo ci sono 95 TD e 323 assegnisti, ma credo piacerebbe ancora meno un IIT, su cui si vedano numerosi recenti interventi su ROARS (magari a partire da quest'ultimo) o (ivi cit.) questa pagina ANPRI, dove su uno staff di 1057 (sic!) a fronte di 173 ricercatori tenured ci sono 83 simil-TD e 648 contrattisti !! Senza che si sappia come avvengano assunzioni e conversioni.
Qualsiasi cosa si scrive deve essere non ambigua e non interpretabile come un supporto al "modello IIT".
- Anche alla bullet 4 (dove andrebbe chiarito se si applica sia al reclutamento
che alle progressioni di carriera) occorre evitare il "rischio IIT".
- Ritornando quindi alla "forma concorso" (bullet 3) nulla di sensato vieta di
mantenere tale nome, e modificarne le procedure per renderli
simili alle interview ESA o ESO (forse andrebbe scritto cosi').
In questo concordo decisamente con i vostri sottopunti (attenzione che sono labellati con label ripetute !) secondo (c) e secondo (d). In particolare la abolizione della prova scritta e' gia' stata attuata per i concorsi a RTD universitari (oltre che ovviamente per tutte le fasce superiori anche degli EPR) quindi dovrebbe essere facile. Idem per le shortlist che possono venire gestite come "ammissione al colloquio dopo valutazione dei titoli".- Sul sottopunto (e), le graduatorie sono state usate pochissimo e
consentirebbero di evitare tutta la burocrazia e la lentezza del
bandire nuovi concorsi. Comunque, soprattutto se vi fosse la
cadenza regolare di cui al sottopunto (a), potrebbero anche
scomparire.
Andrebbero pero' citati i "concorsi a budget" di cui al punto 6 della RA, ed introdotta, dato che e' affine, la possibilita' discrezionale per la commissione di proporre un inquadramento "according to age and experience" (anche questo corrente nei bandi ESA e ESO). Mi spiego meglio: per bandire n posti di reclutamento al livello iniziale al momento occorre disporre a bilancio del relativo monte salari; per bandire invece n posti di avanzamento, idem ma del livello iniziale della fascia piu' alta. Nel caso di concorsi di avanzamento pero', se non vince un esterno, si impiega soltanto il delta-budget tra, diciamo, un ricercatore con N anni e un primo ricercatore con 2N/3 anni, invece che il budget di un primo ricercatore a livello iniziale. Quindi con gli stessi soldi, si possono assumere piu' interni. Ma attenzione, non e' detto che il meccanismo di ricostruzione automatica della carriera rimanga (per l'Universita' e' sparito con la legge Gelmini). D'altra parte per i concorsi di reclutamento spesso si presentano candidati di elevata qualita' per cui un inquadramento nel livello iniziale e' penalizzante. Una clausola "according to age and experience" potrebbe applicarsi ad entrambi, e dare quanto dovuto, inquadrandolo a un livello superiore a quello iniziale, sia al ricercatore neo-assunto con alle spalle un decennio di esperienza, che al ricercatore interno che passa primo ricercatore, che al vincitore esterno di un posto da primo ricercatore o dirigente di ricerca. - Infine i sottopunti (b) e primo (c) sono relativamente minori ed andrebbero elencati in fondo (fare lista in ordine di importanza). Sono giusti, ma la loro formale mancanza non ha mai impedito di avere nei nostri istituti colleghi provenienti dall'estero.
- Non mi e' chiaro invece cosa si intenda nel punto primo (d) per
"progetto di ricerca". Se si intende che nel colloquio il
candidato esponga un progetto sta bene (anche se forse e' cosa
piu' adatta, come a volte si da' un tema "scrivete un proposal",
a una prova scritta che vogliamo pero' sopprimere).
Se si intende invece che il candidato si presenta all'INAF dicendo "io vorrei scegliere autonomamente di fare questo" e magari anche "presso la struttura X", non sono in generale d'accordo. Secondo me l'aspetto qualificante degli EPR rispetto all'Universita' e' il fatto che, invece di avere ciascuno che fa la "sua ricerchina", magari teorica, negli EPR si lavora per medio-grossi progetti, come missioni spaziali, progetti strumentali, surveys, e progetti internazionali. Quindi e' legittimo che i posti vengano banditi per progetti specifici (ma pre-esistenti) e si cerchi il candidato che soddisfa le esigenze del progetto, o della struttura, e non v.v.
- Sul sottopunto (e), le graduatorie sono state usate pochissimo e
consentirebbero di evitare tutta la burocrazia e la lentezza del
bandire nuovi concorsi. Comunque, soprattutto se vi fosse la
cadenza regolare di cui al sottopunto (a), potrebbero anche
scomparire.
- I punti nella categoria (2) forse andrebbero combinati con quelli della categoria precedente. Infatti all'accettabilissimo bullet 1 viene citato il punto (6) della RA, ossia, in ultima istanza, i "concorsi a budget" di cui sopra. Al bullet 2 sostanzialmente si parla della clausola "according to age and experience" (queste cose le dicevo gia' nel 1997 !)
- La chiamata diretta di cui al bullet (3) nominalmente esiste gia'. Non sono certo se debba sempre essere sovrannumeraria. Se si aboliscono le piante organiche non fa molta differenza.
- Sulla bullet (4) si veda la critica al sottopunto primo (d) della bullet (3) della prima categoria (modello "individualistico/universitario" vs modello di lavoro a team negli EPR).
- Sulla bullet (5), se vuole dire basta farse tipo ANVUR e VQR, piove sul bagnato.
Fra l'altro questo potrebbe essere ottenuta a costo meno di zero risparmiando
sui lauti stipendi ANVUR ... ci scommettiamo che sapremmo fare una autovalutazione
interna all'INAF basata su ADS come starting point, piu' sensata della VQR ?
Ovviamente non a costo zero, ma a parte il lavoro volontario, basterebbe non
avere de-finanziato il personale che avrebbe dovuto mantenere il CRIS interno !
- Per quanto riguarda la categoria (3), il bullet (1) e' ovvio e non e' nuovo. Dal discorso di Colonnetti, presidente CNR nel 1949 (citato in Simili R. & Paoloni G. (a cura di), Per una storia del Consiglio Nazionale delle Ricerche (2 voll.), 2001, Laterza): "Il CNR ha bisogno solo di una riforma, quella dei suoi stanziamenti".
- Sul bullet (2) mentre va bene cio' che si riferisce al punto 3 della RA, e soprattutto sulla pluriannualita' dei finanziamenti, preferirei si tenessero ben distinti i fondi per i salari da quelli per la ricerca, ed eviterei il riferimento alla "ricerca individuale" (si riveda la critica al sottopunto primo (d) della bullet (3) della prima categoria, e alla bullet (4) della seconda; modello "individualistico/universitario" vs modello di lavoro a team negli EPR). Dato che "de minimis non curat praetor", la ricerca individuale andrebbe finanziata da un FFO aumentato, non da ennesimi micro-proposals piu' o meno burocratici.
- Sul bullet (3) sono d'accordo anche se un "piano straordinario" come tutte le sanatorie di situazioni incancrenite, andrebbe gestito con grande cautela per evitare effetti di saturazione : troppo giovani per ricordare le ope legis universitarie del 1982 e i giudizi di idoneita' del CNR del 1987 ?